CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 30684/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di VERCELLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA]!, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Vercelli, in funzione di Tribunale del riesame, pronunciando ha rigettato l'istanza ex 324 cod. proc. pen., presentata da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di perquisizione personale e locale e di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli il 12 dicembre 2022. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di ricorso, che qui si riassumono nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 253, comma 1, e 178, lett. b) e c), cod. proc. pen. Non sarebbe, infatti, ammessa, alla luce della giurisprudenza di legittimità che nega qualsiasi automatico recepimento delle tesi dell'ufficio richiedente, la motivazione per relationem del decreto di sequestro mediante richiamo a un'informativa di polizia giudiziaria, peraltro neppure allegata. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 111, sesto comma, Cost. e 125 cod. proc. pen., per difetto di effettiva motivazione del provvedimento giurisdizionale. 2.3. Motivazione apparente o mancante in merito alla proporzionalità e non esploratività del sequestro, in quanto operata indistintamente su tutti i dati contenuti nel telefono e nel computer, nonché conseguente violazione di legge in relazione agli artt. 275, 359 e 360 cod. proc. pen. (e della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, del Trattato sull'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). 3. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente. Non è esclusa la motivazione per relationem del decreto di sequestro probatorio (cfr. Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265776, relativa al provvedimento di convalida in calce al verbale di polizia giudiziaria), purché, onde garantire il diritto di difesa, sia presente la chiara indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e le finalità investigative per le quali il vincolo è disposto (Sez. 2, n. 41360 del 16/09/2015, Pettinari, Rv. 265273). Il Tribunale del riesame ha dato conto, coerentemente con questi principi di diritto, che - con tale modalità redazionale - il decreto di sequestro risultava adeguatamente motivato con riferimento sia ai presupposti legittimanti, sia alle cose da ricercare e alle esigenze istruttorie. L'assunto teorico da cui muove il ricorrente e le invocate conclusioni in iure sono dunque manifestamente infondati. 3. Quanto al terzo motivo, l'obbligo di motivazione che deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781. Cfr. anche Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949- 02, secondo cui l'acquisizione indiscriminata di un'intera categoria di beni onde procedere poi alla selezione di quanto strumentale all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che siano esplicitate le ragioni che impongono un vincolo così esteso, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti al titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro). Il Tribunale - dunque del tutto correttamente - ha registrato, in primo luogo, l'indicazione offerta dall'Ufficio inquirente agli operanti in merito ai beni da ricercare mediante perquisizione e, in caso di loro rinvenimento, da sottoporre a sequestro in relazione al reato di truffa per cui si stava procedendo («agende, appunti, copie di bonifici, nonché documentazione afferente investimenti finanziari effettuati nei confronti della società elvetica denominata [OSCURATO:PERSONA] S.A. [...], oltre che documenti di qualsiasi natura e supporti informatici di qualsiasi tipo dai quali ricavare dati utili circa i rapporti intrattenuti tra l'indagato, la società elvetica denominata [OSCURATO:PERSONA] S.A. e le p.p. [...], nonché tra l'indagato ed eventuali altre società italiane o di diritto estero»). L'attività perquirente, peraltro, era espressamente connotata da particolare urgenza, per il concreto rischio di volatilizzazione delle somme investite dalle querelanti. Su tali premesse, con motivazione congrua e coerente con la specifica fattispecie, l'ordinanza impugnata ha poi chiarito come, dovendosi ricostruire i rapporti intercorsi tra tutti i soggetti interessati, dovesse affermarsi la proporzionalità del vincolo cautelare ed escludersi la finalità meramente esplorativa e non correlabile alla notizia di reato (come compendiata nella Cnr, così da chiarire la ragione per cui era utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato e il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria). Non vi è dunque difetto o mera apparenza della motivazione e sussistono invece i requisiti di pertinenzialità delle cose assoggettate a vincolo e di proporzionalità del provvedimento ablatorio. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle