Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01929/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/1/1988 avverso la sentenza emessa il 5 maggio 2022 dalla Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso. lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così già riqualificato dal Giudice di primo grado il reato inizialmente contestato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. cit.) in relazione alla detenzione a fine di spaccio di gr. 0,9 di cocaina.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla affermata responsabilità del ricorrente, fondata sulla dichiarazioni dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di essersi rivolto al ricorrente, a lui noto come spacciatore nella zona del [OSCURATO:PERSONA] di Milano, per l'acquisto di un grammo di cocaina, che gli veniva mostrata dall'imputato prima che questo si accorgesse della presenza degli operanti.

Rileva il difensore che la sentenza non ha considerato che la circostanza dell'esibizione della sostanza stupefacente da parte del ricorrente non è stata direttamente percepita dagli operanti e che, dunque, alla luce della modesta quantità rinvenuta nella sua disponibilità, può configurarsi una destinazione all'uso personale. 2.2 Violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. avendo la Corte territoriale escluso l'invocata attenuante, pur riconoscendo la ridotta rilevanza economica della violazione del precetto penale, sulla base della solo rilievo che la medesima circostanza è stata già valutata ai fini della riqualificazione della condotta criminosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, pur deducendo una violazione di legge, di fatto propone una non consentita diversa lettura degli elementi probatori considerati dai Giudici di merito al fine di affermare la penale responsabilità dell'imputato.

La motivazione della sentenza appare, inoltre, saldamente ancorata alle risultanze probatorie di cui la Corte offre una lettura coerente logicamente ed immune da vizi giuridici, ponendo, in particolare, l'accento sulle dichiarazioni rese dall'acquirente oltre che sulle risultanze dei verbali di arresto, di perquisizione e di sequestro.

2. E, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata ha negato la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. sulla base di una motivazione meramente apparente in quanto, pur partendo dal condiviso principio affermato dalle Sezioni Unite in merito alla compatibilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con l'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (Sez.

U., n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499 - 02), si è limitata a negarne la concessione, considerandola assorbita nella riqualificazione della condotta.

Tale motivazione, oltre che apparente, si pone in contrasto con quanto affermato nella citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte in cui tale assorbimento è stato espressamente disatteso in considerazione della diversità dei presupposti necessari per l'integrazione del fatto di lieve entità rispetto a quelli conformativi dell'attenuante comune in esame.

Infatti, sottolineano le Sezioni Unite, mentre la valutazione della "lieve entità" del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 è relativa alla condotta - avuto riguardo ai mezzi, alla modalità e alle circostanze dell'azione - e all'oggetto materiale del reato - in relazione alla qualità e quantità delle sostanze -, la verifica della "speciale tenuità" rilevante per il riconoscimento dell'attenuante di cui alla seconda parte dell'art. 62, n. 4 cod. pen. attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato.

Si tratta, dunque, di valutazioni focalizzate su elementi tra loro ontologicamente distinti, ancorché in astratto suscettibili di convergere nell'accertamento del complessivo disvalore del fatto storico. 3.

All'accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue l'annullamento della sentenza, limitatamente al punto relativo alla concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., per nuovo giudizio sul punto da parte di altra Sezione della Corte di appello di Milano la quale, uniformandosi al principio di diritto sopra affermato, provvederà a nuovo giudizio valutando, sulla base degli elementi probatori agli atti, l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'imputato e la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata l'irrevocabilità del punto della sentenza relativo all'accertamento della responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo l'accertamento di responsabilità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/1/1988 avverso la sentenza emessa il 5 maggio 2022 dalla Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso. lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così già riqualificato dal Giudice di primo grado il reato inizialmente contestato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. cit.) in relazione alla detenzione a fine di spaccio di gr. 0,9 di cocaina. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla affermata responsabilità del ricorrente, fondata sulla dichiarazioni dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di essersi rivolto al ricorrente, a lui noto come spacciatore nella zona del [OSCURATO:PERSONA] di Milano, per l'acquisto di un grammo di cocaina, che gli veniva mostrata dall'imputato prima che questo si accorgesse della presenza degli operanti. Rileva il difensore che la sentenza non ha considerato che la circostanza dell'esibizione della sostanza stupefacente da parte del ricorrente non è stata direttamente percepita dagli operanti e che, dunque, alla luce della modesta quantità rinvenuta nella sua disponibilità, può configurarsi una destinazione all'uso personale. 2.2 Violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. avendo la Corte territoriale escluso l'invocata attenuante, pur riconoscendo la ridotta rilevanza economica della violazione del precetto penale, sulla base della solo rilievo che la medesima circostanza è stata già valutata ai fini della riqualificazione della condotta criminosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, pur deducendo una violazione di legge, di fatto propone una non consentita diversa lettura degli elementi probatori considerati dai Giudici di merito al fine di affermare la penale responsabilità dell'imputato. La motivazione della sentenza appare, inoltre, saldamente ancorata alle risultanze probatorie di cui la Corte offre una lettura coerente logicamente ed immune da vizi giuridici, ponendo, in particolare, l'accento sulle dichiarazioni rese dall'acquirente oltre che sulle risultanze dei verbali di arresto, di perquisizione e di sequestro. 2. E, invece, fondato il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata ha negato la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. sulla base di una motivazione meramente apparente in quanto, pur partendo dal condiviso principio affermato dalle Sezioni Unite in merito alla compatibilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con l'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499 - 02), si è limitata a negarne la concessione, considerandola assorbita nella riqualificazione della condotta. Tale motivazione, oltre che apparente, si pone in contrasto con quanto affermato nella citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte in cui tale assorbimento è stato espressamente disatteso in considerazione della diversità dei presupposti necessari per l'integrazione del fatto di lieve entità rispetto a quelli conformativi dell'attenuante comune in esame. Infatti, sottolineano le Sezioni Unite, mentre la valutazione della "lieve entità" del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 è relativa alla condotta - avuto riguardo ai mezzi, alla modalità e alle circostanze dell'azione - e all'oggetto materiale del reato - in relazione alla qualità e quantità delle sostanze -, la verifica della "speciale tenuità" rilevante per il riconoscimento dell'attenuante di cui alla seconda parte dell'art. 62, n. 4 cod. pen. attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato. Si tratta, dunque, di valutazioni focalizzate su elementi tra loro ontologicamente distinti, ancorché in astratto suscettibili di convergere nell'accertamento del complessivo disvalore del fatto storico. 3. All'accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue l'annullamento della sentenza, limitatamente al punto relativo alla concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., per nuovo giudizio sul punto da parte di altra Sezione della Corte di appello di Milano la quale, uniformandosi al principio di diritto sopra affermato, provvederà a nuovo giudizio valutando, sulla base degli elementi probatori agli atti, l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'imputato e la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata l'irrevocabilità del punto della sentenza relativo all'accertamento della responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo l'accertamento di responsabilità.
Sentenza Cassazione n. 01929/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris