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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07117/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; yft R.G. 34096_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si duole della manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 256, co.2 lett. b) d.lgs. 152/2006, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata e costituito da mere doglianze in punto di fatto meramente riproduttive di argomenti già vagliati e clisattesi in sede di appello, avendo il giudice di merito fondato la responsabilità penale sulla circostanza che il ricorrente era legale rappresentante della :società, che i rifiuti rinvenuti nel terreno erano di materiale compatibile con l'attività svolta dallo stesso, nonché sulle dichiarazioni dei testi Fiori e Maragoni ai quali l'imputato dichiarò la propria disponibilità a liberare l'aerea dai rifiuti in seguito all'evidenza della situazione dei rifiuti da parte degli stessi (cfr. pag. 6), da cui ha tratto la conclusione che l'imputatOli aveva accumulati sul suo terreno avendo escluso sulla scorta del testimoniale l'alternativa prospettazione dell'accumulo da parte di terzi.

Rilevato che secondo costante giurisprudenza di questa Corte "è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice" (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; yft R.G. 34096_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si duole della manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 256, co.2 lett. b) d.lgs. 152/2006, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata e costituito da mere doglianze in punto di fatto meramente riproduttive di argomenti già vagliati e clisattesi in sede di appello, avendo il giudice di merito fondato la responsabilità penale sulla circostanza che il ricorrente era legale rappresentante della :società, che i rifiuti rinvenuti nel terreno erano di materiale compatibile con l'attività svolta dallo stesso, nonché sulle dichiarazioni dei testi Fiori e Maragoni ai quali l'imputato dichiarò la propria disponibilità a liberare l'aerea dai rifiuti in seguito all'evidenza della situazione dei rifiuti da parte degli stessi (cfr. pag. 6), da cui ha tratto la conclusione che l'imputatOli aveva accumulati sul suo terreno avendo escluso sulla scorta del testimoniale l'alternativa prospettazione dell'accumulo da parte di terzi. Rilevato che secondo costante giurisprudenza di questa Corte "è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice" (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 20
Sentenza Cassazione n. 07117/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris