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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22727/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 148 - R.G. n. 1273/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito e volte ad ottenere una alternativa lettura delle risultanze processuali (si vedano, in particolare, pag. 2 della motivazione, sulla esclusione dell'esimente invocata; pagg. 2 e 3 della motivazione sul trattamento sanzionatorio, anche con riferimento alle ragioni della dosimetria della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 148 - R.G. n. 1273/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito e volte ad ottenere una alternativa lettura delle risultanze processuali (si vedano, in particolare, pag. 2 della motivazione, sulla esclusione dell'esimente invocata; pagg. 2 e 3 della motivazione sul trattamento sanzionatorio, anche con riferimento alle ragioni della dosimetria della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0
Sentenza Cassazione n. 22727/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris