CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24501/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa in data 12 dicembre 2020 dal Gup del Tribunale di Foggia, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 81-648 cod. pen. a ciascuno rispettivamente contestati, confermando nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Gervasio deduce la violazione della legge penale (in relazione agli artt. 81-133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.) e l'omessa motivazione in ordine all'individuazione della pena base di cui al capo di imputazione n. 1. La Corte di appello non avrebbe infatti offerto risposta, neppure implicita, allo specifico motivo di gravame che lamentava l'eccessiAl severità della pena base, ingiustificatamente distante dai minimi edittali. 2.2. Con il secondo motivo, il medesimo ricorrente si duole della violazione della legge penale (in relazione agli artt. 81-133 cod. pen. e 125 e 547 cod. proc. pen.) e dell'omessa motivazione in ordine ai singoli aumenti a titolo di continuazione. 2.3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si duole della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, lacidove nel rigettare l'invocata richiesta di prevalenza rispetto alla recidiva delle circostanze attenuanti generiche, previo loro riconoscimento, e in genere di un trattamento sanzionatorio più mite, i giudici di appello si sono limitati a riportarsi brevemente a quanto esposto nella sentenza di primo grado, senza una propria motivazione completa ed esaustiva. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito, all'esito della rinuncia a tutti gli altri motivi di gravame, era investita soltanto delle doglianze concernenti l'allontanamento dal minimo sanzionatorio nell'individuazione della pena base, l'eccessività dell'aumento di pena per la continuazione e la mancanza di motivazione in ordine a questi punti. Ambedue i motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva individuato, come pena base, quella di tre anni di reclusione ed euro 600 di multa, richiamando l'art. 133 cod. pen. e l'impossibilità di mantenersi ai minimi edittali, perché l'imputato era l'unico gestore di fatto di un impianto di sfasciacarrozze e cannibalizzazione di veicoli di provenienza furtiva. Esclusa la contestata recidiva, la pena era stata ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche, aumentata «per la continuazione con i numerosi altri episodi di ricettazione di cui ai capi 2 e 3» a quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 600 di multa, e poi diminuita per il rito. 21i i La Corte, sul presupposto che la rinuncia agli altri motivi di appello costituiva comportamento di collaborazione processuale tale da giustificare la riduzione di pena complessivamente inflitta, confermando la medesima pena base indicata in primo grado, con analoga diminuzione nella misura massima concessa dall'art. 62- bis cod. pen., ha poi contenuto gli aumenti ex art. 81, secondo comma, cod. pen. sino a tre anni e nove mesi di reclusione ed euro 600 di multa, ottenendo una pena finale di due anni e sei mesi ed euro 400 di multa. 2.2. Risulta dunque sufficientemente argomentata la rideterminazione in melius della sanzione precedentemente irrogata, aggiungendo alla motivazione del Gup - stringata ma esaustiva, sia per la pena base (avendosi avuto riguardo all'ampiezza dell'iniziativa imprenditoriale criminale), sia per gli aumenti per il vincolo della continuazione (tenuto conto del numero consistente di episodi contestati) - la valutazione di meritevolezza derivante dalla parziale rinuncia ai motivi di impugnazione. È opportuno sottolineare come, incontestata l'insussistenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., la pena base, rispetto alla forbice edittale (da due a otto anni, per quanto attiene alla pena detentiva), seppure non si sia precisamente appiattita sul minimo, non se ne è neppure allontanata in maniera rilevante. La congruità della sanzione concretamente inflitta appare dunque illustrata in maniera logica e aderente al dato processuale. Peraltro, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Nel caso In cui venga irrogata una pena molto al di sotto della media edittale, l'obbligo motivazionale si attenua: è sufficiente che si richiami il criterio di adeguatezza della pena o che si dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche solo con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere; resta, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n, 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Sc:aramozzino, Rv. 265283). Entrambi i motivi sono dunque manifestamente infondati. 3. Posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Anche per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio dell'altro ricorrente, la Corte barese è chiara nel motivare il parziale accoglimento del gravame: a fronte di una richiesta che aveva per oggetto la concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., negate in primo grado, e il giudizio di loro prevalenza sulla recidiva, i giudici di appello hanno riconosciuto le attenuanti generiche, evidenziando come [OSCURATO:PERSONA], nell'immediatezza dei fatti, avesse assunto un atteggiamento collaborativo con gli operanti, evitando di darsi alla fuga e uniformando la propria condotta a quella implicitamente confessoria del còrreo; il bilanciamento ex art. 69 cod. pen. ha avuto, nondimeno, un esito di equivalenza, tenuto conto del disvalore emergente dalla ritenuta recidiva qualificata (di cui il Gup aveva già ricordato la specificità dei fatti e la loro prossimità cronologica). La motivazione, caratterizzata da sicura autonomia rispetto alle valutazioni di primo grado, è dunque tutt'altro che carente, contraddittoria ci illogica. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. In considerazione della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che entrambi hanno proposto impugnazione determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), vanno ambedue altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual