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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 35157/2026

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HELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 31 marzo 2026 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del locale Tribunale con cui [OSCURATO:PERSONA] é stato ritenuto colpevole al reato di cui all'art 95 d.p.r. n. 115 del 2002 e condannato alla pena complessiva di anni uno di reclusione ed euro 309,87 di multa.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso detta sentenza proponendo un unico motivo con cui si duole della mancanza di motivazione in ordine all'istanza ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. 3.

Il ricorso é inammissibile.

Ed invero la questione dedotta non ha formato oggetto di motivo di gravame né comunque risultano depositate conclusioni scritte per il giudizio d'appello celebrato ex art. 23 bis d.l. n. 137 del 2020.

A riguardo trova applicazione il principio secondo cui é inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del principio del "tantum devolutum quantum appellatum"( Sez. 2 , n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Rv. 289470).

4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
HELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 31 marzo 2026 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del locale Tribunale con cui [OSCURATO:PERSONA] é stato ritenuto colpevole al reato di cui all'art 95 d.p.r. n. 115 del 2002 e condannato alla pena complessiva di anni uno di reclusione ed euro 309,87 di multa. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso detta sentenza proponendo un unico motivo con cui si duole della mancanza di motivazione in ordine all'istanza ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. 3. Il ricorso é inammissibile. Ed invero la questione dedotta non ha formato oggetto di motivo di gravame né comunque risultano depositate conclusioni scritte per il giudizio d'appello celebrato ex art. 23 bis d.l. n. 137 del 2020. A riguardo trova applicazione il principio secondo cui é inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del principio del "tantum devolutum quantum appellatum"( Sez. 2 , n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Rv. 289470). 4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 35157/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris