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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07724/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2022 del Tribunale di Bari gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo alla congruità della pena inflitta, nella specie con giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato la legittimità della pena tenuto conto che neppure la insussistenza dei presupposti costitutivi della recidiva sarebbe rilevante ai fini delle illegalità della pena; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. p P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2022 del Tribunale di Bari gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo alla congruità della pena inflitta, nella specie con giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato la legittimità della pena tenuto conto che neppure la insussistenza dei presupposti costitutivi della recidiva sarebbe rilevante ai fini delle illegalità della pena; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. p P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07724/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris