CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 13256/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1325/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 46 ; -controricorrente, ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6606/2019depositata il 31/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione avverso il decreto che le aveva ingiunto il pagamento di euro 7.263,69 in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in relazione a un processo di opposizione al precetto di pagamento in favore della medesima [OSCURATO:SOCIETA]. L’opponente aveva dedotto a fondamento della sua opposizione la vigenza tra le parti di una convenzione che prevedeva il pagamento degli onorari in maniera predeterminata e subordinava il pagamento dei medesimi all’incasso delle somme dovute dal debitore esecutato, procedura esecutiva che aveva dato origine al giudizio di opposizione al precetto e che non si era ancora conclusa, così che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto ad alcun compenso. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi nel giudizio di opposizione, aveva eccepito la nullità e/o l’inesistenza della convenzione, in quanto priva di sottoscrizione. Il Tribunale di Roma ha deciso l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società [OSCURATO:SOCIETA] a pagare la minore somma di euro 2.830. 2. La sentenza di primo grado è stata impugnata in via principale da [OSCURATO:SOCIETA], che ha ribadito la validità della convenzione e la conseguente inesigibilità del credito, nonché la mancata valutazione della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno subito a causa dell’azione esecutiva intrapresa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza è poi stata impugnata in via incidentale dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 6606 del 31 ottobre 2019, ha rigettato il gravame principale di [OSCURATO:SOCIETA] e ha accolto il terzo motivo del gravame incidentale di Trinchieri. 3. Avverso la sentenza d’appello la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che fa valere ricorso incidentale, nel quale contesta l’omessa pronuncia del giudice appello sul quinto motivo relativo all’errata quantificazione del compenso a lui dovuto. 4. Con atto del 9 giugno 2023 il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380- bisc.p.c., essendo inammissibili i tre motivi del ricorso principale e, conseguentemente, alla luce dell’inammissibilità del ricorso principale, essendo inefficace il ricorso incidentale. Memoria è stata depositata dal controricorrente in prossimità dell’adunanza, con la quale ha chiesto l’applicazione della condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., in misura doppia rispetto alla condanna alle spese. Memoria è stata depositata anche dalla ricorrente, che ha chiesto di rimettere alle sezioni unite la questione dell’efficacia della convenzione cui si è sopra fatto cenno, nonché di rimettere alla Corte costituzionale la questione relativa alla illegittimità costituzionale dell’art. 380-bis c.p.c., trattandosi di questione rilevante e non manifestamente infondata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ritiene che preliminare rispetto alla decisione del ricorso e del controricorso, nonché alla valutazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 380-bis c.p.c. sollevata dalla ricorrente, si ponga la questione della stessa applicazione dell’art. 380-bisalla fattispecie in esame. Ai sensi del primo comma dell’art. 380-bispuò essere formulata una proposta di definizione del giudizio ove sia ravvisata l’inammissibilità, l’improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La formulazione della proposta di definizione del giudizio è quindi possibile sia quando si è di fronte al solo ricorso principale, sia quando insieme al ricorso principale vi sia un ricorso incidentale, ma entrambi i ricorsi devono essere qualificati inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Nel caso in esame la proposta è stata formulata limitando la qualifica di inammissibilità al ricorso principale, senza esaminare il ricorso incidentale, considerando la regola di cui all’art. 334, comma 2 c.p.c., secondo la quale se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia. Si pone quindi la questione relativa alla possibilità di formulare una proposta anticipata di definizione del giudizio di cassazione qualora la declaratoria di inammissibilità concerna il solo ricorso principale ove quello incidentale sia tardivo e quindi soggetto alla ricordata regola del secondo comma dell’art. 334 c.p.c. Il caso in esame pone poi l’ulteriore questione, non pacificamente risolta da questa Corte (si vedano ad esempio, da ultimo, Cass. n. 1914/2024 e Cass. n. 4197/2023), relativa alla estensione della categoria dell’inammissibilità del ricorso all’ipotesi in cui i motivi siano inammissibili perché il provvedimento impugnato ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offra elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (art. 360-bis n. 1 c.p.c.) ovvero il motivo richieda un’indagine di fatto preclusa a questa Corte di cassazione, ma il ricorso sia di per sé ammissibile. Considerata l’importanza delle suddette questioni, il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa alla decisione della pubblica udienza della sezione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della sezione seconda