CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 28276/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SONDRIO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Sondrio, con ordinanza in data 7 ottobre 2021, pronunciata in sede di giudizio di rinvio, a seguito dell'annullamento dell'ordinanza del medesimo giudice del 10 novembre 2020, ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto con il quale il G.I.P. aveva disposto il sequestro preventivo diretto del profitto del reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 3 d. Igs. 74/2000 [capo 7) dell'imputazione provvisoria], ascritto agli indagati [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio ed amministratore di fatto della società, in relazione ad un'evasione di imposta per l'anno 2016 pari ad euro 399.499,13 di cui euro 292.966,03, a titolo di imposte sui redditi ed euro\106.533,10, a titolo di imposta sul valore aggiunto, imponendo il vincolo sul saldo attivo di euro 202.987,64 del conto corrente della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presso la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, sul saldo attivo di euro 694,64 del conto corrente della società presso il [OSCURATO:PERSONA], nonché su un immobile della medesima [OSCURATO:PERSONA], successivamente dissequestrato. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Sondrio propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a mezzo del suo difensore, formulando quattro motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo lamenta la falsa applicazione degli artt. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., 81 cpv. cod. pen., degli artt. 266 e 270 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Ricorda che la Suprema Corte, annullando con sentenza n. 30062/2021 l'ordinanza del Tribunale del riesame di Sondrio del 10 novembre 2020, aveva imposto al giudice del rinvio di verificare se fra i reati di associazione per delinquere [capo 41) della contestazione] e corruzione [capi 33), 34) 35) e 36)], per i quali erano state originariamente disposte le intercettazioni, e quello di frode fiscale [capo 7)] per il quale è stato disposto il sequestro, quali fatti storici oggetto di singola notizia di reato, vi fosse connessione sostanziale, ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod. proc. pen., secondo i criteri indicati dalle Sezioni unite Cavallo (Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 02/01/2020), avendo l'ordinanza annullata rigettato il motivo di impugnazione, ritenendo sufficiente il semplice collegamento investigativo. Precisa che il provvedimento di annullamento non aveva neppure preso in considerazione l'ipotesi della connessione teleologica. Osserva che il Tribunale, affermando la sussistenza della connessione ex art. 12, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per essere i reati stati commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso, ha aderito all'impostazione del Pubblico ministero secondo cui i delitti contro la [OSCURATO:PERSONA] sarebbero ancillari a quelli fiscali, ancorché né il Pubblico ministero, né il G.I.P. avessero in precedenza ritenuto una connessione fra il delitto di cui al capo 7) e quelli di cui ai capi 33)- 35) dell'imputazione, mentre la connessione con il reato associativo di cui al capo 41) è stata esclusa dallo stesso organo dell'accusa, a seguito dell'ordinanza del Tribunale del riesame, pronunciata sull'appello del pubblico ministero in relazione alla posizione di altro indagato, nella quale si dà atto dell'insussistenza del delitto associativo, essendo l'attività di [OSCURATO:PERSONA] improntata ad una esasperata finalità personale. Deduce che il pubblico ministero non ha portato a conoscenza del Tribunale per il riesame il rigetto della richiesta di misura cautelare in relazione ai capi 33) e 34) per carenza dei gravi indizi di colpevolezza. Assume che l'ordinanza impugnata cade in errore, laddove non tiene in considerazione che, a differenza dell'ipotesi di connessione teleologica, la connessione ex art. 12, comma 1 lett. b), rileva processualmente, secondo l'insegnamento di legittimità, solo se sia riferibile ad un'esecuzione monosoggettiva o ad una fattispecie concorsuale, in cui l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, poiché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale. Nel caso di specie, al contrario, se il reato di cui al capo 7) risulta contestato in concorso agli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata che lo ritiene monosoggettivo- i reati descritti ai capi 33)-36) sono contestati solo al primo ed ai pubblici ufficiali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciò escludendo la connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.. Rileva che il giudice per il riesame erra ulteriormente quando tenta di giustificare l'unicità del disegno criminoso fra la frode fiscale del capo 7) e le condotte corruttive dei capi 33)-36), ancorché nessuna ipotizzata tangente fosse relativa agli immobili oggetto di compravendita, richiamati al capo 7), ovvero riferibile a pratiche edilizie a questi ultimi collegabili e, nonostante, il pubblico ufficiale corrotto, [OSCURATO:PERSONA], fosse funzionario di un Comune diverso da quello ove si trovano gli immobili di cui al capo 7). Peraltro, appare non ragionevole ipotizzare, come fa il giudice del riesame, che il delitto tributario, commesso nel 2017, cioè dopo i reati corruttivi, possa essere reato rispetto al quale i reati corruttivi sono 'ancillari, giacché, normalmente, è il reato tributario ad essere di servizio a quello corruttivo e non viceversa. In realtà gli importi delle tangenti non superano il valore complessivo di euro 1000,00-1500,00, somma questa del tutto sproporzionata rispetto al risparmio fiscale di cui al capo 7) oggetto di sequestro (pari a euro 399.499,13), il che rende arduo ritenere che il risparmio fiscale sia stato programmato per dare corso alla realizzazione delle condotte corruttive, anche perché, essendo stata esclusa dal G.I.P. di Sondrio la sussistenza di tangenti in relazione ai capi 33) e 34), il profitto illecito del reato tributario, si è per forza generato solo dopo gli episodi corruttivi contestati. Invero, deve escludersi, anche in astratto, secondo la giurisprudenza di legittimità, che l'unicità del disegno criminoso possa consistere in un programma generico di attività delinquenziale sorretto da un medesimo motivo e con modalità similari di realizzazione di più reati, mentre esso non sussiste in relazione a singole violazioni che non sia state inizialmente programmate, dipendendo da decisioni maturate nel corso dell'esecuzione del programma. Le corruzioni, supposte come avvinte dal medesimo programma, sono contestate nella forma della corruzione c.d. propria, il che rende ancora più stringente la verifica del legame, posto che sotto il profilo finalistico o causale della retribuzione illecita debbono ricavarsi elementi utili per la collocazione interna od esterna al disegno criminoso. Deduce che, sotto questo aspetto, il Tribunale del riesame individua fra gli atti contrarii al dovere di ufficio, il parere favorevole relativo al permesso di costruire n. 79/2017, che, secondo il giudice, sarebbe stato rilasciato in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ed in seguito volturato alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. In verità, dall'esame degli atti (all. 8 e 9 al ricorso) si evince che la vendita dell'immobile da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:SOCIETA] è datato 23 dicembre 2016 e che la richiesta al Comune di Bornnio, per la quale è stato rilasciato il permesso di costruire n. 79/2017, è stata proposta direttamente dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in data 28 aprile 2017. L'assenza di riscontro della circostanza, da parte del giudice del riesame, che fonda la decisione su un dato errato, senza controllare la contestazione del pubblico ministero, comporta, tuttavia, la fallacia della riconduzione al medesimo disegno criminoso, comprendente il delitto di cui al capo 7), dei reati di cui ai capi 33) e 34), tanto più che, per questi ultimi, è stata negata dal giudice cautelare, la sussistenza di indizi di colpevolezza a carico del pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ancorché la relativa ordinanza (all. 7) non sia stata portata dal pubblico ministero all'attenzione del Tribunale del riesame. Precisa che, in relazione ai reati di cui ai capi 35) e 36), l'unico riferimento alla società ricorrente riguarda la dazione da parte dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 500,00, in favore del pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], per prestazioni, asseritamente conferite per mascherare la tangente, eseguite nel 2016. Assume che, in realtà la corresponsione della somma di euro 500,00 fa riferimento alla fattura per un'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA], di professione geometra, in relazione ad una pratica catastale, effettivamente svolta, il che esclude che vi sia stata prestazione in nero, connessa ad un reato di corruzione (allegati 10 e 11). L'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano, sui capi 35) e 36), invero, evidenzia che alcune delle prestazioni professionali sono state rese lecitamente, mentre altre attività sono state retribuite 'in nero' e firmate da professionisti compiacenti, per evitare il manifestarsi di incompatibilità con la carica pubblica. Nondimeno, proprio la fattura emessa da [OSCURATO:PERSONA], l'unica che coinvolge [OSCURATO:PERSONA], è stata ritenuta esente da natura illecita, con conseguente inesistenza di attività retribuite 'in nero' da parte della società.L'assenza di valutazione di siffatta circostanza da parte del Tribunale per il riesame di Sondrio ha impedito al medesimo di escludere la sussistenza della connessione fra il reato fiscale di cui al capo 7) ed i delitti di corruzione di cui ai capi 35) e 36) dell'imputazione. L'ordinanza impugnata, invero, non dà applicazione ai principi enunciati dalla Suprema Corte, secondo cui non vi è connessione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. b), ogniqualvolta non esista una programmazione ab origine dei reati considerati, in quanto l'unicità del disegno criminoso deve passare attraverso la verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, la singole causali, le modalità delle condotte e la loro sistematicità, potendo riconoscersi il reato continuato solo quando al momento della commissione del primo reato i successivi fossero già programmati, almeno nelle linee essenziali, non essendo sufficiente la sussistenza di uno degli indici, qualora i reati successivi al primo siano frutto di determinazioni estemporanee ed occasionali, né la tendenza a porre in essere reati della medesima specie. Non esiste, dunque, una connessione fra i procedimenti, in assenza di esecuzione monosoggettiva, o plurisoggettiva caratterizzata dalla compartecipazione di tutti i concorrenti all'unico disegno criminoso, né può affermarsi in astratto ed in concreto la sussistenza di connessione sostanziale idonea a ricondurre ad unitarietà i due procedimenti in esame. La conseguenza è che non possono essere utilizzate le risultanze delle intercettazioni disposte nel diverso procedimento. 4. Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost e 23 e 24 L. 87/1953, di cui si sarebbe dovuto tenere conto in caso di riconoscimento di connessione ex art. 81 cod. pen. e 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.. Deduce che la difesa della società ricorrente, all'udienza camerale celebrata avanti al Tribunale per il riesame apprendeva che il Presidente del Collegio, aveva pronunciato sentenza di condanna nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggetti nel procedimento penale n. 1218/2017, relativo ai delitti di dichiarazione fraudolenta ex art. 3 d. Igs. 74/2000, costituente stralcio del presente procedimento n. 714/2016. Nella medesima udienza, sottolineato che l'incompatibilità endoprocessuale non è regolata dall'art. 34, comma 2 cod. proc. pen., la ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale, per violazione degli art. 3, comma 1^, 24, comma 2^ e 111 Cost., della disposizione di cui all'art. 34, comma 2 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere funzioni di giudice del riesame del giudice che abbia già giudicato in sede dibattimentale su fatti del medesimo procedimento, ritenuto connesso ex art. 12 cod. proc. pen.. Il Tribunale del riesame, nell'affermare la manifesta infondatezza della questione, ha ritenuto che i fatti della sentenza dibattimentale sarebbero 'analoghi e non certo identici a quelli oggetto del presente procedimento e posti in essere con società diverse da quelle' del presente procedimento. Evidenzia che, tuttavia, l'analogia dei fatti era proprio il presupposto di partenza da cui muovere, non avendo alcun senso ritenere la connessione fra reati, in presenza del medesimo fatto, secondo i criteri fissati dalle Sezioni unite Cavallo. Riprende il contenuto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 432/1995, 502/1991 e 124/1992, dalle quali possono evincersi i presupposti dell'incompatibilità endoprocessuale, essendo il caso di specie un caso inverso rispetto a quello deciso dalla Corte delle leggi con la sentenza n. 66/1997, relativa all'ipotesi in cui il giudice abbia giudicato in merito al sequestro preventivo, prima di giudicare in dibattimento. Invero, nell'ipotesi in esame, vi è innanzitutto la preesistenza di una valutazione di colpevolezza sulla medesima res judicanda, che deve intendersi, come fa l'ordinanza impugnata, anche in relazione al procedimento connesso, altrimenti integrandosi il bis in idem. Tuttavia, proprio in forza della ritenuta connessione ex art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la res judicanda è parzialmente coincidente, sotto il profilo sostanziale e non solo processuale. Dunque, laddove si ritenga che i reati, di cui al procedimento stralciato, siano avvinti dal vincolo della continuazione con il reato oggetto del giudizio, perché appartenenti ad un unico disegno criminoso, deve desumersi che essi fanno parte del medesimo procedimento, non valendo ad escluderlo il mero stralcio tecnico da parte del pubblico ministero. Emerge, pertanto, la contraddittorietà del ragionamento del giudice del riesame che, da un lato, quando deve giudicare della connessione e dell'utilizzabilità delle intercettazioni sostiene che si tratti del medesimo procedimento, dall'altro, quando deve valutare la potenziale incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., afferma che la sentenza pronunciata è relativa a fatti analoghi e non identici, ancorché la nozione di medesimo procedimento, nell'ordinamento processuale, sia unitaria. D'altro canto, la decisione del riesame, in materia di misure cautelari reali, implica la piena valutazione della fondatezza, sotto il profilo del fumus commissi delicti, e della legittimità del provvedimento impugnato e contiene sinanco un giudizio prognostico sulla responsabilità dell'imputato. Di conseguenza appare innegabile che l'identità del giudice che abbia deciso nel dibattimento di altro processo e quindi della misura cautelare in questo processo crea la situazione del giudicante 'prevenuto', nel senso chiarito dalla Corte costituzionale. Formula, subordinatamente all'accoglimento del primo motivo, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del riesame, nel procedimento avente ad oggetto una misura cautelare reale, del giudice che abbia giudicato in sede dibattimentale di fatti del medesimo procedimento o di procedimento connesso, ai sensi dell'art.12 cod. proc. pen..5. Con il terzo motivo si duole della violazione di legge in relazione agli artt.321, comma 2 cod. proc. pen. e 12 bis d. Igs. 74/2000, nonché del vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza e mera apparenza, in ordine alle argomentazioni difensive sull'insussistenza del fumus commissi delicti, sull'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro e sulla quantificazione del profitto confiscabile, denunciando, altresì, la mancanza di autonoma valutazione da parte del G.I.P. sul petitum cautelare, imposta dagli artt. 324, comma 7 e 309/1990, comma 9 cod. proc. pen.. Rammenta che la contestazione di cui al capo 7) dell'incolpazione muove dall'assunto, formulato dal pubblico ministero, dell'esistenza di un 'prezziario occulto', elaborato dalla polizia giudiziaria, che viene esteso arbitrariamente a tutte le transazioni compiute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2016, sulla base di cinque intercettazioni ambientali dell'indagato, nessuna delle quali riferite a compravendite intervenute nel 2016, circostanza questa evidenziata anche dall'ordinanza cautelare annullata dalla Suprema Corte. Rileva che con l'istanza di riesame si era sottolineato che il c.d. prezziario non rivestiva alcuna valenza indiziaria, essendo stati supposti, sulla base delle intercettazioni, ben cinque diversi importi al metro quadro, di talché il 'nero presunto' veniva calcolato su mere speculazioni, o forse sui 'desiderata' dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. La stesa ordinanza del G.I.P., infatti, rendeva conto della mancanza di gravità e precisione del quadro emergente, superando, tuttavia, il dubbio a mezzo di riscontri su fatti non oggetto di contestazione, facendo riferimento alla dichiarazione di un acquirente, relativa ad una compravendita del 2014 e ad intercettazioni che avevano coinvolto un altro acquirente (Santamaria) relativo ad una vendita del 2015, nonché ad una captazione inerente una vendita del 2016, la cui equivocità era stata sottolineata in sede di istanza di riesame. Con l'impugnazione del provvedimento di sequestro, peraltro, si era contestato che l'incertezza non poteva essere superata facendo riferimento al calcolo del 'nero', formulato sull'importo più basso al metro quadro, non colmandosi in questo modo il vuoto argomentativo sulla corretta quantificazione dell'imposta evasa. Mentre, era chiaramente risultato che le somme 'in nero' erano rimaste nella disponibilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva agito come mediatore dell'acquirente (facendosi addirittura consegnare il denaro 'in nero' nella sua auto, quando il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] si era già allontanato dal luogo di stipula del rogito), il che impedisce di includere automaticamente a reddito della società le somme apprese dal medesimo. Tanto più che le società-schermo, facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], aventi come luogo decisionale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avevano un'operatività diversa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Ciò mette in luce il difetto motivazionale del decreto dell'ordinanza impugnata, che ha omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive, rinunciando ad un'autonoma valutazione delle risultanze investigative, appiattendosi sul provvedimento del G.I.P., a sua volta, adagiato sulla richiesta cautelare, in violazione dell'art. 324, comma 7 e 309 comma 9 cod. proc. pen.. Invero, la decisione si fonda su una doppia presunzione, con cui si desume l'evasione fiscale dalla supposizione di un prezzo standard applicato a tutte le compravendite praticate, priva di qualunque elemento di certezza, tanto più che essa viene formulata su riscontri non desumibili dagli atti. Non è, infatti, sufficiente, secondo la giurisprudenza di legittimità, la mera sussunnibilità del fatto in una fattispecie penale, essendo necessaria la ravvisabilità del fumus del reato, tenendo conto degli elementi forniti dall'accusa. 6. Con il quarto motivo fa valere la violazione dell'art. 321, comma 2 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del periculum in mora, avendo sia il G.I.P., che il Tribunale per il riesame completamente pretermesso ogni giustificazione circa l'esigenza anticipatoria della confisca, cioè sulla prognosi concreta in ordine alla non conseguibilità della misura ablativa finale, se non preceduta dal provvedimento di sequestro preventivo. Richiama la giurisprudenza di legittimità sulla sussistenza di siffatto obbligo motivazionale e conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato. 7. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve va accolto. 2. I motivi debbono essere trattati nel loro ordine logico, muovendo dalle doglianze di natura processuale. 3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1. Il rimprovero che la ricorrente fa all'ordinanza del riesame è quello di non avere riconosciuto che l'avere il Presidente del Collegio del Tribunale per il riesame giudicato, in sede dibattimentale, su reati oggetto di stralcio tecnico dal presente procedimento -ed a questo connessi- costituisca un 'pregiudizio' rilevante ai fini dell'incompatibiltà del giudice, essendovi parziale identità del regiudicanda, il che non può che creare quella situazione di giudicante 'prevenuto', che ha indotto la Corte delle leggi a censurare con plurime pronunce la costituzionalità dell'art.34, comma 2 cod. proc. pen.. Trattandosi di ipotesi non regolata, e stante l'evidenza dell'incompatibilità del giudice, già condizionato dalla precedente valutazione espressa nel dibattimento sul reato connesso, il Tribunale per il riesame avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale, che viene riproposta in questa sede.3.2. A siffatta censura, avanzata con l'istanza di riesame, il Collegio della cautela risponde -dopo avere ripreso i principii enunciati con le decisioni della Corte Costituzionale (di cui richiama nn. 401/1991; 502/1991; 124/1992; 180/1992; 186/1992 261/1992; 439/1993; 455/1994; 24/1996; 131/1996- che essendo il presupposto di ogni incompatibilità endoprocessuale la preesistenza di valutazioni che cadano sulla medesima regiudicanda, la questione sollevata è manifestamente infondata, perché i fatti oggetto del dibattimento, giudicato da un collegio di cui faceva parte un componente del collegio del riesame, sono diversi da quelli oggetto del presente procedimento, diversamente incorrendosi in un'ipotesi di bis in idem. 3.3. La doglianza sottolinea che la nozione di identità del procedimento, come intesa dal codice di rito, non può che essere unica, sicché laddove i reati si ritengano connessi, e su ciò si basi l'utilizzabilità delle intercettazioni, non può poi affermarsi che che il procedimento è diverso, perché i fatti non sono identici, in questo modo giustificando l'assenza di incompatibilità del giudice. 3.4. Ora, la doglianza sembra confondere, perché li sovrappone, la nnedesimezza del procedimento, come inteso dal combinato disposto degli artt.270 e 12 cod. proc. pen., con la nnedesimezza del fatto. E' chiaro, infatti, che en la pregressa espressione del convincimento su un determinato fatto determina l'incompatibilità del giudice sulla base del principio, su cui sono fondate tutte le pronunce della Corte costituzionale successive alla sentenza n. 371/1996 (in verità non ripresa dal Tribunale per il riesame), del condizionamento derivante dalla valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, ancorché espresso in altro procedimento, anche non penale. 3.5. Con la sentenza n. 371/1996, rimasta pietra angolare in materia di valutazione extraprocedinnentale dello stesso fatto, la Corte Costituzionale - riprendendo il contenuto delle sentenze nn. 124/1992, 186/1992, 439/1993, 177/1996- ha dichiarato "costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt.3 e 24 Cost., l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato, in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata, in quanto - posto che l'istituto della incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento penale è preordinato alla garanzia di un giudizio imparziale, che non sia, ne' possa apparire condizionato da precedenti valutazioni sulla responsabilità penale dell'imputato manifestate dallo stesso giudice in altre fasi del medesimo processo (e quindi a maggior ragione, in riferimento alla fattispecie in esame, in diverso processo) e tali da poter pregiudicare la neutralità del suo giudizio; e che il principio costituzionale del giusto processo comporta che il giudizio si formi in base al razionale apprezzamento delle prove raccolte ed acquisite e non abbia a subire l'influenza di valutazioni sul merito dell'imputazione già in precedenza espresse - la capacità di qualificazione che tale principio possiede trascende la particolare struttura dei reati a "concorso necessario" (nelle specie dei giudizi 'a quibus', associazione per delinquere) ed abbraccia in un medesimo giudizio di disvalere tutte le ipotesi in cui, qualunque ne sia stato il motivo, il giudice, nella sentenza che definisce il processo, abbia incidentalmente espresso valutazioni di merito in ordine alla responsabilità penale di un terzo non imputato in quel processo (a prescindere dalla legittimità di tali valutazioni)". 3.6. Costituisce, nondimeno, corollario del postulato enunciato dalla sentenza n. 371/1996, secondo la stessa Corte delle leggi "la manifesta infondatezza della g questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato un giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti dello stesso imputato per un reato diverso, nella quale la decisione abbia comportato valutazioni di merito idonee ad incidere sotto il profilo sostanziale nel successivo giudizio, in quanto, essendo i fatti per i quali attualmente si procede diversi da quelli in relazione ai quali è stata già pronunciata sentenza nei confronti del medesimo imputato, la loro cognizione in successivi giudizi da parte del medesimo giudice non comporta alcuna violazione del principio del giusto processo" (Ord. n. 313/1999). Così come deriva dal medesimo principio la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, in relazione all'ipotesi di pronuncia pregiudicante relativa ad uno dei concorrenti nel reato, avuto riguardo al fatto che "alla comunanza dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti ed oggetto di autonome valutazioni, salva l'ipotesi estrema - presa in esame dalla sentenza n. 371 del 1996- in cui la posizione del concorreke costituisca 'elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti" (ord. 490/2002). E ciò, anche quando il giudizio su uno dei concorrenti‘derivi dalla separazione dei processi, purché nessuna valutazione sia stata espressa in ordine alla responsabilità penale del giudicando. In ipotesi del genere, infatti, non sussiste alcun elemento obiettivo sul quale basare l'assunta situazione di pregiudizio (ord. 107/1999). 3.7. Posto, dunque, che l'incompatibilità del giudice deriva dalla valutazione pregiudicante -anche meramente incidentale, in quanto espressa in un giudizio riguardante altri soggetti o in sede diversa da quella penale- purché essa ricada sulla responsabilità della persona sottoposta a giudizio per un determinato fatto, la Corte costituzionale ha ulteriormente chiarito che "che non è sufficiente, ai fini della individuazione dell'attività pregiudicante, che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio (v. la costante giurisprudenza costituzionale in materia e, in particolare, le sentenze nn. 131 e 155 del 1996 e le decisioni in queste richiamate, nonché, da ultimo, le ordinanze nn. 444, 153, 152, 135 e 29 del 1999, 206 e 203 del 1998 e la sentenza n. 364 del 1997). L'effetto pregiudicante non può, inoltre, essere limitato ai soli casi in cui la valutazione di merito sia contenuta in una sentenza, in quanto il giudice può esprimersi nella forma del decreto, come nella ipotesi (...) del procedimento di prevenzione, ovvero nelle altre forme eventualmente previste dal diverso procedimento in cui sia intervenuta la valutazione pregiudicante. La funzione pregiudicata va a sua volta individuata in una decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perché si verifichi un pregiudizio per l'imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa. (sent. n. 283/2000, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto). 3.8. E', quindi, rilevante, ai fini della valutazione dell'incompatibilità (categoria più ampia della ricusazione e dell'astensione cfr. ancora Corte Cost.283/2000 ed ord. 367/2002), che la pronuncia pregiudicante abbia investito lo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, e che si tratti di una pronuncia che attiene al merito della responsabilità penale. Su questa base le Sezioni unite hanno ritenuto che "L'ipotesi di incompatibilità del giudice derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996 sussiste anche con riferimento alla ipotesi in cui il giudice del dibattimento abbia, in separato procedimento, pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente necessario nello stesso reato" (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta ed altro, Rv. 260093), perché l'effetto pregiudicante si produce, sia pure in parte qua, anche nel caso in cui il giudice del patteggiamento si sia limitato a stabilire la non ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen.. 3.9. E'&materialità del fatto storico, pertanto, a costituire lo spartiacque dell'incompatibilità del giudice. Tanto è vero, che questa Corte ha recentemente precisato che "La valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale" (Sez. 5, n. 21146 del 07/02/2019, Giunchiglia, Rv. 275347). E questo vale anche se i due procedimenti, aventi oggetto fatti diversi, siano caratterizzati da una connessione probatoria, qualora essa non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto, ed allorché non sia espresso alcun apprezzamento di merito in ordine alla posizione dell'imputato in relazione al reato non oggetto del giudizio (cfr. Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845; Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013, dep 2/01/2014, Mancuso, Rv. 258449). 3.10. Fatte queste premesse possono trarsi le conseguenze in relazione al caso di specie. 3.11. E' pacifico, innanzitutto, che il procedimento nel quale il Presidente del Collegio del Tribunale per il riesame ha giudicato sul reato connesso, sia oggetto di stralcio dal procedimento iscritto al n. RGN. 714/2016, nel quale sono state disposte le intercettazioni, in relazione agli episodi corruttivi contestati. E' pacifico, altresì, che esso avesse ad oggetto reati diversi da quelli per i quali è stato disposto il sequestro preventivo qui in discussione, ancorché né il Tribunale per il riesame, né il ricorrente indichino quantomeno i capi di imputazione di quel procedimento, convenendo, tuttavia, entrambi sulla diversità dei reati, che, l'ordinanza impugnata precisa sono stati commessi da [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, attraverso società diverse da quelle con cui sono stati commessi quelli in esame. E' pacifico, infine, che il Tribunale per il riesame abbia ritenuto la sussistenza della medesimezza del disegno criminoso fra tutti i reati e che, proprio su questa base, abbia considerato l'utilizzabilità delle intercettazioni 023- disposte, in sede di indagini/in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione, ai fini dell'accertamento del reato di frode fiscale, considerando, sotto il profilo degli artt. 270 e 12, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., unico il procedimento, in consonanza con il principio enunciato dalle Sezioni unite Cavallo secondo cui "In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen." (Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019 dep. 02/01/2020, Rv. 277395). 3.12. Ora, è intriseca alla valutazione di connessione di procedimenti ex art. 12, lett. b) cod. proc. pen., la pluralità dei reati, così come è intrOveca all'esistenza del reato continuato la pluralità di reati commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso. La puntualizzazione, del tutto banale, consente, nondimeno, di chiarire che l'unicità del procedimento, come intesa dalle Sezioni unite Cavallo, non equivale all'unicità di procedimenti, rilevante ai sensi delle disposizioni di cui al Capo VII, del Titolo I del codice di rito, perché quello che conta, ai fini della valutazione dell'incompatibilità è unicamente l'espressione da parte del giudice di una valutazione -anche incidentale ed anche espressa in un procedimento instaurato nei confronti di altri soggetti- sul fatto storico, inteso nella sua materialità e sulla responsabilità penale del soggetto giudicato in relazione a quel solo fatto, perché solo questa valutazione compromette l'imparzialità del giudice. Tanto che, come si evince dai pronunciamenti della Corte delle leggi, supra riportati, non può ritenersi l'incompatibilità del giudice quando abbia giudicato fatti diversi, anche quando la valutazione nel merito possa incidere sotto il profilo sostanziale nel successivo giudizio (Ord. n. 313/1999), o quando abbia giudicato del medesimo fatto per uno dei concorrenti (ord. 490/2002) -salva l'ipotesi del concorso necessario (sent. n. 371 del 1996 e Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta ed altro, Rv. 260093) essendo sufficiente che il giudizio su uno dei concorrenti, anche nell'ipotesi di separazione dei processi, non abbia comportato alcuna valutazione in ordine alla responsabilità penale del giudicando. (ord. 107/1999). 3.13. E' chiaro, allora, che la regiudicanda del procedimento pregiudicato inerente a reato diverso e connesso, anche quando sia comune, pur parzialennente, la piattaforma probatoria, non comporta incompatibilità, purchè il precedente pronunciamento non abbia implicato una valutazione di responsabilità del soggetto giudicato in entrambi i procedimenti per il fatto oggetto del secondo giudizio. 3.14. La questione di costituzionalità proposta è, dunque, manifestamente infondata. 3.15. L'assenza di indicazioni sul contenuto della decisione asseritamente pregiudicante, di cui non sono note neppure le specifiche imputazioni, essendo semplicemente riportato dal Tribunale per il riesame -e non contraddetto dalla ricorrente- che si tratta di reati commessi da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di società diverse dalla [OSCURATO:PERSONA], implica l'inammissibilità del motivo. 4. Per dare soluzione al quesito posto con il primo motivo, inerente alla falsa applicazione dell'art. 12 comma 1 lett. b), posto dal giudice del rinvio a giustificazione dell'utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate nel procedimento n. 714/2016 e disposte per l'accertamento dei reati di associazione per delinquere [capo 41)] e corruzione [capi 33, 34, 35)], al fine dell'accertamento del reato di frode fiscale [capo 7], oggetto di questo procedimento, conviene partire dalle motivazioni poste a sostegno della sentenza di annullamento dell'ordinanza del Tribunale per il riesame di Sondrio del 10 novembre 2020 (Sez. 3^ del 16 marzo 2021 n. 30062/2021). 5. Questa Corte, dopo avere constatato che le conversazioni intercettate costituiscono parte significativa del compendio indiziario su cui è stato disposto e confermato il sequestro preventivo delle somme -costituite dal saldo attivo dei conti bancari della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1- perché proprio da quelle è stato ricavato il c.d. 'prezziario' su cui è stato calcolato il ricavo occultato e quindi la somma non dichiarata, il cui importo è tale da integrare il delitto di cui all'art. 3 d. Igs. 74/2000, ha ricordato che le captazioni sono state autorizzate nel procedimento n. 714/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, inerente ai reati di cui agli artt. 416 e 319 cod. proc. pen., contestati per essere stata costituita un'associazione per delinquere volta alla realizzazione di reati contro la pubblica amministrazione. Ha, altresì, ricordato che il Tribunale per il riesame con l'ordinanza impugnata aveva ritenuto utilizzabili le intercettazioni per l'accertamento dei reati tributari, emersi nel corso delle indagini, oggetto di questo procedimento, dovendo ritenersi che "l'identità del procedimento sussiste ove, tra i reati dell'originaria notizia di reato -alla base dell'autorizzazione all'intercettazione- e quelli diversi per cui si procede, sussista una connessione o un collegamento d'indagine sotto il profilo oggettivo, probatoro o finalistico". Fatta questa precisazione introduttiva, la Suprema Corte, ripresi i principi enunciati dalle Sezioni unite Cavallo (Sez. U, n. 51, del 28/11/2019, dep. 2/1/2020, Rv. 277395), ha chiarito che la medesimezza del procedimento penale, per valutare i limiti di utilizzabilità dell'intercettazioni, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., non può essere ricavata dalla circostanza che il procedimento sia formalmente il medesimo, per essere la notizia di reato emersa nel corso delle indagini relative al reato per cui le intercettazioni sono state autorizzate, dovendo aversi riguardo all'identità della notizia di reato. E ciò, nel senso che per procedimenti diversi, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., debbono intendersi quelli instaurati in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto dell'indagine, per il quale le intercettazioni sono state autorizzate, a meno che fra i fatti-reato, storicamente diversi, sussista una connessione ex art. 12 cod. proc. pen. o comunque un collegamento ex art. 371, comma 2, lett.re b) e c) cod. proc. pen., sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico. Dunque, la medesimezza del procedimento non può derivare da fattori relativi alla sede procedinnentale (unitaria o distinta) del tutto casuali o da scelte investigative del pubblico ministero che, pur legittime, non possono svuotare di effettività l'autorizzazione del giudce ed il divieto probatorio correlato (ancora Sez. unite Cavallo, come richiamata dalla sentenza Sez. 3^ n. 30062/2021). Su questa base, la sentenza di annullamento sottolinea che i reati tributari contestati all'indagato [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad uno dei quali è stato disposto il sequestro della somme appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. derivano da una notizia di reato che non sembra avere alcuna attinenza con quella relativa al reato associativo e ai reati contro la pubblica amministrazione, che avevano determinato l'avvio del procedimento penale, e rispetto ai quali erano state autorizzate le intercettazioni, sicché il solo dato formale dell'iscrizione dei reati tributari nel medesimo procedimento iscritto per gli altri reati non è idoneo ad escludere l'operatività del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen.. Per altro verso, la sentenza di annullamento spiega che il rilievo contenuto nell'ordinanza del Tribunale per il riesame del 10 novembre 2020, secondo cui l'utilizzabilità delle intercettazioni dall'identità del filone investigativo, ovverosia dal legame probatorio, non è idoneo ad integrare una delle ipotesi di cui all'art. 12 cod. proc. pen., che consentono, secondo le Sezioni unite Cavallo, di escludere l'operatività del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen.. 5.1.11 mandato assegnato dalla Corte di cassazione al giudice del rinvio quindi, consisteva nell'individuare l'esistenza di un criterio di connessione, ex art.12 cod. proc. pen., che giustificasse l'utilizzazione delle intercettazioni autorizzate per i reati di associazione per delinquere e di corruzione, anche in relazione ai reati tributari, non potendosi ritenere sufficiente, per escludere il divieto di cui all'art.270 cod. proc. pen., né il dato formale dell'iscrizione al medesimo numero di registro delle notizie di reato, né il mero collegamento probatorio. 5.2. L'ordinanza qui impugnata individua la connessione fra i reati per i quali le intercettazioni sono state autorizzate ab origine e quelli per i quali è stata richiesta la misura cautelare reale nell'ipotesi di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., sostenendo che i delitti contro la pubblica amministrazione ed i reati tributari sono avvinti dal vincolo della continuazione, essendo stati commessi dal medesimo soggetto con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso. 6. La critica che viene mossa dalla società ricorrente si articola in due profili. 7. Il primo riguarda l'inc&igurabilità della connessione di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nell'ipotesi di reato concorsuale in cui l'identità del medesimo disegno criminoso non sia comune a tutti i compartecipi. Circostanza neppure ipotizzata nel caso di specie, essendo il reato di cui al capo 7) dell'imputazione ascritto in concorso a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], laddove i reati corruttivi di cui ai capi 33)-36) sono contestati solo al primo ed ai pubblici ufficiali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. La doglianza, sebbene non precluda l'accoglimento del ricorso, è infondata. 7.2. Ora, a prescindere dal fatto che dalla lettura dell'ordinanza non emerge affatto, come sostiene il ricorrente, che il reato di cui al capo 7) sia stato ritenuto monosoggettivo, vi è che la più recente giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che "In tema di intercettazioni telefoniche, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi. (Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Papa, Rv. 282027). 7.3. L'assunto -condiviso da questo Collegio- trova la sua giustificazione nel fatto che il rapporto di connessione qualificata, ex art. 12 cod. proc. pen., riguarda i fatti nella loro oggettività, mentre resta estranea, ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni, la posizione soggettiva degli autori del reato, posto che il decreto autorizzativo concerne il reato nella sua realtà materiale, restando indifferenti i destinatarii del provvedimento, tanto che le intercettazioni possono essere disposte, anche se il procedimento è iscritto a carico di ignoti e non è dubbio che gil esiti possano essere utilizzati quando gli autori del reato vengano individuati.. E' stato, infatti, sostenuto, come ricorda la sentenza testè richiamata, che la "disciplina di utilizzabilità afferisce alla diversità dei reati, non alla diversità dei soggetti tutti concorrenti nel medesimo reato. Invero, le intercettazioni non richiedono che gli indizi di reato siano individualizzanti: i presupposti dell'attività di intercettazione sono riferiti alla esistenza del reato e non alla responsabilità dei singoli concorrenti" (cfr. Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep. 15/01/2021, Lombardo, Rv. 2803269, in motivazione). 7.4. Il percorso argomentativo sulla base del quale deve giungersi all'affermazione della sussistenza della connessione di cui all'art. 12, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., anche in assenza di comunanza fra tutti i correi dell'unico disegno criminoso, passa per la precisazione che la ratio della norma, dettata in tema di competenza, che porta ad escludere, nell'ipotesi in cui uno degli imputati in concorso non partecipi al disegno criminoso altrui, il discostannento dalle ordinarie regole di competenza, in salvaguardia del principio del giudice naturale (da ultimo Sez. U - , Sentenza n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, in motivazione) non può essere estesa alla nozione di connessione rilevante in tema di intercettazioni (cfr. sempre Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Papa, Rv. 282027, in motivazione), laddove conta il legame sostanziale fra i reati. Ed allora, pare corretto concludere, che "se le intercettazioni attengono al fatto-reato nella sua oggettività, se la identità del procedimento si fonda sul «legame sostanziale» dei reati, se questo legame è indipendente dalla vicenda procedimentale, discende che l'identità del disegno criminoso deve "tenere legati" i fatti-reato, ma non necessariamente tutti i compartecipi" (Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Papa, Rv. 282027, in motivazione). 8. Il secondo profilo di censura introdotto con il primo motivo, invece, che riguarda la stessa sussistenza del disegno criminoso unitario, è fondato. 8.1. Si contesta, invero, che possano ritenersi avvinti dalla continuazione il reato di frode fiscale di cui al capo 7) e le condotte corruttive dei capi 33)-36), perché nessuna delle dazioni ai pubblici ufficiali riguarda gli atti di compravedita di cui alla contestazione di frode o pratiche edilizie a quelli collegabili, mentre sarebbe irragionevole ipotizzare, come fa il giudice del riesame, che il risparmio fiscale sia stato programmato per dare corso alla realizzazione delle condotte corruttive, tanto più che, essendo stata esclusa la sussistenza dei gravi indizi in relazione ai delitti di cui ai capi 33) e 34) - essendo stata negata su questa base la misura cautelare personale richiesta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- il profitto illecito del reato tributario,.. si è per forza generato solo dopo gli episodi corruttivi contestati. 8.2. Il Tribunale del riesame, per affermare la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, descrivéesistenza di un vero e proprio 'sistema di corruzione del [OSCURATO:PERSONA]' - reso palese dalle imputazioni di cui ai capi 31)-38)- consistito nell'introdurre in commissioni ambientali ed edilizie di diversi comuni dell'alta valle di Sondrio uomini di sua fiducia, attraverso i quali si assicurava il passaggio favorevole di istanze (richieste di concessioni edilizie, varianti) formulate da società a lui facenti capo, allo scopo di realizzare immobili, poi venduti, con parziale corresponsione 'in nero' del corrispettivo, con conseguente realizzazione di profitti nascosti al fisco. I membri delle commissioni asserviti agli interessi di [OSCURATO:PERSONA] erano per lo più professionisti, remunerati con incarichi di progettazione o lavori edili per le società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], oppure attraverso commissioni per mediazioni immobiliari 'gonfiate'. In particolare, il Collegio della cautela prende in esame la vicenda relativa al permesso di costruire n 79/2017, per il quale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di membro della [OSCURATO:PERSONA] dell'amministrazione comunale di Bormio, formulava parere favorevole alla pratica per il permesso di costruire, rilasciato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che lo volturava alla soc. [OSCURATO:SOCIETA]. [capi 33) e 34)], nonché le vicende per le quali [OSCURATO:PERSONA] (omonimo) quale membro della della [OSCURATO:PERSONA] dell'amministrazione comunale di Valdisotto formulava parere favorevole alle pratiche relative a permessi di costruire in favore delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (con amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:SOCIETA]. (con amministratore [OSCURATO:PERSONA]). L'asservimento dei pubblici ufficiali agli interessi privati di [OSCURATO:PERSONA], dimostrerebbe, secondo il giudice del riesame, l'unicità del disegno criminoso fra i reati corruttivi e la frode fiscale, autorizzando l'uso delle intercettazioni disposte per i primi, essendo questi ancillari alla frode fiscale. 8.3. itt ricorrente, nel contestare il ragionamento dell'ordinanza impugnata, lamenta l'assenza dell'esame degli atti. La compiuta analisi dell'incarto processuale, infatti, dimostra che, con riferimento, al permesso n 79/2017 la vendita alla soc. [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I è avvenuta il 23 dicembre 2016 e quindi prima del rilascio del permesso di costruire n. 79/2017 del 9 maggio 2017 e che la richiesta di siffatto permesso è stata inoltrata dalla stessa soc. [OSCURATO:SOCIETA]. il 27 aprile 2017 cdtMM}0,9,44_ (documenti allegati al ricorso), il che deve, di per sércondurre ad escludere la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso fra la frode fiscale ed il rilascio del permesso di costruire a società diversa dalla ricorrente. D'altro canto, sul punto, il giudice del rinvio omette di dar conto, perché non informato dal pubblico ministero, che il G.I.P. del Tribunale di Sondrio, con decisione confermata dal Tribunale per il riesame, ha negato la misura cautelare richiesta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per difetto dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi 33) e 34). Per altro verso, anche in relazione alle condotte di cui ai capi 35) e 36), il giudice del rinvio ha omesso la verifica documentale, da cui, invece, emerge che la dazione di euro 500,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] -l'unica riferibile alla [OSCURATO:PERSONA]- è relativa ad una pratica catastale regolarmente eseguita (all. 10, fattura n. 1/2016), il che esclude la sussistenza di un 'nero' collegato alla corruzione. Mentre, nessuna delle ipotizzate 'tangenti' è relativa ad immobili in relazione ai quali si sarebbe consumata -nell'ottobre 2017- la frode fiscale commessa dalla [OSCURATO:PERSONA], relativa all'annualità fiscale 2016. 8.4. La risposta va innanzitutto ricercata nel principio espresso da questa Corte, secondo cui: "In tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali" (Sez. 1, Sentenza n. 15955 del 08/01/2016, PM in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; cfr. anche Sez. 1, n. 35797 del 12/05/2006, dep. 25/10/2006, Francini, Rv. 234980; Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632; Sez. 1, n. 48125 del 05/11/2009, dep. 17/12/2009, Maniero, Rv. 245472; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, dep. 12/11/2010, Marigliano, Rv. 248862). 8.5. Ora, la riconduzione -operata dall'ordinanza impugnata- della frode fiscale e dei reati corruttivi ad un unico disegno criminoso non pare poggiata su una solida base argonnentativa. 8.6. In primo luogo, risulta, sinanco dalla lettura dei capi di imputazione, che la maggior parte delle condotte corruttive ascritte a [OSCURATO:PERSONA] -salvo quella di cui al permesso di costruire n. 79/2017, su cui infra - si collocano in data antecedente alla frode fiscale contestata con il capo 7), relativo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Inoltre, in alcun modo, emerge dal provvedimento impugnato se i permessi di costruire e le autorizzazioni edilizie per il cui ottenimento si sarebbe richiesto ed ottenuto il contributo dei pubblici ufficiali coinvolti, compensato da [OSCURATO:PERSONA], siano relativi ad immobili in relazione ai quali sono state compiute le operazioni simulate e fraudolente attraverso le quali è stata commessa la frode fiscale da parte della società ricorrente, non dovendo dimenticarsi che reati di frode fiscale, realizzati con le medesime modalità, sono state contestati anche ad altre società per il medesimo anno di imposta [[OSCURATO:SOCIETA]. capo 5)] o per altre annualità [ [OSCURATO:SOCIETA]. capo 4), annualità 2014, capo 6) annualità 2017 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. capo 10) annualità 2015; [OSCURATO:SOCIETA]. capo 13) annualità 2018] e che parimenti sono stati contestati a diverse società reati di evasione fiscale, concretizzata attraverso lo stesso meccanismo. 8.7. Al di là di queste osservazioni, va rilevato che in ordine al fatto corruttivo di cui ai capi 33) e 34) ascritto a Salgaro ed a [OSCURATO:PERSONA], risulta dalla produzione documentale allegata al ricorso che la vendita del 'fabbricato di remota costruzione e relative pertinenze', ceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]. (all. 8) è intervenuta il 23 dicembre 2016, cioè prima del rilascio del permesso a costruire n. 79/2017 datato 9 maggio 2017, il quale, tuttavia, risulta richiesto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. (all. 9) in data 28 aprile 2017, il che elide in radice l'assunto fatto proprio dal Tribunale per il riesame, secondo il quale la corruzione é stata preordinata nell'ambito di un unico disegno criminoso comprendente l'evasione fraudolenta delle imposte sul valore aggiunto per l'anno 2016 da parte della società [OSCURATO:PERSONA]. 8.8. Del pari, con riferimento al reato corruttivo di cui ai capi 35) e 36) l'unico compenso pervenuto a [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA], nell'anno 2016, riguarda una prestazione regolarmente fatturata (fatt. 1/2016), inerente ad una pratica catastale, che risulta essere stata effettivamente eseguita (all.ti 10 e 11), con conseguentei~ attività compensate 'in nero' da parte della società ricorrente per le pratiche edilizie riportate in siffatti capi di imputazione, peraltro relative ad altre società. 8.9. Ebbene, per ipotizzare l'unicità del disegno criminoso fra le corruzioni ed i reati fiscali è necessario, così come in ogni ipotesi di reato continuato, che sin dal momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo • sufficiente, a tal fine, valorizzare l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 8.10. Questa verifica è mancata da parte del giudice di rinvio, che pure era chiamato dalla sentenza della Corte di legittimità a distinguere fra reati commessi in 'un unico contesto criminoso' e reati avvinti da un legame originario e sostanziale, necessario per consentire l'estensione del provvedimento di autorizzazione delle intercettazioni ad un reato diverso da quello per il quale era stato concesso, con esclusione del divieto probatorio di cui all'art. 270 cod. proc. pen.. 8.11. Il giudice del rinvio, infatti, non fa constatare che i reati corruttivi- [peraltro già in parte esclusi, in sede cautelare, dalle ordinanze del G.I.P. di Sondrio del 21 settembre 2020 e Tribunale per il riesame di Milano del 1^ marzo 2021, di rigetto dalla misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo 33)] - realizzatisi attraverso la collocazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di uomini di fiducia nelle commissioni ambientali ed edilizie precedono la frode fiscale, e da questo soltanto ricava che sin dalla commissione del primo reato di cui all'art. 390 cod. pen. fossero già programmate le frodi fiscali, ed in particolare quella coinvolgente la [OSCURATO:PERSONA]. Un simile ragionamento, nondimeno, manca lo specifico confronto con il contenuto ideativo che deve caratterizzare il reato continuato, che viene sostanzialmente presunto, senza neppure tenere conto dei dati processuali, in particolare di quello relativo al rilascio del permesso n. 79/2017, in cui l'attività corruttiva si collocherebbe a valle della frode, così contraddicendo l'impostazione ricavabile dall'ordinanza impugnata, , c. secondo la quale i reati di cui all'art. 3:T9 sarebbero stati commessi per consentire la frode fiscale. Ed invero, appare del tutto illogico, da un lato, affermare che la precedenza dei reati corruttivi rispetto alla frode sia sintomatica dell'iniziale programmazione di quest'ultima, senza constatare che la commissione del reato corruttivo relativo alla concessione del permesso a costrui