CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 25702/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di MANTOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Mantova ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 489 cod. pen., riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche; - che la difesa dell'imputato ha depositato - il 5 giugno 2026 - una memoria con la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto all'intervenuto riconoscimento delle attenuanti generiche - è indeducibile atteso che il reato è, ad oggi, prescritto, essendo ormai decorso, dal 27 gennaio 2016 (data di consumazione del reato), il termine massimo di prescrizione (sette anni e sei mesi), sicché l'eventuale annullamento condurrebbe alla necessaria dichiarazione di prescrizione (in applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.), per cui difetta il necessario interesse fondante l'impugnazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; PQ P.Q.[OSCURATO:PERSONA].':RIA Sezione Vi! Penale 09 LUG 2026 L'ASSISTENTE '..INZTARIO Dou.ssa Kati( 4 iìae