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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09305/2026

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roMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 186/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 22086/2025Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 9305/2026Data pubblicazione 13/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 26/03/2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 186/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 22086/2025Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 9305/2026Data pubblicazione 13/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 26/03/2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09305/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris