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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:C:2012:287
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62011CJ0370_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli articoli 36 e 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Imposizione discriminatoria delle plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di organismi di investimento collettivo aventi sede in Norvegia od in Islanda e non autorizzati conformemente alla direttiva 85/611/CEE.

[OSCURATO:PERSONA]

1) Mantenendo una disciplina a tenore della quale le plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di organismi di investimento collettivo, dei quali oltre il 40 % del patrimonio è investito in titoli di credito e non autorizzati conformemente alla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) non sono imponibili qualora questi organismi siano stabiliti in Belgio, mentre sono imponibili le plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di organismi siffatti aventi sede in Norvegia od in Islanda, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che incombono su di esso in forza dell’articolo 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011CJ0370_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli articoli 36 e 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Imposizione discriminatoria delle plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di organismi di investimento collettivo aventi sede in Norvegia od in Islanda e non autorizzati conformemente alla direttiva 85/611/CEE. [OSCURATO:PERSONA] 1) Mantenendo una disciplina a tenore della quale le plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di organismi di investimento collettivo, dei quali oltre il 40 % del patrimonio è investito in titoli di credito e non autorizzati conformemente alla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) non sono imponibili qualora questi organismi siano stabiliti in Belgio, mentre sono imponibili le plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di organismi siffatti aventi sede in Norvegia od in Islanda, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che incombono su di esso in forza dell’articolo 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris