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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 28470/2024

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ricorso iscritto al n. 4695/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma alla via Baracco 2, in virtù di procura su foglio separato allegato ricorso, Pec [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Anna, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma in v.le [OSCURATO:PERSONA] 99, in virtù di procura in calce al controricorso, pec [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su foglio su foglio separato allegato ricorso, pec [OSCURATO:EMAIL] Contratti e obbligazioni in genere – Prova testimoniale – Ammissibilità [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 1659/2020 della Corte d'Appello di Firenze pubblicata il 10.9.2020; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Firenze in parziale accoglimento della domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del primo dell’importo di euro 3.296,10, oltre gli interessi legali dal 2.3.2004, a fronte di una maggiore pretesa attorea per euro

9.800. La domanda del Cecchetti poggiava su una scrittura del 28.11.2003 in base alla quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla liberazione di un immobile, riconoscevano come dovuto in favore del Cecchetti e di [OSCURATO:PERSONA] l’importo di euro 18.000 ciascuno.

Relativamente alla posizione dell’attore, il saldo di euro 11.300 sarebbe stato pagato entro trenta giorni dalla liberazione del bene, provvedendo, tuttavia, a scomputare i costi per le utenze esistenti in quel momento e quello “dei precetti esecutivi”.

A fronte di versamenti asseritamente effettuati dalle convenute per euro 12.256,26, il tribunale riteneva sulla base dei testi escussi essere intervenuta la prova del pagamento per contanti di euro 6.503,90.

2. Con sentenza del 10.9.2020 la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello proposto dal Cecchetti e confermava la pronuncia di primo grado, gravando l’appellante delle spese in favore delle appellate, sulla base dei seguenti rilievi: I - l’eccezione di pagamento sollevata dalle convenute, dopo che le stesse avevano svolto diversa eccezione di compensazione, non poteva ritenersi nuova e come tale preclusa dall’art. 183 cod. proc. civ. in quanto lasciava inalterato il fatto storico, “che si sostanzia nell’avvenuta estinzione del debito, in sé e per sé non disconosciuto come dato fattuale”, e non integrava una mutatio; II - quanto alla pretesa inammissibilità della prova orale ai sensi degli artt. 2724 e 2726 cod. civ., la doglianza era infondata poiché le eccezioni al divieto della prova orale operano con riferimento ai contratti per i quali è richiesta la prova scritta (ad substantiamo ad probationem); III – quanto all’esito della prova testimoniale, esclusa la rilevanza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in quanto de relato actoris e ritenuta la genericità di quella di [OSCURATO:PERSONA], i restanti tre testi escussi (padre e fratelli di quest’ultima), avevano riferito concordemente di essere stati presenti al momento del passaggio del denaro per euro 3.803,9 (“la differenza tra euro 6.503,90 ed euro 2.700 dati a [OSCURATO:PERSONA] dalla zia [OSCURATO:PERSONA]”).

3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre il Cecchetti, sulla base di quattro motivi.

Rispondono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..

Il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è denunciato il radicale difetto di motivazione e la violazione del minimo costituzionale della motivazione in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.

Il ricorrente lamenta l’omessa indicazione nella sentenza impugnata dei fatti di causa e dei singoli passaggi processuali alla base del proposto appello, mancando i quali la corte si è sottratta al confronto specifico sui temi di indagine rendendo la motivazione “perplessa e obiettivamente incomprensibile” in quanto disancorata dallo specifico punto di censura.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Come affermato ripetutamente da questa Corte “L'art. 360, 1º comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, 1º comma, n. 6, e 369, 2º comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (v.

Cass., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; 29 ottobre 2018, n. 27415; 26 gennaio 2022, n. 2268; 31 marzo 2022, n. 10525; 26 aprile 2022, n. 13024; 21 dicembre 2022, n. 37832; 4 luglio 2023, n. 18886; 21 marzo 2024, n. 7716).

Il ricorrente non ha indicato un «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività».

1.2. A ciò deve aggiungersi che impropriamente è stato richiamato l’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. al fine di censurare l’omessa indicazione dei fatti di causa e degli snodi processuali alla base dei motivi d’appello, che, a dire del ricorrente, ha determinato una motivazione “perplessa e obiettivamente incomprensibile”.

Dati i ben noti limiti alla possibilità di dedurre in sede di legittimità il vizio motivazionale ormai inteso “come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (v.

Cass., sez. un., 8053- 8054/2014 cit.), deve escludersi che ricorra un caso di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» stante l’analisi fattuale operata dalla corte d’appello, sia pure mediante un esame diretto in sede di valutazione giuridica dei motivi d’appello, tale da rendere comunque possibile l'individuazione del thema decidendum (v.

Cass. 3 aprile 1999, n. 3282; 3 marzo 1999, n. 1771; 3 aprile 1990, n. 2711).

2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione degli artt.112 e 183 cod. proc. civ. e degli artt. 166 e 167, comma 2°, cod. proc. civ. per la tardiva modifica dell’eccezione di compensazione e, per la conseguente violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

Secondo il ricorrente, anche a volere seguire il ragionamento della corte basato sull’equiparazione tra regime delle domande e delle eccezioni e sulla ricorrenza di una emendatio, per quanto le convenute fossero intervenute proprio sul “fatto storico” frainteso dalla corte, in ogni caso l’eccezione era tardiva perché effettuata oltre la prima memoria 183, comma sesto, cod. proc. civ., fermo restando che tale memoria può servire solo alla precisazione e modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, ma non alla proposizione di nuove.

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., perché non è stata illustrata la ragione in base alla quale quanto evidenziato non sarebbe stato processualmente consentito dall’art. 183, comma sesto, n. 1, cod. proc. civ. alla luce delle originarie difese delle convenute.

A ciò s’aggiunga che non è stata specificatamente impugnata, da cui il difetto di decisività del motivo, la decisione in punto identità del fatto sostanziale del pagamento.

Non può d’altro canto sottacersi che “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: sicché è inammissibile l'impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (v.

Cass., sez. un., 9 agosto 2018, n. 20685; 25 novembre 2021, n. 36596, entrambe non massimate sul punto).

2.2. Il motivo è inammissibile, altresì, poiché non contiene alcuna denuncia del paradigma dell'articolo 2697 cod. civ., e di quello dell'articolo 115 cod. proc. civ.

In ordine alla prospettata violazione mette conto richiamare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale la violazione dell'articolo 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'articolo 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma (v.

Cass., sez. un., 5 agosto 2016, n. 16598 in motivazione; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26769; 19 agosto 2020, n. 17313).

Ciò significa che per realizzare la violazione la corte d’appello deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c., rubricato per l’appunto "valutazione delle prove" (v.

Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

2.3. Del pari, del tutto inconferente è l’invocazione dell’art. 112 cod. proc. civ. a fronte della censura relativa alla decisione da parte della corte d’appello in ordine alla contestata emendatio dell’eccezione estintiva del credito azionato.

È stato più volte affermato da questa Corte che l’omessa pronuncia è riferibile alle sole domande o alle eccezioni di merito e non anche alla mera trattazione di una questione processuale (v.

Cass. 23 giugno 2008, n. 17028).

Ad ogni modo, delle due l’una, o la rilevata questione non è stata presa in esame, o essa è stata valutata, e per questo si contesta, fermo il limite indicato nel parag. 2.1., la decisione resa.

3. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 2721, 2722, 2724 n. 2., 2725, 2726 cod. civ. e degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.; omesso rilievo di circostanza decisiva ai sensi dell’art. 360, comma primo, n., 5, cod. proc. civ. e conseguente violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

Lamenta il ricorrente che, nonostante l’eccepita inammissibilità della chiesta prova orale per dimostrare l’intervenuto pagamento, il Tribunale di Firenze aveva ritenuto ammissibile la prova applicando ex officio l’ipotesi di cui all’art. 2724, n. 2, cod. civ.

La corte d’appello ha ritenuto di tenere ferma la decisione senza rispondere allo specifico motivo d’appello, ma osservando che il problema dei limiti di cui all’art. 2724 cod. civ. afferisce ai soli contratti per i quali la forma scritta sia prevista a livello costitutivo o probatorio.

Per contro, il divieto di ricorrere alla prova testimoniale deriva dall’art. 2726 cod. civ., ma nondimeno, fermo restando che la violazione dell’art. 2721 cod. civ. era stata dedotta con l’atto di appello, per decisione delle parti il contratto azionato era “un contratto scritto” e, quindi, la prova del pagamento non poteva essere data mezzo testi.

3.1. Il motivo è infondato.

Fermo quanto detto nel parag.

1.1. a proposito della possibilità di invocare l’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. e nel parag.

2.2. in ordine alla deduzione della violazione dell’art.2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione alla questione della pretesa inammissibilità della prova orale ai sensi degli artt. 2724 e 2726 cod. civ., la corte d’appello ha rigettato la doglianza rilevando che le eccezioni al divieto della prova orale operano con riferimento ai contratti per i quali è richiesta la prova scritta (ad substantiamo ad probationem).

Il ricorrente è incorso in un erroneo sillogismo quando ha assunto come premessa maggiore che i contratti assoggettati a forma scritta non possono essere provati per testimoni e quale premessa minore il fatto che l’accordo tra le parti (nella specie) era stato redatto per iscritto, traendo la fallace conclusione che anche nel caso in esame valesse il divieto della prova orale.

Erroneamente il ricorrente pretende di estendere il divieto di ricorrere alla prova testimoniale, rispetto al quale l’art. 2724 cod. civ. individua alcune eccezioni, per il solo fatto che le parti abbiano cristallizzato in un atto scritto il contenuto dell’accordo.

Escluso che le parti abbiano pattuito la forma scritta ad probationem, non avendo il ricorrente precisato di aver formulato tale deduzione nel corso del giudizio del primo grado e di averla reiterata in sede di appello, nemmeno ricorreva una fattispecie per la quale la legge richiede la forma scritta ad substantiam (art. 1350 cod. civ.) o ad probationem (v., artt. 1742, 1846, 1888, 1919, 1928, 1967, 2556, 2581, 2596 cod. civ.).

Se ogni contratto, pur non identificandosi con essa, pone in sé un problema di forma, ossia si accompagna all’uso di una tecnica per la manifestazione dell’accordo o per l’attuazione dello scambio, non per questo, vigendo il principio della libertà della forma, il ricorso allo scritto, implica l’assoggettamento ai limiti normativamente previsti per la prova testimoniale quando la forma scritta sia prevista a livello costitutivo o per fini probatori per legge o per accordo delle stesse parti.

Nessuna delle due ipotesi ricorre invero nella vicenda esaminata dalla corte d’appello.

Da ultimo, quanto alla pretesa violazione dell’art. 2721 cod. civ., la deduzione non è conforme all’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., posto che nel motivo si fa un generico rinvio all’atto di appello così delegando questa Corte a ricercare in esso ciò che potrebbe coerenziare il generico assunto svolto.

4. Con il quarto motivo è denunciata la violazione del divieto di testimonianza del relato in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2967 cod. civ., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.

La sentenza di appello sarebbe viziata per aver avallato una testimonianza de relato actoris (così espressamente qualificata quella del Raddi marito di [OSCURATO:PERSONA]) in ordine al pagamento dell’importo di euro 2.700, posto che gli altri testi ritenuti attendibili (Riccardo, Leonardo e [OSCURATO:PERSONA]) avevano riferito solo sul pagamento di euro 3.803,9 e non dell’intero importo di euro 6.503,90 di cui alla contestata bolletta dell’Enel.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Il motivo, pur invocandolo, non contiene alcuna denuncia del paradigma dell'articolo 2697 cod. civ.

Come già detto nel parag.

2.2. la violazione dell'articolo 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (v.

Cass., sez. un., 16598/2016, in motivazione).

Analogamente, quanto alla violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. il ricorrente, comunque, deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v.

Cass., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054).

4.2. Per il resto la doglianza del ricorrente verte intorno alla verifica dell’esito delle risultanze probatorie, il cui governo, come precisa lo stesso ricorrente, compete al giudice del merito.

Sicuramente sono estranee al perimetro del giudizio di legittimità le valutazioni in ordine alla valutazione di attendibilità dei testi fatti dalla corte d’appello (v.

Cass. 18 aprile 2016, n. 7623; 2 agosto 2019, n. 20865; 9 agosto 2019, n. 21239.

Già in precedenza, Cass.30 marzo 2010, n. 7763).

Nel complesso le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono in una richiesta di revisione del giudizio di merito operato dalla corte territoriale, da ritenere preclusa in questa sede posto che il motivo di ricorso non può tradursi "in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento..." del giudice di merito, "... tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione" (v.

Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24148).

4.3. Quanto alla questione relativa alla prova del pagamento di euro 2.700 da parte di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto estraneo all’ambito di quanto provato per effetto delle dichiarazioni di Riccardo, Leonardo ed [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente omette di precisare, in violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. se e come tale profilo sia stato dedotto in sede di appello ancora una volta delegando questa Corte a ricercare in esso ciò che potrebbe dare sostanza all’assunto svolto.

5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 4695/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma alla via Baracco 2, in virtù di procura su foglio separato allegato ricorso, Pec [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Anna, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma in v.le [OSCURATO:PERSONA] 99, in virtù di procura in calce al controricorso, pec [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su foglio su foglio separato allegato ricorso, pec [OSCURATO:EMAIL] Contratti e obbligazioni in genere – Prova testimoniale – Ammissibilità [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 1659/2020 della Corte d'Appello di Firenze pubblicata il 10.9.2020; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Firenze in parziale accoglimento della domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del primo dell’importo di euro 3.296,10, oltre gli interessi legali dal 2.3.2004, a fronte di una maggiore pretesa attorea per euro 9.800. La domanda del Cecchetti poggiava su una scrittura del 28.11.2003 in base alla quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla liberazione di un immobile, riconoscevano come dovuto in favore del Cecchetti e di [OSCURATO:PERSONA] l’importo di euro 18.000 ciascuno. Relativamente alla posizione dell’attore, il saldo di euro 11.300 sarebbe stato pagato entro trenta giorni dalla liberazione del bene, provvedendo, tuttavia, a scomputare i costi per le utenze esistenti in quel momento e quello “dei precetti esecutivi”. A fronte di versamenti asseritamente effettuati dalle convenute per euro 12.256,26, il tribunale riteneva sulla base dei testi escussi essere intervenuta la prova del pagamento per contanti di euro 6.503,90. 2. Con sentenza del 10.9.2020 la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello proposto dal Cecchetti e confermava la pronuncia di primo grado, gravando l’appellante delle spese in favore delle appellate, sulla base dei seguenti rilievi: I - l’eccezione di pagamento sollevata dalle convenute, dopo che le stesse avevano svolto diversa eccezione di compensazione, non poteva ritenersi nuova e come tale preclusa dall’art. 183 cod. proc. civ. in quanto lasciava inalterato il fatto storico, “che si sostanzia nell’avvenuta estinzione del debito, in sé e per sé non disconosciuto come dato fattuale”, e non integrava una mutatio; II - quanto alla pretesa inammissibilità della prova orale ai sensi degli artt. 2724 e 2726 cod. civ., la doglianza era infondata poiché le eccezioni al divieto della prova orale operano con riferimento ai contratti per i quali è richiesta la prova scritta (ad substantiamo ad probationem); III – quanto all’esito della prova testimoniale, esclusa la rilevanza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in quanto de relato actoris e ritenuta la genericità di quella di [OSCURATO:PERSONA], i restanti tre testi escussi (padre e fratelli di quest’ultima), avevano riferito concordemente di essere stati presenti al momento del passaggio del denaro per euro 3.803,9 (“la differenza tra euro 6.503,90 ed euro 2.700 dati a [OSCURATO:PERSONA] dalla zia [OSCURATO:PERSONA]”). 3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre il Cecchetti, sulla base di quattro motivi. Rispondono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.. Il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è denunciato il radicale difetto di motivazione e la violazione del minimo costituzionale della motivazione in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta l’omessa indicazione nella sentenza impugnata dei fatti di causa e dei singoli passaggi processuali alla base del proposto appello, mancando i quali la corte si è sottratta al confronto specifico sui temi di indagine rendendo la motivazione “perplessa e obiettivamente incomprensibile” in quanto disancorata dallo specifico punto di censura. 1.1. Il motivo è inammissibile. Come affermato ripetutamente da questa Corte “L'art. 360, 1º comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, 1º comma, n. 6, e 369, 2º comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (v. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; 29 ottobre 2018, n. 27415; 26 gennaio 2022, n. 2268; 31 marzo 2022, n. 10525; 26 aprile 2022, n. 13024; 21 dicembre 2022, n. 37832; 4 luglio 2023, n. 18886; 21 marzo 2024, n. 7716). Il ricorrente non ha indicato un «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività». 1.2. A ciò deve aggiungersi che impropriamente è stato richiamato l’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. al fine di censurare l’omessa indicazione dei fatti di causa e degli snodi processuali alla base dei motivi d’appello, che, a dire del ricorrente, ha determinato una motivazione “perplessa e obiettivamente incomprensibile”. Dati i ben noti limiti alla possibilità di dedurre in sede di legittimità il vizio motivazionale ormai inteso “come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (v. Cass., sez. un., 8053- 8054/2014 cit.), deve escludersi che ricorra un caso di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» stante l’analisi fattuale operata dalla corte d’appello, sia pure mediante un esame diretto in sede di valutazione giuridica dei motivi d’appello, tale da rendere comunque possibile l'individuazione del thema decidendum (v. Cass. 3 aprile 1999, n. 3282; 3 marzo 1999, n. 1771; 3 aprile 1990, n. 2711). 2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione degli artt.112 e 183 cod. proc. civ. e degli artt. 166 e 167, comma 2°, cod. proc. civ. per la tardiva modifica dell’eccezione di compensazione e, per la conseguente violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, anche a volere seguire il ragionamento della corte basato sull’equiparazione tra regime delle domande e delle eccezioni e sulla ricorrenza di una emendatio, per quanto le convenute fossero intervenute proprio sul “fatto storico” frainteso dalla corte, in ogni caso l’eccezione era tardiva perché effettuata oltre la prima memoria 183, comma sesto, cod. proc. civ., fermo restando che tale memoria può servire solo alla precisazione e modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, ma non alla proposizione di nuove. 2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., perché non è stata illustrata la ragione in base alla quale quanto evidenziato non sarebbe stato processualmente consentito dall’art. 183, comma sesto, n. 1, cod. proc. civ. alla luce delle originarie difese delle convenute. A ciò s’aggiunga che non è stata specificatamente impugnata, da cui il difetto di decisività del motivo, la decisione in punto identità del fatto sostanziale del pagamento. Non può d’altro canto sottacersi che “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: sicché è inammissibile l'impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (v. Cass., sez. un., 9 agosto 2018, n. 20685; 25 novembre 2021, n. 36596, entrambe non massimate sul punto). 2.2. Il motivo è inammissibile, altresì, poiché non contiene alcuna denuncia del paradigma dell'articolo 2697 cod. civ., e di quello dell'articolo 115 cod. proc. civ. In ordine alla prospettata violazione mette conto richiamare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale la violazione dell'articolo 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'articolo 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma (v. Cass., sez. un., 5 agosto 2016, n. 16598 in motivazione; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26769; 19 agosto 2020, n. 17313). Ciò significa che per realizzare la violazione la corte d’appello deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c., rubricato per l’appunto "valutazione delle prove" (v. Cass. 10 giugno 2016, n. 11892). 2.3. Del pari, del tutto inconferente è l’invocazione dell’art. 112 cod. proc. civ. a fronte della censura relativa alla decisione da parte della corte d’appello in ordine alla contestata emendatio dell’eccezione estintiva del credito azionato. È stato più volte affermato da questa Corte che l’omessa pronuncia è riferibile alle sole domande o alle eccezioni di merito e non anche alla mera trattazione di una questione processuale (v. Cass. 23 giugno 2008, n. 17028). Ad ogni modo, delle due l’una, o la rilevata questione non è stata presa in esame, o essa è stata valutata, e per questo si contesta, fermo il limite indicato nel parag. 2.1., la decisione resa. 3. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 2721, 2722, 2724 n. 2., 2725, 2726 cod. civ. e degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.; omesso rilievo di circostanza decisiva ai sensi dell’art. 360, comma primo, n., 5, cod. proc. civ. e conseguente violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente che, nonostante l’eccepita inammissibilità della chiesta prova orale per dimostrare l’intervenuto pagamento, il Tribunale di Firenze aveva ritenuto ammissibile la prova applicando ex officio l’ipotesi di cui all’art. 2724, n. 2, cod. civ. La corte d’appello ha ritenuto di tenere ferma la decisione senza rispondere allo specifico motivo d’appello, ma osservando che il problema dei limiti di cui all’art. 2724 cod. civ. afferisce ai soli contratti per i quali la forma scritta sia prevista a livello costitutivo o probatorio. Per contro, il divieto di ricorrere alla prova testimoniale deriva dall’art. 2726 cod. civ., ma nondimeno, fermo restando che la violazione dell’art. 2721 cod. civ. era stata dedotta con l’atto di appello, per decisione delle parti il contratto azionato era “un contratto scritto” e, quindi, la prova del pagamento non poteva essere data mezzo testi. 3.1. Il motivo è infondato. Fermo quanto detto nel parag. 1.1. a proposito della possibilità di invocare l’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. e nel parag. 2.2. in ordine alla deduzione della violazione dell’art.2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione alla questione della pretesa inammissibilità della prova orale ai sensi degli artt. 2724 e 2726 cod. civ., la corte d’appello ha rigettato la doglianza rilevando che le eccezioni al divieto della prova orale operano con riferimento ai contratti per i quali è richiesta la prova scritta (ad substantiamo ad probationem). Il ricorrente è incorso in un erroneo sillogismo quando ha assunto come premessa maggiore che i contratti assoggettati a forma scritta non possono essere provati per testimoni e quale premessa minore il fatto che l’accordo tra le parti (nella specie) era stato redatto per iscritto, traendo la fallace conclusione che anche nel caso in esame valesse il divieto della prova orale. Erroneamente il ricorrente pretende di estendere il divieto di ricorrere alla prova testimoniale, rispetto al quale l’art. 2724 cod. civ. individua alcune eccezioni, per il solo fatto che le parti abbiano cristallizzato in un atto scritto il contenuto dell’accordo. Escluso che le parti abbiano pattuito la forma scritta ad probationem, non avendo il ricorrente precisato di aver formulato tale deduzione nel corso del giudizio del primo grado e di averla reiterata in sede di appello, nemmeno ricorreva una fattispecie per la quale la legge richiede la forma scritta ad substantiam (art. 1350 cod. civ.) o ad probationem (v., artt. 1742, 1846, 1888, 1919, 1928, 1967, 2556, 2581, 2596 cod. civ.). Se ogni contratto, pur non identificandosi con essa, pone in sé un problema di forma, ossia si accompagna all’uso di una tecnica per la manifestazione dell’accordo o per l’attuazione dello scambio, non per questo, vigendo il principio della libertà della forma, il ricorso allo scritto, implica l’assoggettamento ai limiti normativamente previsti per la prova testimoniale quando la forma scritta sia prevista a livello costitutivo o per fini probatori per legge o per accordo delle stesse parti. Nessuna delle due ipotesi ricorre invero nella vicenda esaminata dalla corte d’appello. Da ultimo, quanto alla pretesa violazione dell’art. 2721 cod. civ., la deduzione non è conforme all’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., posto che nel motivo si fa un generico rinvio all’atto di appello così delegando questa Corte a ricercare in esso ciò che potrebbe coerenziare il generico assunto svolto. 4. Con il quarto motivo è denunciata la violazione del divieto di testimonianza del relato in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2967 cod. civ., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. La sentenza di appello sarebbe viziata per aver avallato una testimonianza de relato actoris (così espressamente qualificata quella del Raddi marito di [OSCURATO:PERSONA]) in ordine al pagamento dell’importo di euro 2.700, posto che gli altri testi ritenuti attendibili (Riccardo, Leonardo e [OSCURATO:PERSONA]) avevano riferito solo sul pagamento di euro 3.803,9 e non dell’intero importo di euro 6.503,90 di cui alla contestata bolletta dell’Enel. 4.1. Il motivo è inammissibile. Il motivo, pur invocandolo, non contiene alcuna denuncia del paradigma dell'articolo 2697 cod. civ. Come già detto nel parag. 2.2. la violazione dell'articolo 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (v. Cass., sez. un., 16598/2016, in motivazione). Analogamente, quanto alla violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. il ricorrente, comunque, deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). 4.2. Per il resto la doglianza del ricorrente verte intorno alla verifica dell’esito delle risultanze probatorie, il cui governo, come precisa lo stesso ricorrente, compete al giudice del merito. Sicuramente sono estranee al perimetro del giudizio di legittimità le valutazioni in ordine alla valutazione di attendibilità dei testi fatti dalla corte d’appello (v. Cass. 18 aprile 2016, n. 7623; 2 agosto 2019, n. 20865; 9 agosto 2019, n. 21239. Già in precedenza, Cass.30 marzo 2010, n. 7763). Nel complesso le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono in una richiesta di revisione del giudizio di merito operato dalla corte territoriale, da ritenere preclusa in questa sede posto che il motivo di ricorso non può tradursi "in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento..." del giudice di merito, "... tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione" (v. Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24148). 4.3. Quanto alla questione relativa alla prova del pagamento di euro 2.700 da parte di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto estraneo all’ambito di quanto provato per effetto delle dichiarazioni di Riccardo, Leonardo ed [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente omette di precisare, in violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. se e come tale profilo sia stato dedotto in sede di appello ancora una volta delegando questa Corte a ricercare in esso ciò che potrebbe dare sostanza all’assunto svolto. 5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
Sentenza Cassazione n. 28470/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris