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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1306/2019

ECLI:EU:T:2019:813
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016TJ0287(01)_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 novembre 2019 – Belgio / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑287/16 RENV) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dal Belgio – Restituzioni all’esportazione indebitamente versate – Mancato recupero derivante da negligenze imputabili ad un organismo di uno Stato membro – Mancato esaurimento di tutti i mezzi di ricorso esperibili – Proporzionalità»

1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Principi – Obbligo di diligenza degli Stati membri nel recupero delle somme irregolarmente versate – Portata – Procedimenti giurisdizionali che devono essere avviati ai fini del recupero – Obbligo di esaurire sistematicamente tutti i mezzi di ricorso interni indipendentemente dalle circostanze specifiche della fattispecie – Insussistenza (Art. 4, § 3, TUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 58, § 1; regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 9, § 1) (v. punti 79, 82‑84, 90)

2. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Principi – Obbligo di diligenza degli Stati membri nel recupero delle somme irregolarmente versate – Mancato recupero dovuto al non esaurimento di tutti i mezzi di ricorso esperibili dinanzi ai giudici nazionali – Astensione dall’introdurre un ricorso per cassazione che privi la Corte di cassazione della possibilità di proporre questioni pregiudiziali – Negligenza imputabile allo Stato membro – Valutazione in base alle circostanze del caso di specie – Insussistenza della negligenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 54, § 5, c); regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 32, § 8, a)] (v. punti 91, 93, 107, 108) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2016, L 75, pag. 16 ), in quanto esclude da tale finanziamento nei confronti del Regno del Belgio l’importo di EUR 9601619.

Dispositivo 1) La decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in quanto esclude da tale finanziamento nei confronti del Regno del Belgio l’importo di EUR 9601619, è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese relative ai procedimenti avviati dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016TJ0287(01)_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 novembre 2019 – Belgio / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑287/16 RENV) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dal Belgio – Restituzioni all’esportazione indebitamente versate – Mancato recupero derivante da negligenze imputabili ad un organismo di uno Stato membro – Mancato esaurimento di tutti i mezzi di ricorso esperibili – Proporzionalità» 1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Principi – Obbligo di diligenza degli Stati membri nel recupero delle somme irregolarmente versate – Portata – Procedimenti giurisdizionali che devono essere avviati ai fini del recupero – Obbligo di esaurire sistematicamente tutti i mezzi di ricorso interni indipendentemente dalle circostanze specifiche della fattispecie – Insussistenza (Art. 4, § 3, TUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 58, § 1; regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 9, § 1) (v. punti 79, 82‑84, 90) 2. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Principi – Obbligo di diligenza degli Stati membri nel recupero delle somme irregolarmente versate – Mancato recupero dovuto al non esaurimento di tutti i mezzi di ricorso esperibili dinanzi ai giudici nazionali – Astensione dall’introdurre un ricorso per cassazione che privi la Corte di cassazione della possibilità di proporre questioni pregiudiziali – Negligenza imputabile allo Stato membro – Valutazione in base alle circostanze del caso di specie – Insussistenza della negligenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 54, § 5, c); regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 32, § 8, a)] (v. punti 91, 93, 107, 108) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2016, L 75, pag. 16 ), in quanto esclude da tale finanziamento nei confronti del Regno del Belgio l’importo di EUR 9601619. Dispositivo 1) La decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in quanto esclude da tale finanziamento nei confronti del Regno del Belgio l’importo di EUR 9601619, è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese relative ai procedimenti avviati dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.
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