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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 18214/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] 1730/2022 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE avverso: la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA].

Dist. [OSCURATO:PERSONA] nr. 2153/2021 depositata in data 9.06.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia presentato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella

1. 197/2016; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione al difensore della parte costituita e lo avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] do / Lucio ?.politamo_ ogQi, iq [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1730/2022 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE avverso: la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA]. Dist. [OSCURATO:PERSONA] nr. 2153/2021 depositata in data 9.06.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia presentato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/2016; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione al difensore della parte costituita e lo avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] do / Lucio ?.politamo_ ogQi, iq [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18214/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris