CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 29905/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11835-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2021 FASANO, che la rappresenta e difende unitamente 1584 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 262/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 08/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la Corte d'appello di Genova, rigettò l'impugnazione principale di [OSCURATO:PERSONA], così confermando la sentenza di primo grado, la quale, accolta, per quanto reputato di ragione, la domanda della [OSCURATO:SOCIETA], accertato l'inadempimento colpevole del Pelli, per non avere adempiuto alle obbligazioni nascenti da un contratto preliminare, stipulato il giorno 18/9/2003, condannò quest'ultimo al pagamento del doppio della caparra, ammontante a C 70.000,00; che la Corte locale riferisce che il Pelli si era obbligato a vendere immobili in proprietà della di lui madre e di un cugino; che alla prima stipula avrebbe dovuto seguire un ulteriore preliminare e poi il definitivo, con l'obbligo per il promittente alienante di liberare gli immobili occupati e di ottenere autorizzazione comunale alla costruzione di una strada carrabile; che lo stesso non aveva tempestivamente adempiuto a entrambi i patti; che il Pelli si era presentato «quale titolare del potere di disporre degli immobili» e che il contratto andava qualificato quale preliminare, di cui conteneva tutti gli elementi essenziali e il successivo costituiva solo una mera reiterazione di comodo; ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la decisione d'appello sulla base di due motivi e che la [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; ritenuto che con le due censure, tra loro osmotiche, il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1351, 1325, 1418, 1385, 1362 e 1370 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, quanto segue: - la Corte locale era venuta meno al dovere di accertare la meritevolezza della causa dell'accettazione della proposta irrevocabile, che non avrebbe potuto qualificarsi preliminare, poiché le parti avevano previsto un successivo contrattò preliminare; - oltre alla causa mancava l'accordo, non risultando dalla scrittura l'individuazione della parte venditrice, indicata tal volta come "venditrice" e tal altra come la "proprietà", come se la proposta fosse indirizzata ai proprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non avevano sottoscritto l'atto e ciò era motivo di nullità dello strumento, pur ove fosse stato qualificato preliminare; - la condanna al pagamento della somma di C 70.000,00, implicava la qualificazione dell'acconto di C 35.000,00 quale caparra confirmatoria, nel mentre le parti avevano previsto un "acconto di caparra", di talché trattavasi di un mero acconto, che accedeva a un accordo unilaterale; - la sentenza non aveva valutato la veste giuridica del Pelli, che, semmai, avrebbe dovuto riportare all'ipotesi di cui all'art. 1398 cod. civ.; - in ogni caso non potevasi affermare che la [OSCURATO:PERSONA] fosse incorsa in incolpevole affidamento sulla veste di rappresentante del Pelli; considerato che il complesso censuratorio non è meritevole di accoglimento, valendo quanto segue: a) la prima fase del procedimento di qualificazione giuridica, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. (cfr., da ultimo Cass. n. 3115/2021) e nel caso di specie la Corte locale ha reputato che il negozio giuridico stipulato dalle parti, individuata la comune volontà dei contraenti, conteneva tutti gli elementi costitutivi del contratto preliminare di compravendita immobiliare, «avente ad oggetto cose altrui, con il conseguente obbligo in capo al promittente alienante Pelli di attivarsi per procurare dai titolari il trasferimento a favore del proponente dei beni»; b) qualora, come nel caso in esame, con la proposta formulata in un documento, la parte, indicando gli elementi essenziali del negozio, abbia manifestato la volontà di concludere il contratto alle condizioni ivi stabilite, la sottoscrizione del documento apposta dalla controparte senza alcuna modifica o integrazione, essendo espressione della volontà di aderire alla proposta, vale come accettazione (Sez. 2, n. 9039, 19/04/2006, Rv. 588983); c) la vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, «l'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili [il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell'art. 360, cod. proc. civ.], il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritam ente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753)» (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013); d) per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un negozio giuridico non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Sez. 3, n. 24539, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 610944; conformi: Sez. 1, n. 16254, 25/9/2012, Rv. 623697; Sez. 1, n. 6125, 17/3/2014, Rv. 630519; Sez. 1, n. 27136, 15/11/2017, Rv. 646063); e) a tutto concedere, non ha fondamento l'apodittico asserto secondo il quale allo strumento non potrebbe assegnarsi neppure il valore di preliminare di preliminare perseguente scopo meritevole di tutela (ampiamente ammesso in giurisprudenza e dottrina - cfr., ex multis, S.U., n. 4628, 6/3/2015; Sez. 2, n. 26484/2019-), da distinguersi dalla puntuazione mera; f) il ricorrente stipulò in proprio e, pertanto, sia che si fosse impegnato in una rappresentanza indiretta (art. 1705 cod. civ.), sia che avesse inteso promettere la cosa del terzo, è soggetto al vincolo obbligatorio;g) quanto alla natura di caparra confirmatoria dell'acconto occorre osservare che, non costando che su di essa il ricorrente abbia investito i Giudici di merito, la critica oggi formulata, peraltro in evidente contrasto con il tenore letterale della clausola, inammissibile poiché nuova; h) l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014); non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l'ipotesi, che qui non ricorre, del difetto assoluto di motivazione; considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso