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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29333/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorson. 33800/2018 propost o da: Beyfins.p.a. ( C.F. e P .

IVA : 0387695048C), con sede in [OSCURATO:PERSONA] (FI), fraz.

Sant'Angelo a Lecore, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 94, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45M25 C,335D), rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), dal Prof.

A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; p. e .c.: [OSCURATO:EMAIL]) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:TELEFONO]); -ricorrente principale – [OSCURATO:SOCIETA] rag. [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), co n sed e in Imposta registro – Cessione impianti di distribuzione carburanti Belluno, alla [OSCURATO:PERSONA] n . 2, in persona del legale rappresentante pro temporeAzzalini Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 29E13 H092V), quest'ultimo anche quale coobbligato in solido, rappresentata e difesa, per mandato e procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59P03 A757N; tele[OSCURATO:TELEFONO] ; indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]); - ricorrente incidentale - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 7 80 / 0 6 /20 1 8 emessa d a l la CTR Toscan a in data 20/04/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (acquirente) e la [OSCURATO:SOCIETA] rag. [OSCURATO:SOCIETA]. (venditrice) impugnavano con separati ricorsi un avviso di liquidazione dell’imposta suppletiva per l’anno 2011 relativa ad un atto di cessione di due impianti di distribuzione carburanti assoggettato ad imposta di registro del 10% e ad imposte ipocatastali in misura proporzionale.

2. La CTP di Firenze accoglieva il ricorso, ritenendo che l’atto di compravendita contenesse una differenziazione tra beni immobile, da un lato, e impianti ed attrezzature, dall’altro, e che gli impianti avessero una loro funzionalità, indipendente dall’area in cui erano collocati.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Toscana, dopo aver rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per essere stato proposto a mezzo pec (nonostante il giudizio di primo grado fosse stato introdotto con modalità cartacee), accoglieva il gravame, affermando che costituisce bene immobile qualsiasi costruzione che sia incorporata o materialmente congiunta al suolo, anche se a scopo transitorio, che per unità immobiliare va considerato ogni bene che, nello stato in cui si trova, è di per sé stesso utile ed atto a produrre un reddito proprio e che la possibilità di separazione di un impianto dal suolo non esclude che esso mantenga la sua natura immobiliare.

4. Avverso tale sentenza le due contribuenti hanno proposto separati ricorsi per cassazione fondati, rispettivamente, su quattro (la [OSCURATO:SOCIETA].) e tre (la [OSCURATO:SOCIETA] rag. [OSCURATO:SOCIETA].) motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con separati controricorsi.

In prossimità dell’adunanza camerale le ricorrenti ha nno depositato memorieillustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la nullità della sentenza e dell’intero giudizio di appello per violazione degli artt. 16, 16-bis, 22, 23 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e 2, 3, 9, 10 e 11 d.m. 23.12.2013, n. 163, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR ritenuto inammissibile l’appello di controparte, nonostante fosse stato proposto con modalità telematiche a fronte della instaurazione del giudizio di primo grado con modalità cartacee.

1.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già chiarito che, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che richiama il d.m. 23 dicembre 2013 n. 163, le notifiche tramite posta elettronica certificata, degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1°dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria, come precisato dall'art. 16 d.m. 4 agosto 2015 (cfr. Cass., Sez.

VI/V, 11 ottobre 2019,n. 25713, che richiama Cass. n. 17941/2016).

Da tanto consegue che, nella specie, alla stregua del principio tempus regit actum, le modalità telematiche di notifica trovavano applicazione al ricorso in appello notificato il 23 agosto 2016.

Occorre altresì osservare che l’art. 16 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, contiene, al comma 2, la norma di interpretazione autentica, secondo la quale «L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonchè dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche».

Come precisato da questa Corte, la circolare emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 4 luglio 2019 n. 1/DF (paragrafo 3) ha chiarito che «l'interpretazione autentica della normativa previgente tende ad evitare che, nel regime anteriore all'obbligatorietà del processo tributario telematico, «[...] la scelta operata dal ricorrente/appellante in ordine alla modalità di notifica e deposito degli atti processuali possa vincolare la modalità di costituzione della controparte in qualsiasi grado di giudizio.

