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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 42425/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art 599 bis cpp per il per il delitto di furto pluriaggravato.

Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la mancanza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto ed alla congruità della pena.

Ritenuto che questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'art 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e del sistema delle impugnazioni.

Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre c.he non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge, ipotesi che non si verifica nel caso in esame (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102).

Osservato che alla luce dei suddetti principi il ricorso, che ha proposto doglianze esorbitanti dai suindicati limiti, poiché la censura presentata si limita a dedurre genericamente la mancanza di motivazione, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento dei euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 27.6.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d.e Gregorio /t.; Dr. .1r-cljo Sa beone CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art 599 bis cpp per il per il delitto di furto pluriaggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la mancanza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto ed alla congruità della pena. Ritenuto che questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'art 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e del sistema delle impugnazioni. Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre c.he non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge, ipotesi che non si verifica nel caso in esame (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102). Osservato che alla luce dei suddetti principi il ricorso, che ha proposto doglianze esorbitanti dai suindicati limiti, poiché la censura presentata si limita a dedurre genericamente la mancanza di motivazione, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento dei euro quattromila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 27.6.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d.e Gregorio /t.; Dr. .1r-cljo Sa beone CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]
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