Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16624/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

domiciliato presso lo studio dell’avvocatoAndrea Mancini in Roma, viale delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, e impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in personadel titolare [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tuffanelli ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avvocatoRoberto Rinaldi in Roma, via Conca d’oro 378-controricorrenti-Numero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2650/2020depositata il 09/10/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStefano Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.Con atto di citazione notificato a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresaindividuale [OSCURATO:PERSONA] e alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,dal Tribunale di Ferrara, con cui gli era stato intimato il pagamento infavore di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA],della somma di euro 51.772,53, oltre spese, a titolo di corrispettivo perl’acquisto di merce.L’opponente ha sostenuto l’inesistenza del credito ingiunto quanto allefatture n. 287/2009 e n. 288/2009, nonché l’estinzione del credito residuodi euro 38.849,59 per compensazione con il maggior credito da lui vantatonei confronti della società di fatto tra l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - credito concernente i lavori diristrutturazione di un immobile sito in Massafiscaglia (FE), via Cortili n. 8,affidati in appalto all’opponente stesso dalla proprietaria [OSCURATO:SOCIETA]. - ed ha domandato la condanna della società di fatto alpagamento in suo favore della somma di euro 17.565,61, di cui allafattura n. 13/2009.Le convenute [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.costituendosi in giudizio, hanno sostenuto in via preliminare l’insussistenzadi una società di fatto fra di loro e hanno chiesto dichiararsi il difetto dilegittimazione passiva della asserita società di fatto e della [OSCURATO:SOCIETA]. nonché, in ogni caso, il difetto di legittimazione dellaseconda, spettando essa comunque alla dedotta società di fatto anziché aiNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026singoli soci, con richiesta di estromissione dal giudizio della predettaPiemme [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, ha contestato il creditoallegato da controparte, stante l’erronea, difettosa ed incompletaesecuzione dei lavori, con richiesta di risarcimento danni.

Nel merito, leconvenute hanno chiesto la conferma dell’ingiunzione, attesal’infondatezza dell’opposizione.Con una prima sentenza non definitiva, il Tribunale di Ferrara hadichiarato il difetto di legittimazione processuale della società [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto soggetto chiamato in causa senza previarichiesta di autorizzazione all’estensione del contraddittorio nei suoiconfronti, e ne ha ordinato l’estromissione dal giudizio, con condannadell’opponente al pagamento delle spese processuali.Con successiva sentenza definitiva, il Tribunale ha revocato il decretoingiuntivo opposto e ha condannato l’opponente al pagamento in favoredell’impresa opposta della somma di euro 38.845,59, oltre interessi espese del giudizio.Le predette sentenze sono state impugnate da [OSCURATO:PERSONA] conautonomi atti di appello.Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale EdiliziaPiemme, nonché della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corted’appello di Bologna, riuniti i giudizi, con sentenza n. 2650/2020pubblicata il 09.10.2020, ha rigettato gli appelli ed ha condannatol’appellante al pagamento delle spese processuali del grado.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sono ilcreditore ingiungente ed il debitore ingiunto, sicché la società [OSCURATO:SOCIETA]. doveva essere qualificata come “terza” e, qualoral’opponente avesse voluto chiamarla in causa, avrebbe dovuto farlo nelleforme di cui agli artt. 106 e 269 c.p.c., incorrendo, in difetto, nellainammissibilità della chiamata; - quand’anche l’opponente avesse provatoNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026la sussistenza di una società di fatto tra l’impresa individuale EdiliziaPiemme e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tale società di fattoavrebbe comunque rivestito la qualità di “terza” rispetto alle originarieparti del rapporto processuale e quindi avrebbe potuto essere chiamata incausa soltanto previa autorizzazione giudiziale, nella specie non richiesta;- l’opponente non aveva dedotto e contestato nulla in ordine alle fatture ilcui pagamento era stato posto a suo carico dal Tribunale e nulla avevarichiesto di provare nelle memorie istruttorie di cui all’art. 183, sestocomma c.p.c., deducendo l’omesso ricevimento delle predette fatture solotardivamente ed inammissibilmente all’udienza fissata per la discussionedella causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., sicché, in tale parte, ilcredito ingiunto doveva ritenersi non specificamente contestato.della Corte d’appello sulla scorta di dieci motivi, alcuni dei quali articolatiin ulteriori sub motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito con controricorso.del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha presentatoconclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazionedel decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, dell’art. 2297 c.c., degli artt.2257 e 2266 c.c. dell’art. 2361, comma 2, c.c. e dell’art. 2479, comma 2,n. 5 c.c. (art. 360, co.

I n. 3, c.p.c.)A dire del ricorrente, una società di capitali può partecipare ad una societàdi persone e, dunque, anche ad una società di fatto, non essendo esigibili,in tale ipotesi, né il rispetto dell’art. 2361, secondo comma, c.c., dettatoper le società per azioni, né la preventiva decisione autorizzativa dei sociex art. 2479, secondo comma, n. 5 c.c.; pertanto, è erroneaNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la tesi dell’esistenza diuna società di fatto tra un’impresa individuale ed una società di capitalicontrasta con i principi cardini del diritto societario.Il motivo è infondato, visto che, come si evince chiaramente dall’esamedel provvedimento, l’asserzione secondo cui «la tesi dell’esistenza di unasocietà di fatto tra un’impresa individuale ed una società di capitalicontrastava con i principi cardini del diritto societario», contenuta a pag. 3della sentenza impugnata, riguarda un principio affermato non già dallaCorte d’appello, ma dal Tribunale, sicché nella decisione impugnata non visono affermazioni che possano, anche solo astrattamente, porsi incontrasto con le norme che la parte assume violate.Invero, la questione è risultata superata alla luce dell’affermatainammissibilità della chiamata in causa sia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.che della pretesa società di fatto tra la stessa e l’opposto.2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione o falsaapplicazione dell’art. 157 c.p.c., dell’art. 112, seconda parte, c.p.c.,dell’art. 167, secondo comma, c.p.c., e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.(360, co.

I, n. 3 e 5, c.p.c.) - non rilevabilità d’ufficio della eccezione diinammissibilità della citazione del terzo senza previa autorizzazione delgiudice.Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazionedell’art. 269 c.p.c. e dell’art. 157 c.p.c. (art. 360, co.

I n. 3, c.p.c.).A parere del ricorrente, deve ritenersi erronea la sentenza di appello nellaparte in cui ha confermato la declaratoria, da parte del Tribunale, deldifetto di legittimazione processuale della società [OSCURATO:PERSONA].r.l., in quanto soggetto chiamato in causa senza previa richiesta diautorizzazione all’estensione del contraddittorio nei suoi confronti; sitratterebbe, infatti, di eccezione in senso stretto non sollevatatempestivamente dalla controparte.

Non avendo parte convenuta eccepitoalcunché in ordine alla mancanza dell’autorizzazione giudiziale allaNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026chiamata del terzo, il vizio sarebbe risultato sanato e ciò avrebbe dovutoessere rilevato d’ufficio da parte del giudice di secondo grado.I due motivi in questione, da esaminarsi insieme in quanto strettamenteconnessi, sono infondati.Che sia obbligo anche dell'opponente al decreto ingiuntivo di chiederel'autorizzazione al giudice per chiamare terzi è affermato dagiurisprudenza ormai più che consolidata di legittimità, la quale, appunto,qualifica inammissibile la chiamata con atto di opposizione, e, seeffettuata, non sanabile neppure mediante la costituzione del chiamato,rientrando, invero, nel potere autoritativo del giudice governante ilprocesso - a parte ovviamente la fattispecie di litisconsorzio necessario -,e non in una carente discrezionalità della parte che, quale opponente,riveste comunque la posizione di convenuto (cfr.: Cass. n. 41383/2021 edulteriori precedenti ivi richiamati).Sul punto, si è osservato, in particolare, che, in mancanza della richiestadi autorizzazione, si determina una decadenza rilevabile d'ufficio edinsuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato,ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto ilprincipio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto perraggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza diforme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigonoapposite e distinte norme (cfr.: Cass. n. 22113/2015).La regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presupponeche un atto si poteva o si doveva compiere, ma è stato compiuto indifformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamatadel terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compierecon la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo ilrisultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante (cfr.:Cass. n. 6503/2024).Numero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026Non rileva, nel caso di specie, il principio secondo cui, qualoral’opponente, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in via gradatatempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c., rimaneimpedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersiimplicitamente autorizzata, ove il giudice pronunci nel merito anche neiconfronti del terzo (cfr.: Cass. n. 16336/2020); infatti, in concreto,l’autorizzazione non è stata richiesta neppure in subordine e il Tribunale,con la sentenza non definitiva, non ha pronunciato nel merito nei confrontidella terza chiamata proprio per aver rilevato la decadenza.In ogni caso, come osservato dalla Corte d’appello nella sentenzaimpugnata, «quand’anche parte appellante avesse provato la circostanzadalla stessa asserita della società di fatto tra la ditta individuale EdiliziaPiemme e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tale società di fattoavrebbe comunque rivestito, per le ragioni già sopra esposte, la qualità di“terza” rispetto alle originarie parti del rapporto processuale sorte aseguito della instaurazione del procedimento monitorio, con laconseguente previa obbligatorietà della richiesta di autorizzazione algiudice per la sua chiamata in causa ex art. 269 c.p.c., nella specie invecemancata»; pertanto, la decadenza dalla chiamata in causa è stata ritenutasussistente in relazione non soltanto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sociodella pretesa società di fatto, ma anche alla società di fatto stessa.3.

Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione o falsaapplicazione della norma di cui all’art. 2697 c.c. e degli artt. 2709 e 2710c.c. (art. 360, co.

I n. 3, c.p.c.).In particolare, la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui siè affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le fatturehanno efficacia sino a prova contraria, potendo le relative risultanzeessere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni e non giàsolo attraverso la generica affermazione di nulla dovere; in tal modo eraNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026stato attribuito alle fatture un valore probatorio che esse non hanno, inviolazione dell’art. 116 c.p.c.Il quinto motivo è rubricato come segue: violazione o falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, co.

I n. 3, c.p.c.).In particolare, secondo il ricorrente, il giudice del merito, da un latoaveva ritenuto irregolare l’emissione di due fatture – il che aveva condottoalla revoca del decreto opposto – e, da un altro lato, aveva erroneamenteritenuto che le altre fatture fossero state emesse in modo regolare,considerando, anzi, la circostanza non contestata, e ciò benchél’opponente avesse dichiarato di non poter compiere alcuna verifica sullefatture stesse, in quanto non ricevute; il credito era stato, invece,contestato e il giudice avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria più puntualesulla questione.Il ricorrente lamenta anche violazione o falsa applicazione dell’art. 116c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), sostenendo che il giudice avevamale esercitato il suo prudente apprezzamento della prova ed avevaritenuto non contestato il credito della controparte senza tenere conto deltenore delle difese e del comportamento complessivo dell’opposta, cheaveva ottenuto il decreto ingiuntivo producendo fatture illegittime.L’opponente aveva disconosciuto a verbale le scritture prodotte dallacontroparte ed aveva confermato la contestazione del credito ingiuntonelle memorie di cui all’art. 183 c.p.c.Infine, il ricorrente lamenta violazione dei principi regolatori del giustoprocesso (art. 111 Cost.) – diniego della prova come espressione deldiniego del diritto costituzionale (Art. 24 Cost.) di difendersi (art. 360,comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.), il tutto in relazione al fatto che il giudice nonaveva ammesso le prove per testi tempestivamente richieste e addiritturanon aveva consentito l’espletamento dell’interrogatorio formale dellacontroparte, già ammesso e poi revocato, impedendo così all’opponente didimostrare che le fatture erano state emesse in violazione di legge.Numero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il sesto motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazionedell’art. 634, II comma c.p.c. (art. 360, co.

I, n. 3 c.p.c.).Secondo il ricorrente, è erronea l’affermazione del giudice del merito,secondo cui era irrilevante, oltre che tardivamente dedotta, la mancataricezione delle fatture in quanto il giudizio verteva non già sulla regolaritàfiscale delle fatture stesse, bensì sulla fondatezza della pretesa dedotta; intal modo, era stato ignorato l’art. 634, secondo comma, c.p.c., cheprescrive il requisito della regolare tenuta delle scritture contabili perconsiderare le fatture quale valida prova scritta al fine di ottenerel’emissione del decreto ingiuntivo; a parere della parte, la contestazione diinesigibilità per violazione di legge, sollevata dall’opponente fin dallacitazione in opposizione, non era né fuori luogo né tardiva.L’ottavo motivo è rubricato come segue: violazione o falsaapplicazione dell’art. 2711 c.c. e dell’art. 210 c.p.c. (art. 360, co.

I, n. 3,c.p.c.) con conseguente travisamento di fatti ed omesso esame di fattidecisivi sui quali le parti hanno articolato le loro difese (art. 360, co.

I, n.5, c.p.c.).In particolare, a dire del ricorrente, la revoca parziale del decretoingiuntivo opposto per la riscontrata illegittimità di due delle fattureprodotte nella fase monitoria del giudizio costituiva giusto motivo perl’emissione di un ordine di esibizione delle scritture contabili dell’oppostorelativamente alla legittimità o meno delle altre fatture, non operando ilprincipio dell’onere di contestazione in ordine a fatti che l’opponente avevaaffermato essere a lui ignoti; la mancata ammissione di tale provarendeva indimostrato il credito opposto.Il ricorrente lamenta anche omessa pronuncia su fatti storici decisivi suiquali le parti hanno articolato le loro difese (art. 360, co.

I, n. 5 c.p.c.):fatti consistenti nell’avvenuto disconoscimento delle fatture e nel rigettodella richiesta di ordinare all’opposta l’esibizione delle scritture contabili;quest’ultimo costituiva una violazione del diritto di difesa, mentre ilNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026disconoscimento delle fatture non consentiva di ritenere pacifici i dati daesse emergenti.Il ricorrente lamenta ulteriormente violazione o falsa applicazione dell’art.210 c.p.c. (art. 360, co.

I, n. 3 c.p.c.) e violazione dei principi regolatoridel giusto processo (art. 111 Cost. ed art. 6 CEDU), quale causa di nullitàdella sentenza che neghi l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., se laparte che lo ha richiesto non ha altri mezzi per comprovare la propriadomanda o eccezione.Infine, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c. sotto il profilodel travisamento della prova - travisamento di prova (art. 360, comma I,n. 4 e 5 c.p.c.), in quanto il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. dellescritture prodotte dall’opposta con la comparsa di risposta toglieva ognivalore alle stesse in mancanza di istanza di verificazione ovvero in assenzadel procedimento di verificazione, né poteva ritenersi non contestato exart. 115 c.p.c. il fatto espresso in una scrittura ritualmente disconosciuta.I motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riguardanti tutti laprova del credito ingiunto nella parte ritenuta sussistente dal giudice dimerito, sono infondati.Deve in primo luogo osservarsi che l’esame complessivo della motivazionedella sentenza impugnata, che ha ritenuto non specificamente contestatoil credito ingiunto nella parte in questione, consente di ritenere che laCorte d’appello, laddove ha affermato che le risultanze delle fatture«hanno efficacia sino alla prova contraria», non ha inteso attribuire adesse alcun altro e diverso valore probatorio, in violazione dell’art. 116c.p.c. (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020), ma ha semplicementeriaffermato la sussistenza in capo all’opponente dell’onere di contestazionedei fatti costitutivi della pretesa avversaria.Quanto alle ulteriori violazioni di legge prospettate dalla parte, esserisultano insussistenti, ove si consideri che nel giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo la prova del fatto costitutivo del credito spetta alNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026creditore opposto e la fattura, la quale è titolo idoneo per l'emissione di undecreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, in sede di opposizione noncostituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostratodall'opposto con gli ordinari mezzi di prova (Cass. n. 5915/2011; Cass. n.5071/2009).Ai fini della decisione, peraltro, va anche considerata la mancatacontestazione dei fatti costitutivi della pretesa dell’attore in sensosostanziale, la quale costituisce un fatto processuale che opera ai fini delladelimitazione del "thema probandum" con la c.d.

"relevatio ab onereprobandi" (cfr.: Cass. n. 14589/2022); in particolare, poiché costituisceonere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell’opponente),quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda,dalla mancata osservanza di tale onere deriva che i fatti non contestati siritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni.In concreto, il ricorrente censura le valutazioni compiute al riguardo dallaCorte d’appello, senza indicare specificamente né i tempi e le circostanzedelle contestazioni e dei disconoscimenti effettuati, né il loro tenore, né,infine, il loro oggetto e senza dar conto di come, eventualmente, talidifese, una volta disattese in primo grado, siano state fatte valere inappello.Per quanto concerne il mancato ricevimento delle fatture, dettacircostanza non costituisce di per sé né causa di inesigibilitàdell’obbligazione di pagamento né impedimento ad un corretto eserciziodell’onere di contestazione dei fatti ivi documentati, una volta che lefatture stesse e le difese svolte in proposito dalla controparte siano stateconosciute dal debitore a seguito dell’instaurazione del giudizio.Per quanto riguarda, poi, la regolare tenuta delle scritture contabili, ledoglianze della parte si fondano unicamente sul rilievo dell’illegittimaemissione delle due fatture che, stando alla sentenza impugnata, eranoNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026state oggetto di difese specifiche da parte dell’opponente, nonché sullamancata emissione di un ordine di esibizione delle scritture contabili.Ora, per quanto concerne la mancata ammissione delle prove (cui vaequiparata la revoca di una prova già ammessa), esse si traducono in unvizio della sentenza, sotto il profilo dell'omesso o insufficiente esame dellarelativa istanza, tutte le volte in cui il mezzo stesso sia diretto adimostrare punti decisivi della controversia (cfr.: Cass. n. 8357/2005).Anche la censura concernente la violazione dei "principi regolatori delgiusto processo" - e, cioè, delle regole processuali ex art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c. - deve avere carattere decisivo e, quindi, incidere sul contenutodella pronuncia arrecando un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (cfr.:Cass. n. 32574/2024).Nella specie, nulla è stato specificato dalla parte circa il preciso tenoredelle istanze istruttorie che si assumono disattese e sul se e il come esse,una volta disattese dal giudice di primo grado, siano state riproposte ingrado di appello, il che impedisce la valutazione circa la decisività delmezzo di prova non ammesso.A sua volta, la violazione delle norme costituzionali non può essereprospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisioneimpugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramitedell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersionemediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata(cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 25573/2020).Infine, quanto alla censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.,deve osservarsi che il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni degliartt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., deveindicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testualeo extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la suaNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; Cass.,Sez.

Un., n. 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass.n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024).Tali indicazioni specifiche sono, invece, mancanti nel ricorso.Inoltre, come affermato in recente precedente giurisprudenziale (cfr.:Cass. n. 22218/2023), costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un veroe proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimentoovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, unepisodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n.17761/2016; Cass., Sez.

Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass.n. 5133/2014).

Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esamepossa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito leargomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018;Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez.

Un., n.8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme deimateriali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n.27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente,estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.Pertanto, i provvedimenti del giudice (rigetto delle istanze istruttorie erevoca parziale del decreto ingiuntivo opposto) e la condotta processualedella parte (disconoscimento di scrittura privata) non rientrano nel noverodei fatti storici di cui alla norma citata.Per il resto, le censure della parte mirano sostanzialmente ad unarevisione delle valutazioni del giudice del merito, il che, tuttavia, èprecluso in sede di legittimità, spettando soltanto al giudice del meritoNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne leprove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varierisultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (cfr.: Cass n. 4766/2006; in senso conforme, si vedanoanche: Cass. n. 12445/2006; Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 27168/2006;Cass. n. 4500/2007).4.

Il settimo motivo è rubricato come segue: violazione o falsaapplicazione dell’art. 81 c.p.c. (art. 360, co.

I n. 3, c.p.c.).In particolare, doveva considerarsi inammissibile la costituzione ingiudizio, con lo stesso procuratore, delle due convenute, le quali erano inconflitto di interessi l’una con l’altra, essendo l’una la parte committentedel contratto di appalto e l’altra semplice fornitrice di attrezzatureall’appaltatore.

Ciò avrebbe dovuto determinare l’accertamento d’ufficio,anche in grado di appello, dell’irregolare costituzione della terza chiamata.Il motivo è infondato, visto che le circostanze indicate dal ricorrente nondeterminano alcuna situazione di contrapposizione, neanche potenziale,tra l’impresa opposta e la società terza chiamata, che hanno avuto distintirapporti commerciali con l’opponente (rapporti aventi ad oggettorispettivamente la vendita di materiali e l’appalto di lavori).D’altronde, la stessa tesi della sussistenza di una società di fatto tra i duesoggetti è in evidente contraddizione con la prospettazione dell’asseritoconflitto di interessi.5.

Il nono motivo è rubricato come segue: omessa motivazione sulmancato esame di un fatto decisivo del giudizio sul quale le parti avevanodedotto (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).La parte lamenta che sia stata omessa la decisione sull’eccezione,ritualmente proposta dall’opponente, di estinzione del debito ingiunto perintervenuta compensazione del debito col credito vantato dall’opponentenei confronti degli opposti.

Tale eccezione era supportata da documentiprodotti dagli stessi opposti e quindi non era contestabile.Numero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il decimo motivo è rubricato come segue: violazione o falsaapplicazione dell’art. 337 c.p.c. (art. 360, co.

I, n. 3, c.p.c.).In particolare, a dire del ricorrente, va censurata l’affermazione dellaCorte d’appello secondo cui il Tribunale aveva rigettato l’eccezione dicompensazione volta a paralizzare il credito di parte opposta, stante l’esitodella sentenza parziale; infatti, se il giudice di merito ritiene di non poterdecidere definitivamente la causa in quanto la sentenza parziale emessa inprecedenza nello stesso giudizio gli impedisce di valutare una eccezione dimerito formulata da una parte, allora egli deve sospendere il giudizio.Il ricorrente denuncia altresì omessa pronuncia su una domanda /eccezione - violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.), nonavendo il giudice del merito pronunciato sull’eccezione di compensazione.Infine, il ricorrente lamenta la mancata decisione su domande ed eccezionidell’opponente - violazione delle norme sulla riunione dei giudizi (artt. 273e ss. c.p.c.) - nullità della sentenza (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.); a suodire, la Corte d’appello, nel decidere contestualmente gli appelli propostisia contro la sentenza non definitiva sia avverso quella definitiva di primogrado, avrebbe commesso l’errore di considerare le cause riunite untutt’uno, mentre esse avrebbero dovuto mantenere la loro autonomia purdopo la riunione; pertanto, il giudice avrebbe dovuto decidere ognunadelle cause riunite sulla base delle prove acquisite, anche, eventualmente,l’una in contrasto con l’altra, non essendo le stesse ancora definitive.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto riguardantientrambi il rigetto dell’eccezione di compensazione sollevatadall’opponente, sono infondati.Deve premettersi, al riguardo, che, essendo stato lamentato, tra l’altro, unerror in procedendo, la Corte di cassazione ha il potere di esaminaredirettamente gli atti, quale giudice del fatto processuale.Dall’atto di citazione in opposizione, introduttivo del primo grado digiudizio, si evince che il credito opposto in compensazione dall’opponenteNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026era assertivamente da lui vantato nei confronti non già dell’opposto, bensìdella società di fatto, tanto che la domanda riconvenzionale di condanna alpagamento dell’importo di euro 17.565,61 è stata proposta nei confrontidella società di fatto medesima.L’inammissibilità della chiamata in causa di quest’ultima non poteva checomportare come conseguenza l’impossibilità di esaminare nel merito lapretesa creditoria in questione, non potendo darsi compensazione senza lapartecipazione al giudizio del preteso debitore.Ciò è stato rilevato nella sentenza definitiva di primo grado, in cui,peraltro, sono state prese in considerazione anche le ulteriori ragioni dimerito fatte valere dall’opponente a sostegno dell’eccezione.Pertanto, non è configurabile il vizio di omessa pronuncia.Invero, in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in sensoimproprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude lanecessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di riteneresussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quandouna questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenutaassorbita da altre statuizioni della sentenza (cfr.: Cass. n. 2334/2020;Cass. n. 18832/2021).In ogni caso, deve rilevarsi che il ricorrente non ha fornito indicazionispecifiche sul se e sul come tale vizio, che integra gli estremi di un error inprocedendo, abbia costituito oggetto di un motivo di impugnazione ingrado di appello.Quanto alla doglianza concernente la mancata adozione di unprovvedimento di sospensione del processo dopo l’impugnazione dellasentenza non definitiva, deve osservarsi che nel rapporto fra il giudizio diimpugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davantial giudice che ha pronunciato detta sentenza o al giudice dichiaratocompetente, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio èquella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, quartoNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026comma, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parzialesul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensidell'art. 295 c.p.c., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell'art.337 c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio è unico e che, pertanto,la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze diuna decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenzaparziale (cfr.: Cass. n. 5894/2015; Cass. n. 8664/2020; Cass. n.18808/2021; Cass. n. 26536/2025); pertanto, la decisione del giudice delmerito sul punto è corretta.Infine, quanto ai giudizi di appello riuniti, se è vero che, in generale, lariunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione deiprocedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizionedell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando, anzi, intattal'autonomia di ciascuna causa (cfr., per tutte: Cass. n. 1877/2025; Cass.n. 20248/2023), deve, tuttavia, osservarsi che nel caso di specie si vertenon già in tema di cause autonome, bensì di un’unica causa, nell’ambitodella quale sono state pronunciate due sentenze, l’una su una questionepreliminare e l’altra sul merito.Pertanto, dalla pluralità degli appelli non poteva derivare comeconseguenza che nella decisione sul secondo di essi non dovesse tenersiconto della precedente statuizione, peraltro oggetto di contestuale esame,data la riunione delle impugnazioni.6.

In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo,tenendosi conto del fatto che il valore della causa corrisponde all’importoingiunto, nonché liquidandosi un unico compenso con l’aumento previstodall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere aicontroricorrenti le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per esborsi ed euro 6.200,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 26 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domiciliato presso lo studio dell’avvocatoAndrea Mancini in Roma, viale delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, e impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in personadel titolare [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tuffanelli ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avvocatoRoberto Rinaldi in Roma, via Conca d’oro 378-controricorrenti-Numero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2650/2020depositata il 09/10/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStefano Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.Con atto di citazione notificato a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresaindividuale [OSCURATO:PERSONA] e alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,dal Tribunale di Ferrara, con cui gli era stato intimato il pagamento infavore di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA],della somma di euro 51.772,53, oltre spese, a titolo di corrispettivo perl’acquisto di merce.L’opponente ha sostenuto l’inesistenza del credito ingiunto quanto allefatture n. 287/2009 e n. 288/2009, nonché l’estinzione del credito residuodi euro 38.849,59 per compensazione con il maggior credito da lui vantatonei confronti della società di fatto tra l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - credito concernente i lavori diristrutturazione di un immobile sito in Massafiscaglia (FE), via Cortili n. 8,affidati in appalto all’opponente stesso dalla proprietaria [OSCURATO:SOCIETA]. - ed ha domandato la condanna della società di fatto alpagamento in suo favore della somma di euro 17.565,61, di cui allafattura n. 13/2009.Le convenute [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.costituendosi in giudizio, hanno sostenuto in via preliminare l’insussistenzadi una società di fatto fra di loro e hanno chiesto dichiararsi il difetto dilegittimazione passiva della asserita società di fatto e della [OSCURATO:SOCIETA]. nonché, in ogni caso, il difetto di legittimazione dellaseconda, spettando essa comunque alla dedotta società di fatto anziché aiNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026singoli soci, con richiesta di estromissione dal giudizio della predettaPiemme [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, ha contestato il creditoallegato da controparte, stante l’erronea, difettosa ed incompletaesecuzione dei lavori, con richiesta di risarcimento danni. Nel merito, leconvenute hanno chiesto la conferma dell’ingiunzione, attesal’infondatezza dell’opposizione.Con una prima sentenza non definitiva, il Tribunale di Ferrara hadichiarato il difetto di legittimazione processuale della società [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto soggetto chiamato in causa senza previarichiesta di autorizzazione all’estensione del contraddittorio nei suoiconfronti, e ne ha ordinato l’estromissione dal giudizio, con condannadell’opponente al pagamento delle spese processuali.Con successiva sentenza definitiva, il Tribunale ha revocato il decretoingiuntivo opposto e ha condannato l’opponente al pagamento in favoredell’impresa opposta della somma di euro 38.845,59, oltre interessi espese del giudizio.Le predette sentenze sono state impugnate da [OSCURATO:PERSONA] conautonomi atti di appello.Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale EdiliziaPiemme, nonché della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corted’appello di Bologna, riuniti i giudizi, con sentenza n. 2650/2020pubblicata il 09.10.2020, ha rigettato gli appelli ed ha condannatol’appellante al pagamento delle spese processuali del grado.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sono ilcreditore ingiungente ed il debitore ingiunto, sicché la società [OSCURATO:SOCIETA]. doveva essere qualificata come “terza” e, qualoral’opponente avesse voluto chiamarla in causa, avrebbe dovuto farlo nelleforme di cui agli artt. 106 e 269 c.p.c., incorrendo, in difetto, nellainammissibilità della chiamata; - quand’anche l’opponente avesse provatoNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026la sussistenza di una società di fatto tra l’impresa individuale EdiliziaPiemme e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tale società di fattoavrebbe comunque rivestito la qualità di “terza” rispetto alle originarieparti del rapporto processuale e quindi avrebbe potuto essere chiamata incausa soltanto previa autorizzazione giudiziale, nella specie non richiesta;- l’opponente non aveva dedotto e contestato nulla in ordine alle fatture ilcui pagamento era stato posto a suo carico dal Tribunale e nulla avevarichiesto di provare nelle memorie istruttorie di cui all’art. 183, sestocomma c.p.c., deducendo l’omesso ricevimento delle predette fatture solotardivamente ed inammissibilmente all’udienza fissata per la discussionedella causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., sicché, in tale parte, ilcredito ingiunto doveva ritenersi non specificamente contestato.della Corte d’appello sulla scorta di dieci motivi, alcuni dei quali articolatiin ulteriori sub motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito con controricorso.del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha presentatoconclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazionedel decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, dell’art. 2297 c.c., degli artt.2257 e 2266 c.c. dell’art. 2361, comma 2, c.c. e dell’art. 2479, comma 2,n. 5 c.c. (art. 360, co. I n. 3, c.p.c.)A dire del ricorrente, una società di capitali può partecipare ad una societàdi persone e, dunque, anche ad una società di fatto, non essendo esigibili,in tale ipotesi, né il rispetto dell’art. 2361, secondo comma, c.c., dettatoper le società per azioni, né la preventiva decisione autorizzativa dei sociex art. 2479, secondo comma, n. 5 c.c.; pertanto, è erroneaNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la tesi dell’esistenza diuna società di fatto tra un’impresa individuale ed una società di capitalicontrasta con i principi cardini del diritto societario.Il motivo è infondato, visto che, come si evince chiaramente dall’esamedel provvedimento, l’asserzione secondo cui «la tesi dell’esistenza di unasocietà di fatto tra un’impresa individuale ed una società di capitalicontrastava con i principi cardini del diritto societario», contenuta a pag. 3della sentenza impugnata, riguarda un principio affermato non già dallaCorte d’appello, ma dal Tribunale, sicché nella decisione impugnata non visono affermazioni che possano, anche solo astrattamente, porsi incontrasto con le norme che la parte assume violate.Invero, la questione è risultata superata alla luce dell’affermatainammissibilità della chiamata in causa sia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.che della pretesa società di fatto tra la stessa e l’opposto.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione o falsaapplicazione dell’art. 157 c.p.c., dell’art. 112, seconda parte, c.p.c.,dell’art. 167, secondo comma, c.p.c., e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.(360, co. I, n. 3 e 5, c.p.c.) - non rilevabilità d’ufficio della eccezione diinammissibilità della citazione del terzo senza previa autorizzazione delgiudice.Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazionedell’art. 269 c.p.c. e dell’art. 157 c.p.c. (art. 360, co. I n. 3, c.p.c.).A parere del ricorrente, deve ritenersi erronea la sentenza di appello nellaparte in cui ha confermato la declaratoria, da parte del Tribunale, deldifetto di legittimazione processuale della società [OSCURATO:PERSONA].r.l., in quanto soggetto chiamato in causa senza previa richiesta diautorizzazione all’estensione del contraddittorio nei suoi confronti; sitratterebbe, infatti, di eccezione in senso stretto non sollevatatempestivamente dalla controparte. Non avendo parte convenuta eccepitoalcunché in ordine alla mancanza dell’autorizzazione giudiziale allaNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026chiamata del terzo, il vizio sarebbe risultato sanato e ciò avrebbe dovutoessere rilevato d’ufficio da parte del giudice di secondo grado.I due motivi in questione, da esaminarsi insieme in quanto strettamenteconnessi, sono infondati.Che sia obbligo anche dell'opponente al decreto ingiuntivo di chiederel'autorizzazione al giudice per chiamare terzi è affermato dagiurisprudenza ormai più che consolidata di legittimità, la quale, appunto,qualifica inammissibile la chiamata con atto di opposizione, e, seeffettuata, non sanabile neppure mediante la costituzione del chiamato,rientrando, invero, nel potere autoritativo del giudice governante ilprocesso - a parte ovviamente la fattispecie di litisconsorzio necessario -,e non in una carente discrezionalità della parte che, quale opponente,riveste comunque la posizione di convenuto (cfr.: Cass. n. 41383/2021 edulteriori precedenti ivi richiamati).Sul punto, si è osservato, in particolare, che, in mancanza della richiestadi autorizzazione, si determina una decadenza rilevabile d'ufficio edinsuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato,ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto ilprincipio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto perraggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza diforme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigonoapposite e distinte norme (cfr.: Cass. n. 22113/2015).La regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presupponeche un atto si poteva o si doveva compiere, ma è stato compiuto indifformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamatadel terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compierecon la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo ilrisultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante (cfr.:Cass. n. 6503/2024).Numero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026Non rileva, nel caso di specie, il principio secondo cui, qualoral’opponente, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in via gradatatempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c., rimaneimpedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersiimplicitamente autorizzata, ove il giudice pronunci nel merito anche neiconfronti del terzo (cfr.: Cass. n. 16336/2020); infatti, in concreto,l’autorizzazione non è stata richiesta neppure in subordine e il Tribunale,con la sentenza non definitiva, non ha pronunciato nel merito nei confrontidella terza chiamata proprio per aver rilevato la decadenza.In ogni caso, come osservato dalla Corte d’appello nella sentenzaimpugnata, «quand’anche parte appellante avesse provato la circostanzadalla stessa asserita della società di fatto tra la ditta individuale EdiliziaPiemme e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tale società di fattoavrebbe comunque rivestito, per le ragioni già sopra esposte, la qualità di“terza” rispetto alle originarie parti del rapporto processuale sorte aseguito della instaurazione del procedimento monitorio, con laconseguente previa obbligatorietà della richiesta di autorizzazione algiudice per la sua chiamata in causa ex art. 269 c.p.c., nella specie invecemancata»; pertanto, la decadenza dalla chiamata in causa è stata ritenutasussistente in relazione non soltanto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sociodella pretesa società di fatto, ma anche alla società di fatto stessa.3. Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione o falsaapplicazione della norma di cui all’art. 2697 c.c. e degli artt. 2709 e 2710c.c. (art. 360, co. I n. 3, c.p.c.).In particolare, la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui siè affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le fatturehanno efficacia sino a prova contraria, potendo le relative risultanzeessere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni e non giàsolo attraverso la generica affermazione di nulla dovere; in tal modo eraNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026stato attribuito alle fatture un valore probatorio che esse non hanno, inviolazione dell’art. 116 c.p.c.Il quinto motivo è rubricato come segue: violazione o falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, co. I n. 3, c.p.c.).In particolare, secondo il ricorrente, il giudice del merito, da un latoaveva ritenuto irregolare l’emissione di due fatture – il che aveva condottoalla revoca del decreto opposto – e, da un altro lato, aveva erroneamenteritenuto che le altre fatture fossero state emesse in modo regolare,considerando, anzi, la circostanza non contestata, e ciò benchél’opponente avesse dichiarato di non poter compiere alcuna verifica sullefatture stesse, in quanto non ricevute; il credito era stato, invece,contestato e il giudice avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria più puntualesulla questione.Il ricorrente lamenta anche violazione o falsa applicazione dell’art. 116c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), sostenendo che il giudice avevamale esercitato il suo prudente apprezzamento della prova ed avevaritenuto non contestato il credito della controparte senza tenere conto deltenore delle difese e del comportamento complessivo dell’opposta, cheaveva ottenuto il decreto ingiuntivo producendo fatture illegittime.L’opponente aveva disconosciuto a verbale le scritture prodotte dallacontroparte ed aveva confermato la contestazione del credito ingiuntonelle memorie di cui all’art. 183 c.p.c.Infine, il ricorrente lamenta violazione dei principi regolatori del giustoprocesso (art. 111 Cost.) – diniego della prova come espressione deldiniego del diritto costituzionale (Art. 24 Cost.) di difendersi (art. 360,comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.), il tutto in relazione al fatto che il giudice nonaveva ammesso le prove per testi tempestivamente richieste e addiritturanon aveva consentito l’espletamento dell’interrogatorio formale dellacontroparte, già ammesso e poi revocato, impedendo così all’opponente didimostrare che le fatture erano state emesse in violazione di legge.Numero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il sesto motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazionedell’art. 634, II comma c.p.c. (art. 360, co. I, n. 3 c.p.c.).Secondo il ricorrente, è erronea l’affermazione del giudice del merito,secondo cui era irrilevante, oltre che tardivamente dedotta, la mancataricezione delle fatture in quanto il giudizio verteva non già sulla regolaritàfiscale delle fatture stesse, bensì sulla fondatezza della pretesa dedotta; intal modo, era stato ignorato l’art. 634, secondo comma, c.p.c., cheprescrive il requisito della regolare tenuta delle scritture contabili perconsiderare le fatture quale valida prova scritta al fine di ottenerel’emissione del decreto ingiuntivo; a parere della parte, la contestazione diinesigibilità per violazione di legge, sollevata dall’opponente fin dallacitazione in opposizione, non era né fuori luogo né tardiva.L’ottavo motivo è rubricato come segue: violazione o falsaapplicazione dell’art. 2711 c.c. e dell’art. 210 c.p.c. (art. 360, co. I, n. 3,c.p.c.) con conseguente travisamento di fatti ed omesso esame di fattidecisivi sui quali le parti hanno articolato le loro difese (art. 360, co. I, n.5, c.p.c.).In particolare, a dire del ricorrente, la revoca parziale del decretoingiuntivo opposto per la riscontrata illegittimità di due delle fattureprodotte nella fase monitoria del giudizio costituiva giusto motivo perl’emissione di un ordine di esibizione delle scritture contabili dell’oppostorelativamente alla legittimità o meno delle altre fatture, non operando ilprincipio dell’onere di contestazione in ordine a fatti che l’opponente avevaaffermato essere a lui ignoti; la mancata ammissione di tale provarendeva indimostrato il credito opposto.Il ricorrente lamenta anche omessa pronuncia su fatti storici decisivi suiquali le parti hanno articolato le loro difese (art. 360, co. I, n. 5 c.p.c.):fatti consistenti nell’avvenuto disconoscimento delle fatture e nel rigettodella richiesta di ordinare all’opposta l’esibizione delle scritture contabili;quest’ultimo costituiva una violazione del diritto di difesa, mentre ilNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026disconoscimento delle fatture non consentiva di ritenere pacifici i dati daesse emergenti.Il ricorrente lamenta ulteriormente violazione o falsa applicazione dell’art.210 c.p.c. (art. 360, co. I, n. 3 c.p.c.) e violazione dei principi regolatoridel giusto processo (art. 111 Cost. ed art. 6 CEDU), quale causa di nullitàdella sentenza che neghi l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., se laparte che lo ha richiesto non ha altri mezzi per comprovare la propriadomanda o eccezione.Infine, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c. sotto il profilodel travisamento della prova - travisamento di prova (art. 360, comma I,n. 4 e 5 c.p.c.), in quanto il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. dellescritture prodotte dall’opposta con la comparsa di risposta toglieva ognivalore alle stesse in mancanza di istanza di verificazione ovvero in assenzadel procedimento di verificazione, né poteva ritenersi non contestato exart. 115 c.p.c. il fatto espresso in una scrittura ritualmente disconosciuta.I motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riguardanti tutti laprova del credito ingiunto nella parte ritenuta sussistente dal giudice dimerito, sono infondati.Deve in primo luogo osservarsi che l’esame complessivo della motivazionedella sentenza impugnata, che ha ritenuto non specificamente contestatoil credito ingiunto nella parte in questione, consente di ritenere che laCorte d’appello, laddove ha affermato che le risultanze delle fatture«hanno efficacia sino alla prova contraria», non ha inteso attribuire adesse alcun altro e diverso valore probatorio, in violazione dell’art. 116c.p.c. (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), ma ha semplicementeriaffermato la sussistenza in capo all’opponente dell’onere di contestazionedei fatti costitutivi della pretesa avversaria.Quanto alle ulteriori violazioni di legge prospettate dalla parte, esserisultano insussistenti, ove si consideri che nel giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo la prova del fatto costitutivo del credito spetta alNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026creditore opposto e la fattura, la quale è titolo idoneo per l'emissione di undecreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, in sede di opposizione noncostituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostratodall'opposto con gli ordinari mezzi di prova (Cass. n. 5915/2011; Cass. n.5071/2009).Ai fini della decisione, peraltro, va anche considerata la mancatacontestazione dei fatti costitutivi della pretesa dell’attore in sensosostanziale, la quale costituisce un fatto processuale che opera ai fini delladelimitazione del "thema probandum" con la c.d. "relevatio ab onereprobandi" (cfr.: Cass. n. 14589/2022); in particolare, poiché costituisceonere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell’opponente),quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda,dalla mancata osservanza di tale onere deriva che i fatti non contestati siritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni.In concreto, il ricorrente censura le valutazioni compiute al riguardo dallaCorte d’appello, senza indicare specificamente né i tempi e le circostanzedelle contestazioni e dei disconoscimenti effettuati, né il loro tenore, né,infine, il loro oggetto e senza dar conto di come, eventualmente, talidifese, una volta disattese in primo grado, siano state fatte valere inappello.Per quanto concerne il mancato ricevimento delle fatture, dettacircostanza non costituisce di per sé né causa di inesigibilitàdell’obbligazione di pagamento né impedimento ad un corretto eserciziodell’onere di contestazione dei fatti ivi documentati, una volta che lefatture stesse e le difese svolte in proposito dalla controparte siano stateconosciute dal debitore a seguito dell’instaurazione del giudizio.Per quanto riguarda, poi, la regolare tenuta delle scritture contabili, ledoglianze della parte si fondano unicamente sul rilievo dell’illegittimaemissione delle due fatture che, stando alla sentenza impugnata, eranoNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026state oggetto di difese specifiche da parte dell’opponente, nonché sullamancata emissione di un ordine di esibizione delle scritture contabili.Ora, per quanto concerne la mancata ammissione delle prove (cui vaequiparata la revoca di una prova già ammessa), esse si traducono in unvizio della sentenza, sotto il profilo dell'omesso o insufficiente esame dellarelativa istanza, tutte le volte in cui il mezzo stesso sia diretto adimostrare punti decisivi della controversia (cfr.: Cass. n. 8357/2005).Anche la censura concernente la violazione dei "principi regolatori delgiusto processo" - e, cioè, delle regole processuali ex art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c. - deve avere carattere decisivo e, quindi, incidere sul contenutodella pronuncia arrecando un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (cfr.:Cass. n. 32574/2024).Nella specie, nulla è stato specificato dalla parte circa il preciso tenoredelle istanze istruttorie che si assumono disattese e sul se e il come esse,una volta disattese dal giudice di primo grado, siano state riproposte ingrado di appello, il che impedisce la valutazione circa la decisività delmezzo di prova non ammesso.A sua volta, la violazione delle norme costituzionali non può essereprospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisioneimpugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramitedell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersionemediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 25573/2020).Infine, quanto alla censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.,deve osservarsi che il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni degliartt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., deveindicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testualeo extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la suaNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass.,Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass.n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024).Tali indicazioni specifiche sono, invece, mancanti nel ricorso.Inoltre, come affermato in recente precedente giurisprudenziale (cfr.:Cass. n. 22218/2023), costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un veroe proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimentoovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, unepisodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n.17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass.n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esamepossa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito leargomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018;Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., n.8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme deimateriali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n.27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente,estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.Pertanto, i provvedimenti del giudice (rigetto delle istanze istruttorie erevoca parziale del decreto ingiuntivo opposto) e la condotta processualedella parte (disconoscimento di scrittura privata) non rientrano nel noverodei fatti storici di cui alla norma citata.Per il resto, le censure della parte mirano sostanzialmente ad unarevisione delle valutazioni del giudice del merito, il che, tuttavia, èprecluso in sede di legittimità, spettando soltanto al giudice del meritoNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne leprove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varierisultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (cfr.: Cass n. 4766/2006; in senso conforme, si vedanoanche: Cass. n. 12445/2006; Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 27168/2006;Cass. n. 4500/2007).4. Il settimo motivo è rubricato come segue: violazione o falsaapplicazione dell’art. 81 c.p.c. (art. 360, co. I n. 3, c.p.c.).In particolare, doveva considerarsi inammissibile la costituzione ingiudizio, con lo stesso procuratore, delle due convenute, le quali erano inconflitto di interessi l’una con l’altra, essendo l’una la parte committentedel contratto di appalto e l’altra semplice fornitrice di attrezzatureall’appaltatore. Ciò avrebbe dovuto determinare l’accertamento d’ufficio,anche in grado di appello, dell’irregolare costituzione della terza chiamata.Il motivo è infondato, visto che le circostanze indicate dal ricorrente nondeterminano alcuna situazione di contrapposizione, neanche potenziale,tra l’impresa opposta e la società terza chiamata, che hanno avuto distintirapporti commerciali con l’opponente (rapporti aventi ad oggettorispettivamente la vendita di materiali e l’appalto di lavori).D’altronde, la stessa tesi della sussistenza di una società di fatto tra i duesoggetti è in evidente contraddizione con la prospettazione dell’asseritoconflitto di interessi.5. Il nono motivo è rubricato come segue: omessa motivazione sulmancato esame di un fatto decisivo del giudizio sul quale le parti avevanodedotto (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).La parte lamenta che sia stata omessa la decisione sull’eccezione,ritualmente proposta dall’opponente, di estinzione del debito ingiunto perintervenuta compensazione del debito col credito vantato dall’opponentenei confronti degli opposti. Tale eccezione era supportata da documentiprodotti dagli stessi opposti e quindi non era contestabile.Numero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il decimo motivo è rubricato come segue: violazione o falsaapplicazione dell’art. 337 c.p.c. (art. 360, co. I, n. 3, c.p.c.).In particolare, a dire del ricorrente, va censurata l’affermazione dellaCorte d’appello secondo cui il Tribunale aveva rigettato l’eccezione dicompensazione volta a paralizzare il credito di parte opposta, stante l’esitodella sentenza parziale; infatti, se il giudice di merito ritiene di non poterdecidere definitivamente la causa in quanto la sentenza parziale emessa inprecedenza nello stesso giudizio gli impedisce di valutare una eccezione dimerito formulata da una parte, allora egli deve sospendere il giudizio.Il ricorrente denuncia altresì omessa pronuncia su una domanda /eccezione - violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.), nonavendo il giudice del merito pronunciato sull’eccezione di compensazione.Infine, il ricorrente lamenta la mancata decisione su domande ed eccezionidell’opponente - violazione delle norme sulla riunione dei giudizi (artt. 273e ss. c.p.c.) - nullità della sentenza (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.); a suodire, la Corte d’appello, nel decidere contestualmente gli appelli propostisia contro la sentenza non definitiva sia avverso quella definitiva di primogrado, avrebbe commesso l’errore di considerare le cause riunite untutt’uno, mentre esse avrebbero dovuto mantenere la loro autonomia purdopo la riunione; pertanto, il giudice avrebbe dovuto decidere ognunadelle cause riunite sulla base delle prove acquisite, anche, eventualmente,l’una in contrasto con l’altra, non essendo le stesse ancora definitive.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto riguardantientrambi il rigetto dell’eccezione di compensazione sollevatadall’opponente, sono infondati.Deve premettersi, al riguardo, che, essendo stato lamentato, tra l’altro, unerror in procedendo, la Corte di cassazione ha il potere di esaminaredirettamente gli atti, quale giudice del fatto processuale.Dall’atto di citazione in opposizione, introduttivo del primo grado digiudizio, si evince che il credito opposto in compensazione dall’opponenteNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026era assertivamente da lui vantato nei confronti non già dell’opposto, bensìdella società di fatto, tanto che la domanda riconvenzionale di condanna alpagamento dell’importo di euro 17.565,61 è stata proposta nei confrontidella società di fatto medesima.L’inammissibilità della chiamata in causa di quest’ultima non poteva checomportare come conseguenza l’impossibilità di esaminare nel merito lapretesa creditoria in questione, non potendo darsi compensazione senza lapartecipazione al giudizio del preteso debitore.Ciò è stato rilevato nella sentenza definitiva di primo grado, in cui,peraltro, sono state prese in considerazione anche le ulteriori ragioni dimerito fatte valere dall’opponente a sostegno dell’eccezione.Pertanto, non è configurabile il vizio di omessa pronuncia.Invero, in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in sensoimproprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude lanecessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di riteneresussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quandouna questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenutaassorbita da altre statuizioni della sentenza (cfr.: Cass. n. 2334/2020;Cass. n. 18832/2021).In ogni caso, deve rilevarsi che il ricorrente non ha fornito indicazionispecifiche sul se e sul come tale vizio, che integra gli estremi di un error inprocedendo, abbia costituito oggetto di un motivo di impugnazione ingrado di appello.Quanto alla doglianza concernente la mancata adozione di unprovvedimento di sospensione del processo dopo l’impugnazione dellasentenza non definitiva, deve osservarsi che nel rapporto fra il giudizio diimpugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davantial giudice che ha pronunciato detta sentenza o al giudice dichiaratocompetente, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio èquella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, quartoNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026comma, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parzialesul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensidell'art. 295 c.p.c., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell'art.337 c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio è unico e che, pertanto,la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze diuna decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenzaparziale (cfr.: Cass. n. 5894/2015; Cass. n. 8664/2020; Cass. n.18808/2021; Cass. n. 26536/2025); pertanto, la decisione del giudice delmerito sul punto è corretta.Infine, quanto ai giudizi di appello riuniti, se è vero che, in generale, lariunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione deiprocedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizionedell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando, anzi, intattal'autonomia di ciascuna causa (cfr., per tutte: Cass. n. 1877/2025; Cass.n. 20248/2023), deve, tuttavia, osservarsi che nel caso di specie si vertenon già in tema di cause autonome, bensì di un’unica causa, nell’ambitodella quale sono state pronunciate due sentenze, l’una su una questionepreliminare e l’altra sul merito.Pertanto, dalla pluralità degli appelli non poteva derivare comeconseguenza che nella decisione sul secondo di essi non dovesse tenersiconto della precedente statuizione, peraltro oggetto di contestuale esame,data la riunione delle impugnazioni.6. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo,tenendosi conto del fatto che il valore della causa corrisponde all’importoingiunto, nonché liquidandosi un unico compenso con l’aumento previstodall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 8764/2021Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16624/2026Data pubblicazione 27/05/2026contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere aicontroricorrenti le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per esborsi ed euro 6.200,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 26 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]