Pertanto, l'opzione telematica può essere esercitata per la prima volta anche in appello a prescindere dalle modalità in cui il ricorrente ha instaurato il giudizio di primo grado» (così Cass., Sez.

T., 21 dicembre 2022, n. 37371; conf.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31722 del 2024).

Per completezza va evidenziato che non è applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame l’art. 1, comma 21, l. n. 200/2015, peraltro dettato in materia catastale, secondo cui andrebbero escluse dai beni immobili le componenti che sono funzionali al processo produttivo (cfr. Cass. nn. 5690/2021 e 14931/2023).

2. Con il secondo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, n. 4, e 61 d.lgs. n. 546/1992, 112, 132, comma 2, n, 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, quinto e settimo comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione meramente apparente.

3. Con il secondo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] rag. [OSCURATO:SOCIETA]. rileva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n, 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione meramente apparente.

4. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati.

Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", nonassolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez.

U., n. 22232 del 3/11/2016).

Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente -e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo -quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017).

Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationemrispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica.

La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualorasi limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass.

VI - 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; nn. 21978/2018 e 15010/2020).

Orbene, la motivazione della sentenza qui impugnata, sebbene si fondi sostanzialmente sul richiamo alle argomentazioni contenute in due provvedimenti di questa Corte, si pone al di sopra del cd. minimo costituzionale, facendo comprendere le ragioni per le quali doveva riconoscersi la natura di beni immobili alle attrezzature installate negli impianti di rifornimento carburante oggetto del contratto di compravendita.

5. Con il terzo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 812 c.c., 4 e 10 r.d.l. n. 652/1939 e 23 dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR annoverato gli impianti e le attrezzature fra le componenti mobiliari.

6. Con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] rag. [OSCURATO:SOCIETA]. rileva la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, comma 1, dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la presenza, nell’atto di compravendita, della differenziazione di prezzo per le categorie dei beni mobili e di quelli immobili giustificava l’applicazione di una diversa aliquota fiscale.

7. Con il terzo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] rag. [OSCURATO:SOCIETA]. denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 812 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto applicabile l’art. 812 c.c. alla componente impiantistica.

8. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente siccome parzialmente connessi, sono infondati.

Preliminarmente, va evidenziato che è vero che, in tema di imposta di registro, la cessione di azienda è tassata applicando al suo valore complessivo (o al maggior prezzo pattuito) l'aliquota più elevata fra quelle contemplate per i singoli beni che la compongono, giusta il combinato disposto di cui ali artt. 23, comma 1, e 51, commi 1 e 4, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, facendo salva la separata tassazione dei cespiti nel caso in cui sia pattuito un corrispettivo distinto.

Ma è altrettanto vero che la differenziazione del prezzo tra componenti mobiliari ed immobiliari (e, quindi, ove le parti convengano il corrispettivo in relazione a ciascuno dei diritti congiuntamente trasferiti) non preclude la possibilità che l'Ufficio possa ritenere il prezzo incongruo in relazione al suo valore in comune commercio (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6716 del 02/04/2015) o qualificare diversamente, ovviamente sulla base di una motivazione congrua dal punto di vista logico-formale, i beni inquadrandoli in una differente categoria, vieppiù in un caso, come quello in esame, in cui nell’atto notarile è stata utilizzata, al fine di individuare la componente mobiliare, la generica dicitura “impianti e attrezzature” (cfr. pagg. 6-7 del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., in nota).

8.1. Ciò debitamente premesso, ai fini della risoluzione della questione giuridica, non è pertinente il richiamo a Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3018 del 12/02/2007, secondo cui « L'impianto di distribuzione di carburante costituisce un'azienda, ai sensi dell'art. 2555 cod. civ., e pertanto la cessione di esso va sottoposta all'imposta di registro, e non all'IVA, alla luce dell'art. 2, terzo comma, lettera b), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, atteso che i beni in tale ipotesi ceduti possono essere definiti "azienda" in ragione del rapporto di complementarità finalizzata alla distribuzione di carburanti, tenuta presente sia dal cedente che dal cessionario.

Già il termine "impianto", infatti, da una parte individua l'insieme di apparecchi, attrezzature, congegni, collegamenti, che concorrono al medesimo scopo, e che nella loro interrelazione sono indispensabili per il conseguimento di un fine, specifico per ciascun tipo di impianto, e, dall'altro, designa, sotto il profilo dinamico, nella medesima ottica finalistica, la serie concatenata di operazioni necessarie a conferire ad un complesso le caratteristiche peculiari di funzionalità strutturale e organizzativa.

Nel caso specifico dell'impianto di distribuzione di carburanti, il complesso è costituito dall'area su cui sorge la stazione di servizio, le cui componenti essenziali sono il suolo, il serbatoio interrato, le tubazioni, le pompe, le colonnine, oltre ai vani per il personale addetto e per le varie attrezzature: il tutto strutturalmente organizzato per il rifornimento di carburante agli autoveicoli, e cioè del combustibile capace di bruciare in qualsiasi motore a combustione interna, accanto alle strutture finalizzate a fornire servizi complementari all'efficiente funzionamento degli automezzi».

Parimenti, non dirimente, siccome formatosi in tema di determinazione della rendita catastale degli immobili urbani, è l’orientamento a tenore del quale, ai sensi dell'art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, norma di interpretazione autentica dell'art. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, tutte le componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare ad una unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale (Cass., Sez. 6 -5, Sentenza n. 3166 del 18/02/2015).

In termini generali, costituisce bene immobile qualsiasi costruzione, di qualunque materiale formata, che sia incorporata o materialmente congiunta al suolo, anche se a scopo transitorio.

In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 679 del 04/03/1968 ha ritenuto bene immobile l'impianto di distribuzione di carburante costituito da chiosco in muratura e metallo e dagli apparecchi di distribuzione.

Sulla scia di questa impostazione, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6840 del 14/03/2024 ha affermato che «Ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici), realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili, poiché la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando l'astratta possibilità di rimozione ed installazione in altro luogo».

Il principio, per quanto enunciato con riferimento ad una differente fattispecie, è senz’altro estensibile a quella in esame.

Appare necessario, invero, muovere dall'art. 4 del r.d.l. n. 652 del 1939, secondo cui si « considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali.

Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo»,e dal successivo art. 5 dello stesso r.d.l. che definisce il concetto di unità immobiliare urbana prevedendo che «si considera unità immobiliare urbana ogni unità di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un proprio reddito»(vedi, altresì, artt. 33 ss., d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Nella definizione di unità immobiliare non si fa, dunque, alcun riferimento ai materiali utilizzati, né ai sistemi di assemblaggio degli stessi.

Successivamente, l'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, ha evidenziato, tra l'altro, come siano da considerare unità immobiliari «anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1.

Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale».

Come affermato dalla Corte Costituzione nella pronunzia n. 162/2008 - la quale in materia catastale nel rilevare che tutte quelle componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale - «Proprio l'art. 812, primo comma, cod. civ., secondo cui “sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo”, prevede la possibilità di una connessione strutturale realizzata in via transitoria, ed introduce il concetto di bene immobile per incorporazione, non specificandol'esatto significato di tale ultimo termine; qualsiasi collegamento infatti è idoneo a classificare un bene quale bene immobile, essendo irrilevante la modalità di collegamento di un impianto con la struttura principale.

E anzi, proprio alla luce della definizione di bene immobile contenuta nell'art. 812 cod. civ., si può concludere che la possibilità di separazione di un impianto dal suolo non esclude che esso mantenga la sua natura immobiliare; piuttosto il disposto codicistico è tale per cui tutto ciò che viene collegato al suolo in unità strutturale - qualunque sia la natura dello stabilimento - acquista natura immobiliare, come del resto affermato dalla giurisprudenza di legittimità».

Tenuto conto del vizio di violazione di legge dedotto, occorre, pertanto, muovere dalla nozione di "bene immobile" dettata dall'art. 812 c.c., fondamentale al fine di individuare la concreta portata di tale definizione.

E’, dunque, necessario stabilire quando si realizzi l'unione anche transitoria o l'incorporazione artificiale che costituisce il presupposto per reputare immobili, sotto il profilo giuridico, beni che tali non sono sotto il profilo strettamente naturalistico.

Nell'ambito del catalogo "aperto" disposto dall'art. 812 c.c., infatti, mentre "il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua" sono ontologicamente e irreversibilmente immobili per effetto di fenomenologia naturale, tutti gli altri beni dell'elenco sono immobili in quanto siano uniti o incorporati al suolo per effetto o di fenomeno naturale o per opera dell'uomo.

Sulla base dei criteri ermeneutici emersi in ambito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla distinzione tra beni mobili e immobili ai sensi dell’art. 812 c.c., appare corretto classificare gli impianti di distribuzione di grandi dimensioni (quali quelli in esame) nella categoria dei beni immobili, in quanto l’eventuale precarietà dell’elemento materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo strettamente funzionale.

La messa in opera di un impianto di apprezzabili dimensioni, ivi compresa l’integrazione tra i diversi elementi, lascia, infatti, presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso è impiantato funzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinato posto, mentre la precarietà dell’ancoraggio al suolo e l’esportabilità non può in alcun modo comportare un’alterazione dell’originaria funzionalità.

Nella fattispecie in esame è riconoscibile sia la connessione strutturale, essendo i ‘beni mobili’ funzionalmente necessari a quelli immobili per realizzare l’attività produttiva cui questi ultimi sono destinati, sia l’inscindibilità funzionale, atteso che, se i ‘beni mobili’ venissero separati da quelli immobili, questi ultimi perderebbero la loro funzione economica, vale a dire di entrambi i requisiti necessari per configurare un unico bene complesso destinato alla distribuzione del carburante.

In quest’ottica, anche gli impianti oggetto di esame assumono senza dubbio una natura immobiliare per essere parti componente di un bene immobile.

Tale ricostruzione risulta del resto conforme alla lettura dell’art. 812 c.c. sopra prospettata, in base alla quale la natura mobiliare o immobiliare di un bene va considerata - al di là della conservazione o meno della sua individualità fisica a seguito dell’immobilizzazione - essenzialmente in ragione degli interessi che sullo stesso si appuntano.

Pertanto, pur non perdendo l’impianto “immobilizzato” la propria identità reale (nel senso che, rispetto all’immobile cui è unito, rimane un’entità oggettivamente distinta), la sua condizione di connessione funzionale con il suolo ne modifica la considerazione giuridica.

Né rileva ad escludere l’immobilizzazione la sua reversibilità, legata all’agevole spostamento o rimozione.

In definitiva, vanno considerati, ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, immobili anche gli impianti e le attrezzature (in particolare, i serbatoi, gli erogatori e le pensiline) che, per quanto in sé amovibili, risultino tuttavia strutturalmente e funzionalmente connessi con la complessiva struttura al punto da caratterizzarne ed attuarne in maniera essenziale la destinazione produttiva.

9. Con il terzo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (particolare facilità e frequenza con le quali avvenivano la sostituzione ed il ricambio degli impianti e delle attrezzature nelle stazioni di rifornimento oggetto di cessione, piena conservazione del valore e della funzionalità di tali beni anche dopo la rimozione ed incidenza, sulla complessiva parte impiantistica, della componente software), oggetto di discussione tra le parti, che avrebbero, a suo dire, dovuto indurre la CTR ad escludere gli impianti e le attrezzature dalla categoria dei beni immobili.

9.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

A ben vedere, con lo stesso la ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente sede.

Inoltre, le circostanze di fatto il cui esame sarebbe stato omesso sono prive del connotato della decisività, atteso che, per quanto detto in precedenza, al fine di escludere la natura immobiliare dei beni, non rileva, di per sé, la caratteristica dell’amovibilità.

Senza tralasciare che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024).

10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M rigettai ricors i ; condanna ciascuna ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.880,00 per compensi, oltre spese prenotate a d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorson. 33800/2018 propost o da: Beyfins.p.a. ( C.F. e P . IVA : 0387695048C), con sede in [OSCURATO:PERSONA] (FI), fraz. Sant'Angelo a Lecore, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 94, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45M25 C,335D), rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), dal Prof. A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; p. e .c.: [OSCURATO:EMAIL]) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:TELEFONO]); -ricorrente principale – [OSCURATO:SOCIETA] rag. [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), co n sed e in Imposta registro – Cessione impianti di distribuzione carburanti Belluno, alla [OSCURATO:PERSONA] n . 2, in persona del legale rappresentante pro temporeAzzalini Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 29E13 H092V), quest'ultimo anche quale coobbligato in solido, rappresentata e difesa, per mandato e procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59P03 A757N; tele[OSCURATO:TELEFONO] ; indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]); - ricorrente incidentale - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 7 80 / 0 6 /20 1 8 emessa d a l la CTR Toscan a in data 20/04/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (acquirente) e la [OSCURATO:SOCIETA] rag. [OSCURATO:SOCIETA]. (venditrice) impugnavano con separati ricorsi un avviso di liquidazione dell’imposta suppletiva per l’anno 2011 relativa ad un atto di cessione di due impianti di distribuzione carburanti assoggettato ad imposta di registro del 10% e ad imposte ipocatastali in misura proporzionale. 2. La CTP di Firenze accoglieva il ricorso, ritenendo che l’atto di compravendita contenesse una differenziazione tra beni immobile, da un lato, e impianti ed attrezzature, dall’altro, e che gli impianti avessero una loro funzionalità, indipendente dall’area in cui erano collocati. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Toscana, dopo aver rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per essere stato proposto a mezzo pec (nonostante il giudizio di primo grado fosse stato introdotto con modalità cartacee), accoglieva il gravame, affermando che costituisce bene immobile qualsiasi costruzione che sia incorporata o materialmente congiunta al suolo, anche se a scopo transitorio, che per unità immobiliare va considerato ogni bene che, nello stato in cui si trova, è di per sé stesso utile ed atto a produrre un reddito proprio e che la possibilità di separazione di un impianto dal suolo non esclude che esso mantenga la sua natura immobiliare. 4. Avverso tale sentenza le due contribuenti hanno proposto separati ricorsi per cassazione fondati, rispettivamente, su quattro (la [OSCURATO:SOCIETA].) e tre (la [OSCURATO:SOCIETA] rag. [OSCURATO:SOCIETA].) motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con separati controricorsi. In prossimità dell’adunanza camerale le ricorrenti ha nno depositato memorieillustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la nullità della sentenza e dell’intero giudizio di appello per violazione degli artt. 16, 16-bis, 22, 23 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e 2, 3, 9, 10 e 11 d.m. 23.12.2013, n. 163, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR ritenuto inammissibile l’appello di controparte, nonostante fosse stato proposto con modalità telematiche a fronte della instaurazione del giudizio di primo grado con modalità cartacee. 1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già chiarito che, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che richiama il d.m. 23 dicembre 2013 n. 163, le notifiche tramite posta elettronica certificata, degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1°dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria, come precisato dall'art. 16 d.m. 4 agosto 2015 (cfr. Cass., Sez. VI/V, 11 ottobre 2019,n. 25713, che richiama Cass. n. 17941/2016). Da tanto consegue che, nella specie, alla stregua del principio tempus regit actum, le modalità telematiche di notifica trovavano applicazione al ricorso in appello notificato il 23 agosto 2016. Occorre altresì osservare che l’art. 16 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, contiene, al comma 2, la norma di interpretazione autentica, secondo la quale «L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonchè dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche». Come precisato da questa Corte, la circolare emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 4 luglio 2019 n. 1/DF (paragrafo 3) ha chiarito che «l'interpretazione autentica della normativa previgente tende ad evitare che, nel regime anteriore all'obbligatorietà del processo tributario telematico, «[...] la scelta operata dal ricorrente/appellante in ordine alla modalità di notifica e deposito degli atti processuali possa vincolare la modalità di costituzione della controparte in qualsiasi grado di giudizio. Pertanto, l'opzione telematica può essere esercitata per la prima volta anche in appello a prescindere dalle modalità in cui il ricorrente ha instaurato il giudizio di primo grado» (così Cass., Sez. T., 21 dicembre 2022, n. 37371; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31722 del 2024). Per completezza va evidenziato che non è applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame l’art. 1, comma 21, l. n. 200/2015, peraltro dettato in materia catastale, secondo cui andrebbero escluse dai beni immobili le componenti che sono funzionali al processo produttivo (cfr. Cass. nn. 5690/2021 e 14931/2023). 2. Con il secondo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, n. 4, e 61 d.lgs. n. 546/1992, 112, 132, comma 2, n, 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, quinto e settimo comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione meramente apparente. 3. Con il secondo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] rag. [OSCURATO:SOCIETA]. rileva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n, 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione meramente apparente. 4. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", nonassolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente -e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo -quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationemrispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualorasi limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI - 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; nn. 21978/2018 e 15010/2020). Orbene, la motivazione della sentenza qui impugnata, sebbene si fondi sostanzialmente sul richiamo alle argomentazioni contenute in due provvedimenti di questa Corte, si pone al di sopra del cd. minimo costituzionale, facendo comprendere le ragioni per le quali doveva riconoscersi la natura di beni immobili alle attrezzature installate negli impianti di rifornimento carburante oggetto del contratto di compravendita. 5. Con il terzo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 812 c.c., 4 e 10 r.d.l. n. 652/1939 e 23 dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR annoverato gli impianti e le attrezzature fra le componenti mobiliari. 6. Con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] rag. [OSCURATO:SOCIETA]. rileva la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, comma 1, dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la presenza, nell’atto di compravendita, della differenziazione di prezzo per le categorie dei beni mobili e di quelli immobili giustificava l’applicazione di una diversa aliquota fiscale. 7. Con il terzo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] rag. [OSCURATO:SOCIETA]. denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 812 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto applicabile l’art. 812 c.c. alla componente impiantistica. 8. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente siccome parzialmente connessi, sono infondati. Preliminarmente, va evidenziato che è vero che, in tema di imposta di registro, la cessione di azienda è tassata applicando al suo valore complessivo (o al maggior prezzo pattuito) l'aliquota più elevata fra quelle contemplate per i singoli beni che la compongono, giusta il combinato disposto di cui ali artt. 23, comma 1, e 51, commi 1 e 4, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, facendo salva la separata tassazione dei cespiti nel caso in cui sia pattuito un corrispettivo distinto. Ma è altrettanto vero che la differenziazione del prezzo tra componenti mobiliari ed immobiliari (e, quindi, ove le parti convengano il corrispettivo in relazione a ciascuno dei diritti congiuntamente trasferiti) non preclude la possibilità che l'Ufficio possa ritenere il prezzo incongruo in relazione al suo valore in comune commercio (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6716 del 02/04/2015) o qualificare diversamente, ovviamente sulla base di una motivazione congrua dal punto di vista logico-formale, i beni inquadrandoli in una differente categoria, vieppiù in un caso, come quello in esame, in cui nell’atto notarile è stata utilizzata, al fine di individuare la componente mobiliare, la generica dicitura “impianti e attrezzature” (cfr. pagg. 6-7 del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., in nota). 8.1. Ciò debitamente premesso, ai fini della risoluzione della questione giuridica, non è pertinente il richiamo a Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3018 del 12/02/2007, secondo cui « L'impianto di distribuzione di carburante costituisce un'azienda, ai sensi dell'art. 2555 cod. civ., e pertanto la cessione di esso va sottoposta all'imposta di registro, e non all'IVA, alla luce dell'art. 2, terzo comma, lettera b), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, atteso che i beni in tale ipotesi ceduti possono essere definiti "azienda" in ragione del rapporto di complementarità finalizzata alla distribuzione di carburanti, tenuta presente sia dal cedente che dal cessionario. Già il termine "impianto", infatti, da una parte individua l'insieme di apparecchi, attrezzature, congegni, collegamenti, che concorrono al medesimo scopo, e che nella loro interrelazione sono indispensabili per il conseguimento di un fine, specifico per ciascun tipo di impianto, e, dall'altro, designa, sotto il profilo dinamico, nella medesima ottica finalistica, la serie concatenata di operazioni necessarie a conferire ad un complesso le caratteristiche peculiari di funzionalità strutturale e organizzativa. Nel caso specifico dell'impianto di distribuzione di carburanti, il complesso è costituito dall'area su cui sorge la stazione di servizio, le cui componenti essenziali sono il suolo, il serbatoio interrato, le tubazioni, le pompe, le colonnine, oltre ai vani per il personale addetto e per le varie attrezzature: il tutto strutturalmente organizzato per il rifornimento di carburante agli autoveicoli, e cioè del combustibile capace di bruciare in qualsiasi motore a combustione interna, accanto alle strutture finalizzate a fornire servizi complementari all'efficiente funzionamento degli automezzi». Parimenti, non dirimente, siccome formatosi in tema di determinazione della rendita catastale degli immobili urbani, è l’orientamento a tenore del quale, ai sensi dell'art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, norma di interpretazione autentica dell'art. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, tutte le componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare ad una unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale (Cass., Sez. 6 -5, Sentenza n. 3166 del 18/02/2015). In termini generali, costituisce bene immobile qualsiasi costruzione, di qualunque materiale formata, che sia incorporata o materialmente congiunta al suolo, anche se a scopo transitorio. In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 679 del 04/03/1968 ha ritenuto bene immobile l'impianto di distribuzione di carburante costituito da chiosco in muratura e metallo e dagli apparecchi di distribuzione. Sulla scia di questa impostazione, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6840 del 14/03/2024 ha affermato che «Ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici), realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili, poiché la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando l'astratta possibilità di rimozione ed installazione in altro luogo». Il principio, per quanto enunciato con riferimento ad una differente fattispecie, è senz’altro estensibile a quella in esame. Appare necessario, invero, muovere dall'art. 4 del r.d.l. n. 652 del 1939, secondo cui si « considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo»,e dal successivo art. 5 dello stesso r.d.l. che definisce il concetto di unità immobiliare urbana prevedendo che «si considera unità immobiliare urbana ogni unità di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un proprio reddito»(vedi, altresì, artt. 33 ss., d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Nella definizione di unità immobiliare non si fa, dunque, alcun riferimento ai materiali utilizzati, né ai sistemi di assemblaggio degli stessi. Successivamente, l'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, ha evidenziato, tra l'altro, come siano da considerare unità immobiliari «anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale». Come affermato dalla Corte Costituzione nella pronunzia n. 162/2008 - la quale in materia catastale nel rilevare che tutte quelle componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale - «Proprio l'art. 812, primo comma, cod. civ., secondo cui “sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo”, prevede la possibilità di una connessione strutturale realizzata in via transitoria, ed introduce il concetto di bene immobile per incorporazione, non specificandol'esatto significato di tale ultimo termine; qualsiasi collegamento infatti è idoneo a classificare un bene quale bene immobile, essendo irrilevante la modalità di collegamento di un impianto con la struttura principale. E anzi, proprio alla luce della definizione di bene immobile contenuta nell'art. 812 cod. civ., si può concludere che la possibilità di separazione di un impianto dal suolo non esclude che esso mantenga la sua natura immobiliare; piuttosto il disposto codicistico è tale per cui tutto ciò che viene collegato al suolo in unità strutturale - qualunque sia la natura dello stabilimento - acquista natura immobiliare, come del resto affermato dalla giurisprudenza di legittimità». Tenuto conto del vizio di violazione di legge dedotto, occorre, pertanto, muovere dalla nozione di "bene immobile" dettata dall'art. 812 c.c., fondamentale al fine di individuare la concreta portata di tale definizione. E’, dunque, necessario stabilire quando si realizzi l'unione anche transitoria o l'incorporazione artificiale che costituisce il presupposto per reputare immobili, sotto il profilo giuridico, beni che tali non sono sotto il profilo strettamente naturalistico. Nell'ambito del catalogo "aperto" disposto dall'art. 812 c.c., infatti, mentre "il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua" sono ontologicamente e irreversibilmente immobili per effetto di fenomenologia naturale, tutti gli altri beni dell'elenco sono immobili in quanto siano uniti o incorporati al suolo per effetto o di fenomeno naturale o per opera dell'uomo. Sulla base dei criteri ermeneutici emersi in ambito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla distinzione tra beni mobili e immobili ai sensi dell’art. 812 c.c., appare corretto classificare gli impianti di distribuzione di grandi dimensioni (quali quelli in esame) nella categoria dei beni immobili, in quanto l’eventuale precarietà dell’elemento materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo strettamente funzionale. La messa in opera di un impianto di apprezzabili dimensioni, ivi compresa l’integrazione tra i diversi elementi, lascia, infatti, presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso è impiantato funzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinato posto, mentre la precarietà dell’ancoraggio al suolo e l’esportabilità non può in alcun modo comportare un’alterazione dell’originaria funzionalità. Nella fattispecie in esame è riconoscibile sia la connessione strutturale, essendo i ‘beni mobili’ funzionalmente necessari a quelli immobili per realizzare l’attività produttiva cui questi ultimi sono destinati, sia l’inscindibilità funzionale, atteso che, se i ‘beni mobili’ venissero separati da quelli immobili, questi ultimi perderebbero la loro funzione economica, vale a dire di entrambi i requisiti necessari per configurare un unico bene complesso destinato alla distribuzione del carburante. In quest’ottica, anche gli impianti oggetto di esame assumono senza dubbio una natura immobiliare per essere parti componente di un bene immobile. Tale ricostruzione risulta del resto conforme alla lettura dell’art. 812 c.c. sopra prospettata, in base alla quale la natura mobiliare o immobiliare di un bene va considerata - al di là della conservazione o meno della sua individualità fisica a seguito dell’immobilizzazione - essenzialmente in ragione degli interessi che sullo stesso si appuntano. Pertanto, pur non perdendo l’impianto “immobilizzato” la propria identità reale (nel senso che, rispetto all’immobile cui è unito, rimane un’entità oggettivamente distinta), la sua condizione di connessione funzionale con il suolo ne modifica la considerazione giuridica. Né rileva ad escludere l’immobilizzazione la sua reversibilità, legata all’agevole spostamento o rimozione. In definitiva, vanno considerati, ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, immobili anche gli impianti e le attrezzature (in particolare, i serbatoi, gli erogatori e le pensiline) che, per quanto in sé amovibili, risultino tuttavia strutturalmente e funzionalmente connessi con la complessiva struttura al punto da caratterizzarne ed attuarne in maniera essenziale la destinazione produttiva. 9. Con il terzo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (particolare facilità e frequenza con le quali avvenivano la sostituzione ed il ricambio degli impianti e delle attrezzature nelle stazioni di rifornimento oggetto di cessione, piena conservazione del valore e della funzionalità di tali beni anche dopo la rimozione ed incidenza, sulla complessiva parte impiantistica, della componente software), oggetto di discussione tra le parti, che avrebbero, a suo dire, dovuto indurre la CTR ad escludere gli impianti e le attrezzature dalla categoria dei beni immobili. 9.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. A ben vedere, con lo stesso la ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente sede. Inoltre, le circostanze di fatto il cui esame sarebbe stato omesso sono prive del connotato della decisività, atteso che, per quanto detto in precedenza, al fine di escludere la natura immobiliare dei beni, non rileva, di per sé, la caratteristica dell’amovibilità. Senza tralasciare che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024). 10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M rigettai ricors i ; condanna ciascuna ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.880,00 per compensi, oltre spese prenotate a d