CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale DOMENICO A.R. SECCIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per l'applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva, ex art.671 cod. proc. pen., tra i diversi reati per i quali egli ha riportato sette condanne definitive, in relazione agli artt. 648 e 628 cod. pen., 75, comma 1 d.lgs. 159/2011, 5 comma 8-bis d.lgs. 286/1998, 263 Legge fallimentare, tutti commessi per la maggior parte dei casi in Matera, negli anni dal 2003 al 2021. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha escluso l'unicità del medesimo disegno criminoso tra le condotte giudicate dalle sentenze sub 1, 2, 5 e 6 (aventi ad oggetto il delitto di ricettazione quanto alle sentenze sub 1 e 6, ed i reati di rapina e in materia fallimentare quanto alle altre due restanti sentenze), giacché commessi in un ampio arco temporale (dieci anni) e in luoghi distanti tra loro (Matera, Bernalda, Milano), oltre che a danno di diversi soggetti. Del pari, ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze 3), 4) e 7), in quanto, seppur relativi a violazioni della misura di prevenzione, gli stessi risultavano cronologicamente distanti tra loro (2015, 2012, 2016). I fatti per cui si procede, secondo il Tribunale, sarebbero da considerarsi sintomatici di un'abitualità criminosa e di una scelta di vita ispirata alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, piuttosto che dell'esecuzione di un unico disegno criminoso. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173, disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia l' inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione. In particolare, il ricorrente censura l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, degli allegati indici rivelatori dell'evenienza del medesimo disegno criminoso tra i fatti di cui al primo gruppo di sentenze: invero, gli illeciti de quibus sarebbero stati commessi in un arco temporale limitato (alcuni di essi solo a distanza di qualche anno) e risulterebbero accomunabili sotto l'aspetto dell'omogeneità del bene giuridico tutelato (patrimonio), e della finalità perseguita (motivi di lucro). Difatti, mediante la realizzazione dei suddetti reati, il condannato aveva inteso conseguire la disponibilità di titoli di credito di illecita provenienza (precedentemente sottratti ad istituti di credito) ovvero denaro liquido prelevato illecitamente da istituti di risparmio. Parimenti, il ricorrente si duole che il giudice dell'esecuzione abbia omesso qualsivoglia esame nel merito delle deduzioni difensive significative della ricorrenza del vincolo criminoso tra i fatti di cui al secondo gruppo di sentenze. A tale riguardo, nell'istanza introduttiva era stato evidenziato che tutte le vicende delittuose riguardavano condotte violative della misura di prevenzione, commesse in un limitato arco temporale (alcune a sola distanza di un anno) e in un unico contesto territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e va, quindi, rigettato. 2.Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 - dep. 18/01/2016, Esposti e altro, Rv. 266413) L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.Ciò posto, il Tribunale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso la possibilità di ritenere che i reati, di cui ai due sottogruppi di sentenze evidenziati dal ricorrente, fossero tra loro legati dal medesimo disegno criminoso. Invero, quanto ai fatti di cui al primo gruppo di sentenze (sub 1, 2, 5 e 6), il giudice dell'esecuzione ha evidenziato come la dedotta continuazione sia esclusa da una serie di circostanze in sé escludenti una preventiva programmazione unitaria, quali l'ampio lasso di tempo intercorrente tra la data di commissione dei reati, la disomogeneità geografica e la diversità delle persone offese. Parimenti, con riferimento alle violazioni della misura di prevenzione ricomprese nel secondo gruppo di sentenze, il Tribunale di Matera ha correttamente ritenuto dirimente, ai fini del diniego del vincolo della continuazione, l'eccessivo iato temporale che separa la realizzazione delle singole condotte, che induce a considerare queste ultime frutto di determinazioni estemporanee ed espressione dell'indole criminosa dell'odierno ricorrente. 4.11 ricorso deve essere, pertanto, rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il