CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 07357/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 22318-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. MILLEVOI 503, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se medesima; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrenti- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza RG 2275/2018 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude che codesta Corte voglia rigettare il ricorso. Ric. 2021 n. 22318 sez. M3 - ud. 19-01-2022 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di alcuni suoi clienti, e precisamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di competenze professionali dovute al fatto di avere svolto in favore di quest'ultime attività professionale davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], onde ottenere il risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva di alcuni terreni. 2.-11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto la competenza esclusiva del Tribunale di Messina, quale foro del consumatore che prevale su quello indicato dalla ricorrente. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza avverso tale decisione con un motivo articolato in due censure: v'è controricorso delle parti intimate. Considerato che 5.-La prima censura denuncia violazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 150 del 2011 in tema di compensi ed onorari degli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente che il foro debba essere individuato nel luogo in cui l'avvocato ha patrocinato la causa e non secondo altri criteri. Il motivo è infondato. Infatti, "nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di "consumatore", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'"intuitu personae" e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo; conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 (Cass. 21187/ 2017). Il foro del consumatore può essere derogato solo quando la prestazione sia stata resa in un giudizio riguardante l'attività professionale o imprenditoriale svolta dal cliente (Cass. 151 del 2015; Cass. 38264/ 2021). Non né il caso che ci occupa, per come risulta chiaramente dagli atti.6.-La seconda censura lamenta violazione dell'articolo 38 c.pc. 183 c.p.c.: è fondata sulla circostanza che la incompetenza non è stata rilevata d'ufficio alla prima udienza di trattazione, come avrebbe dovuto essere. 7.-11 motivo è infondato in quanto l' eccezione era stata svolta dalle parti nella prima udienza, e dunque tempestivamente, con la conseguenza che il Tribunale ha deciso su tale eccezione e non l'ha invece rilevata d'ufficio tardivamente come assume la ricorrente 8.-11 ricorso va rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Messina. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 2000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generalillt D\k cì4 )e,L01.<2&4CAAblúaàtt; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 19.1.2022 [OSCURATO:PERSONA]