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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29040/2023

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ere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15027/2016proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 25280, depositata in data 16 dicembre 2015 e la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1166/1/14 del 7 luglio 2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 settembre2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1166/1/14 del 7 luglio 2014, che aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato la legittimità degli avvisi di accertamento Irpef, Irap e Iva per gli anni 2006 e 2007.

2. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25280, depositata il 16 dicembre 2015, aveva rigettato il ricorso rilevando che : l’Ufficio, nel suo ricorso (pag. 8) aveva ammesso che l’eccezione di nullità dell’atto per omessa sottoscrizione di un funzionario qualificato era stata dedotta dal contribuente fin dal ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguente ammissibilità della pronuncia sulla validità dell’atto; la pronuncia, peraltro, era conforme alla giurisprudenza di questa Corte in quanto l’Ufficio non aveva mai provato che chi aveva firmato avesse la nona qualifica funzionale richiesta dalla normativa, fosse cioè un funzionario della carriera direttiva, anche se non necessariamente un dirigente.

3. L'Agenzia delle Entrate , avverso il superiore provvedimento, ha proposto ricorso per revocazione con atto affidato ad un unico motivo in fase rescindente e a quattromotivi in fase rescissoria. 4.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed unico mezzo del ricorso per revocazione deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Nella pagina 8 del ricorso per cassazione non c’era nessuna ammissione che controparte avesse dedotto, fin dal ricorso di primo grado, la nullità degli avvisi per omessasottoscrizione di un funzionario qualificato; anzi si era dedotto che controparte non aveva contestato l’esistenza di una delega al firmatario degli avvisi, ma solo la nullità degli avvisi per omessa allegazione agli stessi della delega e omessa indicazionenegli avvisi degli estremi di questa; la verità del fatto era incontrastabilmente esclusa alla stregua degli atti processuali; il fatto non era stato controverso in giudizio, posto che controparte non aveva partecipato al giudizio di cassazione e il P.G. aveva chiesto l’accoglimento del ricorso; il fatto era stato erroneamente supposto dalla Corte ed era decisivo.

Sussisteva, dunque, errore revocatorio e la sentenza impugnata andava, dunque, revocata.La Corte di Cassazione aveva percepito fra le ragionidel decidere della Commissione tributaria regionale il fatto che l’Ufficio non avesse mai provato che chi aveva firmato l’atto avesse la nona qualifica funzionale richiesta dalla normativa, mentre tale frase apparteneva alla mera narrativa della controversia fatta dal giudice di appello nella sentenza; la verità del fatto risultava esclusa dagli atti di causa; il fatto non era stato controverso del giudizio, era stato erroneamente supposto ed era decisivo. 2.Con il primo motivo del ricorso per cassazione si lamenta la nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Controparte non contestava che la delegaesistesse, ma che gli avvisi erano nulli perchénon erano firmati dal capo dell’Ufficio e ad essi non era allegata la delega da parte di questo al firmatario degli avvisi, né questa era indicata nei suoi estremi.

Dunque, controparte riconduceva la nullità non alla mancanza di delega, ma al diverso fatto che essa non era allegata, né indicata (quindi, implicitamente dando per scontato che vi fosse).3.Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Laddove la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto la questione dalla stessa accolta compresa nel thema decidendidel giudizio di primo grado e, quindi, domanda non nuova e dunque ammissibile, la sentenza impugnata era nulla.

Solo con l’atto di appello si era fatta questione di nullità degli avvisi perché sottoscritti da funzionario non munito di delega del capo dell’ufficio; il motivo di gravame, dunque, integrava una ratio opponendi diversa e nuova rispetto a quella dedotta in primo grado, che era stata accolta dai giudici di secondo grado, piuttosto che essere dichiarata inammissibile ex art. 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992. 4.Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva escluso la delega con una motivazione meramente parvente, non descrivendo il contenuto dell’atto dispositivo e limitandosi a dire che il tenore letterale non conteneva delega per l’accertamento; mancava, inoltre, un qualsiasi esame circa le statuizioni assunte, nell’atto dispositivo, sui poteri del [OSCURATO:PERSONA]. 5.Con il quarto motivo si lamenta l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio del quale le parti hanno discusso in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ovvero se l’atto dispositivo 27/2011 contenesse delega da parte del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] a sottoscrivere gli accertamenti con cui si recuperavano imponibili da 200.001 euro a 1.000.000 di euro. 6.Il primo ed unico motivo del ricorso per revocazione èinammissibile. 6.1 E’ necessario premettere che l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 biscod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato.

L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. (Cass., 11 gennaio 2019, n. 442). 6.2Inoltre, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (Cass., 23 aprile 2020, n. 8051). 6.3 E’ stato pure affermato che l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass., 8 maggio 2017, n. 11202; Cass., 11 febbraio 2009, n. 3365; Cass., 26 febbraio 2008, n. 5075). 6.4 In particolare, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulta incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., 15 marzo 2023, n. 7435; Cass., 10 giugno 2021, n. 16439). 6.5In conclusione, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 cod. proc. civ., n. 4, per essere idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di questa Corte ai sensi dell'art. 391 biscod. proc. civ., non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve risolversi in un mero errore di percezione. 6.6 Ciò posto, nel caso di specie, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile con riferimento al profilo valorizzato, in quanto l'errore denunciato non è un errore di percezione, ma di valutazione.

La censurasollevata, infatti, là dove prospetta che l’Agenzia ri corrente, a pag. 8 del ricorso, non aveva mai ammesso che l’eccezione di nullità dell’atto per omessa sottoscrizione di un funzionario qualificato era stata dedotta dal contribuente fin dal ricorso introduttivo di primo grado, come invece precisato da questa Corte, nell’ordinanza oggetto di revocazione(ricavandone anche l’ammissibilità della pronuncia sulla validità dell’atto), si risolve nella prospettazione di un errore di valutazione e non di un errore percettivo.

Nello specifico, questa Corte hainterpretato, quanto evidenziato a pag. 8 del ricorso per cassazione, nel senso che il contribuente, avendo dedotto che la delega non era stata allegata e non era stata indicata, aveva lamentato sostanzialmente la nullità degli avvisi di accertamento per la mancanza di delega.E sul punto rileva lo specifico principio di diritto espresso da questa secondo cui «La pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull'esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un mero errore percettivo, ma di un'attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine all'esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha risolta affermativamente all'esito di un giudizio, di per sé incompatibile con l'errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c.».(Cass., 13 dicembre 2022, n. 36249; Cass., 31 marzo 2011 n. 7488). 7.Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per la non configurabilità del presupposto dell'errore revocatorio. 7.1 Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché la controparte non ha svolto difese. 7.2Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15027/2016proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 25280, depositata in data 16 dicembre 2015 e la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1166/1/14 del 7 luglio 2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 settembre2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1166/1/14 del 7 luglio 2014, che aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato la legittimità degli avvisi di accertamento Irpef, Irap e Iva per gli anni 2006 e 2007. 2. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25280, depositata il 16 dicembre 2015, aveva rigettato il ricorso rilevando che : l’Ufficio, nel suo ricorso (pag. 8) aveva ammesso che l’eccezione di nullità dell’atto per omessa sottoscrizione di un funzionario qualificato era stata dedotta dal contribuente fin dal ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguente ammissibilità della pronuncia sulla validità dell’atto; la pronuncia, peraltro, era conforme alla giurisprudenza di questa Corte in quanto l’Ufficio non aveva mai provato che chi aveva firmato avesse la nona qualifica funzionale richiesta dalla normativa, fosse cioè un funzionario della carriera direttiva, anche se non necessariamente un dirigente. 3. L'Agenzia delle Entrate , avverso il superiore provvedimento, ha proposto ricorso per revocazione con atto affidato ad un unico motivo in fase rescindente e a quattromotivi in fase rescissoria. 4.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed unico mezzo del ricorso per revocazione deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Nella pagina 8 del ricorso per cassazione non c’era nessuna ammissione che controparte avesse dedotto, fin dal ricorso di primo grado, la nullità degli avvisi per omessasottoscrizione di un funzionario qualificato; anzi si era dedotto che controparte non aveva contestato l’esistenza di una delega al firmatario degli avvisi, ma solo la nullità degli avvisi per omessa allegazione agli stessi della delega e omessa indicazionenegli avvisi degli estremi di questa; la verità del fatto era incontrastabilmente esclusa alla stregua degli atti processuali; il fatto non era stato controverso in giudizio, posto che controparte non aveva partecipato al giudizio di cassazione e il P.G. aveva chiesto l’accoglimento del ricorso; il fatto era stato erroneamente supposto dalla Corte ed era decisivo. Sussisteva, dunque, errore revocatorio e la sentenza impugnata andava, dunque, revocata.La Corte di Cassazione aveva percepito fra le ragionidel decidere della Commissione tributaria regionale il fatto che l’Ufficio non avesse mai provato che chi aveva firmato l’atto avesse la nona qualifica funzionale richiesta dalla normativa, mentre tale frase apparteneva alla mera narrativa della controversia fatta dal giudice di appello nella sentenza; la verità del fatto risultava esclusa dagli atti di causa; il fatto non era stato controverso del giudizio, era stato erroneamente supposto ed era decisivo. 2.Con il primo motivo del ricorso per cassazione si lamenta la nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Controparte non contestava che la delegaesistesse, ma che gli avvisi erano nulli perchénon erano firmati dal capo dell’Ufficio e ad essi non era allegata la delega da parte di questo al firmatario degli avvisi, né questa era indicata nei suoi estremi. Dunque, controparte riconduceva la nullità non alla mancanza di delega, ma al diverso fatto che essa non era allegata, né indicata (quindi, implicitamente dando per scontato che vi fosse).3.Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Laddove la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto la questione dalla stessa accolta compresa nel thema decidendidel giudizio di primo grado e, quindi, domanda non nuova e dunque ammissibile, la sentenza impugnata era nulla. Solo con l’atto di appello si era fatta questione di nullità degli avvisi perché sottoscritti da funzionario non munito di delega del capo dell’ufficio; il motivo di gravame, dunque, integrava una ratio opponendi diversa e nuova rispetto a quella dedotta in primo grado, che era stata accolta dai giudici di secondo grado, piuttosto che essere dichiarata inammissibile ex art. 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992. 4.Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva escluso la delega con una motivazione meramente parvente, non descrivendo il contenuto dell’atto dispositivo e limitandosi a dire che il tenore letterale non conteneva delega per l’accertamento; mancava, inoltre, un qualsiasi esame circa le statuizioni assunte, nell’atto dispositivo, sui poteri del [OSCURATO:PERSONA]. 5.Con il quarto motivo si lamenta l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio del quale le parti hanno discusso in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ovvero se l’atto dispositivo 27/2011 contenesse delega da parte del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] a sottoscrivere gli accertamenti con cui si recuperavano imponibili da 200.001 euro a 1.000.000 di euro. 6.Il primo ed unico motivo del ricorso per revocazione èinammissibile. 6.1 E’ necessario premettere che l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 biscod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. (Cass., 11 gennaio 2019, n. 442). 6.2Inoltre, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (Cass., 23 aprile 2020, n. 8051). 6.3 E’ stato pure affermato che l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass., 8 maggio 2017, n. 11202; Cass., 11 febbraio 2009, n. 3365; Cass., 26 febbraio 2008, n. 5075). 6.4 In particolare, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulta incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., 15 marzo 2023, n. 7435; Cass., 10 giugno 2021, n. 16439). 6.5In conclusione, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 cod. proc. civ., n. 4, per essere idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di questa Corte ai sensi dell'art. 391 biscod. proc. civ., non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve risolversi in un mero errore di percezione. 6.6 Ciò posto, nel caso di specie, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile con riferimento al profilo valorizzato, in quanto l'errore denunciato non è un errore di percezione, ma di valutazione. La censurasollevata, infatti, là dove prospetta che l’Agenzia ri corrente, a pag. 8 del ricorso, non aveva mai ammesso che l’eccezione di nullità dell’atto per omessa sottoscrizione di un funzionario qualificato era stata dedotta dal contribuente fin dal ricorso introduttivo di primo grado, come invece precisato da questa Corte, nell’ordinanza oggetto di revocazione(ricavandone anche l’ammissibilità della pronuncia sulla validità dell’atto), si risolve nella prospettazione di un errore di valutazione e non di un errore percettivo. Nello specifico, questa Corte hainterpretato, quanto evidenziato a pag. 8 del ricorso per cassazione, nel senso che il contribuente, avendo dedotto che la delega non era stata allegata e non era stata indicata, aveva lamentato sostanzialmente la nullità degli avvisi di accertamento per la mancanza di delega.E sul punto rileva lo specifico principio di diritto espresso da questa secondo cui «La pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull'esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un mero errore percettivo, ma di un'attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine all'esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha risolta affermativamente all'esito di un giudizio, di per sé incompatibile con l'errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c.».(Cass., 13 dicembre 2022, n. 36249; Cass., 31 marzo 2011 n. 7488). 7.Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per la non configurabilità del presupposto dell'errore revocatorio. 7.1 Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché la controparte non ha svolto difese. 7.2Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotaz
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