CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 19794/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo, sono inammissibili, trattandosi di accertamento di merito non illogicamente motivato e riproducendosi in questa sede le medesime doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici e adeguata motivazione, con la quale il ricorrente neppure integralmente si confronta (v. pag. 3 sentenza); Considerato che è inammissibile anche il secondo motivo, avendo la sentenza dato adeguatamente conto delle ragioni che sorreggono il potere discrezionale attribuito al giudice di merito nel valutare la sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva ex art. 53 I. 689/1981 (cfr. Sez. 7, ord. n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876), non essendo illogica la valutazione (anche) della mancata riparazione del danno derivante dal reato, a cui certamente è obbligato anche l'imputato a norma dell'art. 185 cod. pen., senza che questa Corte possa sul punto effettuare una nuova rivalutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] Gastone4ndreazza DEPOSITATO 17s1 Ci CELLERIA 19 o