CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 03722/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 9 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 co. 5 d.P.R. 309/1990, per aver, in qualità di pusher, detenuto con finalità di spaccio grammi 2,5895 netti di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in sei involucri contenente principio attivo utile per n. 14 dosi. Il ricorrente con un unico motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva. Il giudice, nel verificare in concreto la sussistenza della recidiva, deve valutare se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, 27/05/2010 n. 35738). Nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA] ha numerosi precedenti penali, dal 2007 al 2021, anche per reati contro il patrimonio, lesioni ed evasione, e pertanto il giudice ha ritenuto che il reato contestato nell'odierno procedimento sia espressivo di una persistente pericolosità. In particolare, il giudice ha evidenziato le modalità tipiche di un'attività stabile e organizzata, per la suddivisione dello stupefacente in involucri pronti per la cessione, per la presenza di una vedetta e per la disponibilità di una somma di danaro in contanti (325 euro). Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il co