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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 1986

Cassazione n. 27274/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/06/1986 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (la deduzione sulla mancata concessione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. è articolata in termini generali e senza alcun riferimento al caso concreto, laddove la motivazione del giudice di appello si spendeva nello spiegare perché per le caratteristiche del caso concreto non fosse possibile riconoscere la causa di non punibilità); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/06/1986 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (la deduzione sulla mancata concessione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. è articolata in termini generali e senza alcun riferimento al caso concreto, laddove la motivazione del giudice di appello si spendeva nello spiegare perché per le caratteristiche del caso concreto non fosse possibile riconoscere la causa di non punibilità); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.
Sentenza Cassazione n. 27274/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris