CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. letta la memoria di replica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di Salvatore [OSCURATO:PERSONA], la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso insistendo per raccoglimento. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rimini - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole, quale amministratore formale della società Metaldesign s.r.I., dichiarata fallita il 21/01/2010, di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili ( capo A), in concorso con gli amministratori di fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi ritenuti colpevoli anche di bancarotta fraudolenta patrimoniale ( capo B), e aggravamento del dissesto ( capo C), fatti tutti aggravati ai sensi dell'art. 219 comma 2 n. 1. L.F.. - ha rideterminato le pene accessorie fallimentari. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione tutti e tre i predetti imputati, per il tramite del rispettivo difensore. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene svolto un unico motivo, con il quale si denunciano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216 co. 1 punto 2 L.F. e correlati vizi della motivazione, manifestamente illogica e carente, rispetto alle deduzioni difensive dell'appellante, con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, in specie, laddove la Corte di appello ha ravvisato la compatibilità del dolo eventuale dell'amministratore mero prestanome con il dolo specifico proprio della bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione. E' richiamato l'orientamento di questa Corte, a tenore del quale è necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza di procurare un ingiusto profitto a taluno, per le ipotesi con dolo specifico. [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto il ruolo di 'mera testa' di legno, senza interessarsi mai della gestione della società, tanto da venire assolto dalla imputazione di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, cosicchè la Corte territoriale non ha spiegato da quali elementi ha tratto, invece, la consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] dei disegni criminosi degli amministratori di fatto quanto alla destinazione impressa ai beni sociali, che la sottrazione delle scritture avrebbe dovuto occultare. La sentenza impugnata non si confronta con la necessità di delineare, in riferimento alla fattispecie contestata, il dolo specifico dell'imputato, a cui carico individua solo un dolo eventuale per avere accettato il rischio che gli amministratori sottraessero i libri contabili in un momento di crisi economica della società. 4. Il comune difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico ricorso, svolge due motivi. 4.1.violazione di norma processuale per omessa notifica al difensore e agli imputati dell'avviso di fissazione del giudizio di secondo grado, da cui deriva la nullità assoluta della sentenza impugnata. 4.2. Violazione dei criteri legali di valutazione della prova e di motivazione di cui agli artt. 192 co. 1 e 2 e 546 co. 1 lett. e) cod. proc.pen. con riferimento al ruolo di amministratori di fatto asseritannente svolto dai ricorrenti, lamentando che sia stato omesso il vaglio di specifichi episodi che erano suscettibili di introdurre il dubbio circa la effettiva consapevolezza degli imputati, in tal senso essendo state obliterate deposizioni sia della polizia giudiziaria che del curatore fallimentare ( oltre che della moglie del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) da cui emerge l'assenza di elementi di riscontro fattuale dell'attività gestoria svolta dai due ricorrenti. L'affermazione di responsabilità poggia su indizi rari e frammentari in violazione del canone del ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per cui si impone l'annullamento parziale della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio. Gli altri ricorsi devono, invece, essere dichiarati inammissibili. 2. Prendendo le mosse dai ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla consultazione dell'incarto processuale - a cui il Giudice di legittimità accede in virtù del vizio dedotto ( error in procedendo) - emerge piena smentita di quanto asserito nel ricorso, giacchè risulta correttamente eseguita la notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di secondo grado sia agli imputati che al comune difensore ( in proprio) avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pesaro, autore dell'odierno ricorso, presso il quale i due imputati hanno eletto domicilio. Tutte le notifiche ( in totale tre) sono state eseguite a mezzo P.E.C. e consegnate nella casella del difensore domiciliatario il 22 agosto 2019 rispettivamente, alle 11.22.46 ([OSCURATO:PERSONA]), alle 11.22.50 ( [OSCURATO:PERSONA]) e alle 11.22.53 ([OSCURATO:PERSONA]). 3. Il secondo motivo è inammissibilmente proposto, in quanto si concentra su un profilo fattuale della decisione, quello afferente al ruolo di amministratori di fatto degli imputati, motivato in entrambe le decisioni di merito in modo non manifestamente illogico, né contraddittorio. Invece, i giudici di merito hanno correttamente vagliato il ruolo di amministratore di fatto svolto dai ricorrenti, allineandosi all'orientamento che, da tempo, tende a riconoscere la responsabilità dell'amministratore di fatto, privilegiando il dato funzionale dell'attività in concreto svolta, rispetto a quello meramente formale della investitura, e afferma, in particolare, che l'amministratore di fatto risponde penalmente in quanto le norme indicano gli amministratori con riferimento, non a una formale attribuzione di qualifiche, ma all'esercizio concreto delle funzioni che dette qualifiche sostanziano, essendosi orientata, la giurisprudenza, nel senso della estensibilità della disposizione di cui all'art. 2639 c.c. ( la quale stabilisce, per i rati societari, la equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o della funzione prevista dalla legge civile sia di chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia di chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione), ai reati fallimentari ( Sez. 5 n. 36630 del 05/06/2003, Rv. 228308; conf. Sez. 5 n. 39535 del 20/06/2012, Rv. 253363). La ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi, in ambito penalistico, alla stregua di specifici indicatori, individuati sulla base delle concrete attività dispiegate, in riferimento alle società oggetto d'analisi, riconducibili -secondo validate massime di esperienza- ad indici sintomatici che evidenzino l'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, ad esempio nei rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settore gestionale dell'attività dell'ente, sia quest'ultimo produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare. Il relativo apprezzamento —che si traduce in un accertamento di fatto, sindacabile esclusivamente sotto il profilo della logicità e congruenza della motivazione —non può ritenersi limitato alla fisionomia delineata dal codice civile, che ne declina lo status nella dimensione fisiologica dell'attività d'impresa, ma va riguardato nel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi antigiuridici che ne arricchiscono il ruolo. 3.1. Tali elementi sono stati ben evidenziati da entrambe le sentenze di merito ( quella impugnata a pagina 1 e 2 , e più in dettaglio quella di primo grado nelle pagine da 13 a 16), indicando i concreti indicatori e le relative fonti di prova (pagine 1-2) dell'effettiva riconducibilità ai due imputati di poteri gestori della fallita, con posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto. Basti considerare che diverse fonti dichiarative indicano i due ricorrenti come coloro dai quali sono stati assunti ( Cecchini) o come interlocutori commerciali abituali ( Fabbrini e Bartolini), risultano inoltre operazioni sui conti della società da parte del [OSCURATO:PERSONA], mentre fu [OSCURATO:PERSONA] ad aprire il capannone della società alla Guardia di Finanza in occasione della perquisizione. In tale contesto, i rilievi difensivi, volti a censurare la sottovalutazione degli esiti di ulteriori fonti di prova vagliate in sede di merito, finiscono per sollecitare una complessiva rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa nella presente sede di legittimità. 4. Come premesso, è, invece, fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], giacchè la sentenza impugnata è in buona parte sorretta da motivazione apparente e non fornisce ragguagli sufficienti per inquadrare le esatte responsabilità del ricorrente, tanto più che i motivi di appello, pure, sul punto richiamavano l'attenzione. 4.1. Risulta pacificamente, dalla sentenza impugnata, che [OSCURATO:PERSONA] sia stato ritenuto, per quanto emerso dall'attività istruttoria, una mera 'testa di legno', posta al vertice formale della società per evitare il coinvolgimento nel fallimento dei diretti gestori della stessa. Tale specifica posizione dell'amministratore formale - ovvero, la sua acclarata estraneità all'attività gestoria - ha condotto i giudici di merito, già in primo grado, ad assolvere il [OSCURATO:PERSONA] dal reato, pure a lui contestato, sempre in concorso con gli amministratori di fatto, di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione agli atti distrattivi da costoro compiuti, giacchè si è escluso che egli fosse a conoscenza o comunque consapevole delle intenzioni fraudolente di questi ultimi rispetto ai beni aziendali. 4.2. Al contrario, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di concorso in bancarotta documentale fraudolenta, per sottrazione delle scritture contabili, in ordine alle quali era, infatti, emerso, da altri dati processuali, la loro almeno parziale tenuta durante la vita della società, per quanto agli organi fallimentari non fosse stato consegnato alcunchè. 4.3. Nella sentenza impugnata si evoca - per fondare l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] - il consolidato orientamento di legittimità, formatosi con riferimento alla posizione della c.d. "testa di legno", a tenore del quale "in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto 'testa di legnò), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto" (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251; conf. Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166). 4.4. Posto che la responsabilità dell'amministratore apparente nel caso di bancarotta documentale è tratta dalla posizione di garanzia della quale è investito rispetto al bene giuridico penalmente tutelato, nel senso che l'amministratore formale è ritenuto responsabile, a norma dell'art. 40 cpv. cod.pen., a titolo di concorso, per non essere intervenuto a impedire la realizzazione delle fattispecie criminose da parte di altri organi societari, nonostante l'art. 2392 c.c., assunto a principio di ordine generale, gli imponga di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli - va, tuttavia, evidenziato che, nella giurisprudenza più recente, si afferma - nel rispetto del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. - che la carica di amministratore formale non fonda automaticamente un giudizio di colpevolezza, e anzi che la responsabilità va esclusa quando emerga che la concreta gestione da parte dell'amministratore di fatto sia così complessiva e sostitutiva da ridurre l'amministratore legale a un mero atto formale, nominale, non potendosi, cioè, trattare di una responsabilità di posizione, derivante dalla sola assunzione della carica formale. 4.4.1. Al fine di determinare il contenuto del dolo della bancarotta fraudolenta documentale nell'ipotesi in cui il reato sia imputato all'amministratore formale, che si rivela in realtà essere un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita, può, sì, ritenersi pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754 ). Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). 4.4.2. Ma, se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l'amministratore solo "formale", nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato. E' questo il senso dell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte per cui è necessaria - anche per la bancarotta documentale - la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta, della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari ( dolo generico), o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (Sez. 5 n. 44666 de/ 04/11/2021 Rv. 282280 , che ha richiamato, ex multis Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata). 4.4.3. Cosicchè, mentre, con riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. "generica" di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. , per la sussistenza del dolo - che è quello generico - non occorre che l'amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, ma è necessario che l'abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita (che non è l'evento del reato, ma una connotazione modale della condotta incriminata) e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada, nelle ipotesi di bancarotta documentale a c.d. dolo specifico - quale è quella qui in rilievo - non basta, per affermare la responsabilità dell'amministratore "prestanome", richiamare l'insegnamento della Suprema Corte circa la presenza di un dolo quantomeno eventuale nell'accettazione della carica gestoria: è, invece, necessario che il giudice fornisca una qualche motivazione sulla possibilità, non soltanto astratta e presunta, ma reale, della conoscenza in capo al "prestanome" del programmato disegno dell'amministratore di fatto della condotta di sottrazione o distruzione, in guisa tale da cagionare l'effetto, quanto alle ipotesi di dolo specifico, di procurare ingiusto profitto a taluno (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Rv. 232816 01; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Rv. 228713; Sez. 5 n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, rv. 257950; Sez. 3 n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971; Sez. 5 n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754; Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166). 4.5. Giova ricordare, quanto da tempo è stato posto in evidenza, ovvero che, per la ipotesi c.d. "generale", la legge prevede solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ) ,Rv. 258881 -). In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico. In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisce una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendo cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva compromissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari. 4.5.1. Il dolo specifico, configurato dalla locuzione " con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori" è richiesto, invece, per le ipotesi di c.d. bancarotta documentale "specifica". L'utilizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano il dolo specifico richiesto per la configurabilità di tale fattispecie di bancarotta documentale ha fatto ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori ( animus nocendi) sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto ( animus lucrandi), sicchè la prova di uno dei due diversi intenti è sufficiente all'affermazione di responsabilità ( Sez. 5 n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5 n. 18634 del 01/12/2017, Rv. 269904; Sez. 5 n. 17084 del 09/12/2014 , dep. 2015, rv. 263242): pertanto, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma n. 2 prima parte della legge fallimentare, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre il reato si perfeziona indipendentemente dall'impossibilità di ricostruire la contabilità dell'impresa, non essendo tale evento riconducibile a detta ipotesi, ma soltanto alla quarta declinata dall'art. 216 co.1 n. 2 L.F., concernente la irregolare tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 3951 del 18/02/1992, Rv 189813). Il dolo richiesto per la sussistenza del reato in tal caso non è, dunque, quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione, ovvero che la condotta sia supportata da uno dei fini alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. 4.6. E' chiaro , allora, che proprio tale ultimo profilo resta evanescente nel ragionamento della Corte di appello, non essendo stato esplicitato il criterio logico-inferenziale dal quale il Giudice ha tratto la consapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], della programmata sottrazione da parte dei gestori di fatto, consapevolezza che, nella sentenza impugnata, resta ancorata semplicemente alla circostanza che il ricorrente ha mancato di adempiere agli obblighi di amministratore, omettendo di consegnare le scritture contabili agli organi della curatela fallimentare, argomento che si rivela del tutto insufficiente a dimostrare la volontà consapevole della 'testa di legno' di concorrere nella condotta fraudolenta dei gestori di fatto. 4.7. Qui basta osservare - per attestare in concreto l'importanza dei rilievi dianzi svolti - che dalla decisione del Tribunale (a cui interamente la Corte d'Appello rinvia) risulta, come si è già premesso, che il ricorrente fosse non soltanto estraneo alla amministrazione societaria, ma, alla fine, all'oscuro anche della gestione degli obblighi contabili e della tenuta del relativo compendio, e che la decisione impugnata non precisa quali effettivi spunti probatori inducano all'opposto convincimento, ovvero in quale misura [OSCURATO:PERSONA] sapesse della intenzione di sottrarre la contabilità e del fine di profitto che da essa sarebbe derivato, mentre la sua acclarata estraneità alle vicende • distrattive rendeva ancor più urgente l'onere motivazionale che gravava sul giudice dell'appello ai fini della conferma della responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, che in definitiva ha assunto i caratteri della responsabilità di posizione. 4.8. Occorre, dunque, individuare gli indici fattuali da cui trarre argomenti per affermare la consapevolezza della intenzione di sottrarre la contabilità e del fine di profitto perseguito, evidenziando le specifiche ragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l'amministratore formale -itik consapevolmente concorso alla realizzazione del reato, tanto più che, nel caso di specie, gli amministratori di fatto, come si è premesso, erano domini assoluti della società rispetto alla quale, invece, il [OSCURATO:PERSONA] non risulta avere mai svolto alcuna attività, né se ne è mai interessato. D'altro canto, è stata proprio la acclarata estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla attività della società - e in questo si coglie la intrinseca contraddizione del ragionamento inferenziale seguito dalla Corte di appello, e che finisce per intaccarne la complessiva tenuta logica - a indurre i giudici di merito a escluderne ogni responsabilità per la bancarotta patrimoniale, in relazione alle attività distrattive poste in essere in danno della società, per avere la Corte territoriale escluso che sia stata acquisita prova del fatto che egli avesse avuto anche solo sentore delle intenzioni fraudolente degli amministratori di fatto e delle modalità con le quali essi stessero gestendo la fallita. 5. Consegue a quanto osservato l'annullamento, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che deve essere riesaminata con specifico riguardo all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritta, alla luce dei richiamati principi di diritto. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con le conseguenti statuizioni di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibili