CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 26077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3725-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. CPRR ND51E23F839S ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio èelettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 14. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] del Federico e [OSCURATO:PERSONA]Ilio, con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla Via F. Denza n. 20 , presso lo studio legale Tributario [OSCURATO:PERSONA]. - controrico rrente - avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila , depositata in data 11.7.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 2009 [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Sulmona il fratello [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare e dichiarare l’avvenuto trasferimento della nuda proprietà dellaquota della società “Gregori o [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e Paolo”, per un valore nominale di L. 3.000.000 (euro 1549,37), pari al 16,666% del capitale sociale, da parte di [OSCURATO:PERSONA] in suo favore, in virtù di scrittura privata datata 2 maggio 1984 con obbligo in capo a quest’ultimo di addivenire alla stipula dell’atto pubblico ricognitivo della cessione; chiese pertanto al Tribunale di pronunciare sentenza di trasferimento ex art. 2932 cod. civ. da Armando a [OSCURATO:PERSONA] della nuda proprietà della quot a pari al 16,666% del capitale sociale e per l’effetto condannare alla stipula dell’atto pubblico di trasferimento della nuda proprietà della quota. 2. Si costituì nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] il quale chiese il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale la risoluzione, o comunque ladeclaratoria di improduttiv ità di effetti , del la scrittura conclusa inter partesil 2 maggio 1984, ovvero la prescrizione di tutti i diritti derivanti dalla predetta scrittura. 3. Il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 195/2012, rigettò le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], dichiarò risolto per mutuo consenso il contratto del 2 maggio 1984. Proposto gravame da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la predetta sentenza di primo grado, la Corte di appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame, ha dichiarato il diritto di nuda proprietà del [OSCURATO:PERSONA] sulla quota della società [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un valore nominale di euro 1.549,37, pari al 16,666 del capitale sociale in virtù della scrittura privata del 2.5.1984. La corte del merito ha ritenuto che: a) l’istituto dello scioglimento permutuo consenso costituisce espressione dell’autonomia negoziale dei privati che sono pertanto liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio a prescindere anche dall’esistenza di eventuali fatti o circostanze sopravvenute impeditive o modificative dell’attuazione dell’originario regolamento di interessi, con la conseguenza che la risoluzione del contratto per mutuo consenso costituisce un’ipotesi di ritrattazione bilaterale con la conclusione di un nuovo negozio uguale e contrario a quello da risolvere; b) la risoluzione convenzionale integra infatti un contratto autonomo con il quale le stesse parti ovvero i loro eredi ne estinguono uno precedente, liberandosi del relativo vincolo, ciò presupponendo l’esistenza diun contratto precedente tra le medesime parti e la volontà negoziale di produrre effetti estintivi delle posizioni giuridiche create dal precedente contratto; c) l’effetto ripristinatorio risulta pertanto espressamente previsto per il caso di risoluzione per inadempimento anche dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali, non essendoci impedimenti ad un accordo risolutorio con effetto retroattivo di un contratto ad efficacia reale; d) mentre la forma scritta costituisce requisito necessario dei contratti risolutori del diritto di proprietà su beni immobili, la stessa forma non è richiesta né ad substantiam né ad probationemper la validità e l’efficacia di quelli di trasferimento della quota di partecipazione in società, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di quest’ultima; e) stante il principio della libertà delle forme, il contratto risolutorio non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il contratto,potendo anche risultare dalla volontà di non dare ulteriore corso ad esso, tramite la liberazione delle rispettive obbligazioni, emergente da fatti storici univoci posti in essere successivamente alla stipula e contrastanti con la volontà di mantenerlo in vita; f) nel caso di specie, il convenuto non aveva assolto l’onere probatorio in ordine al profilo relativo alla dimostrazione della volontà delle parti di produrre effetti estintivi delle posizioni giuridiche create dal contratto, volontà che pur non dovendo essere necessariamente manifestata per iscritto, avrebbe dovuto comunque risultare in modo incontestabile; g) non era condivisibile la tesi perorata dall’appellato secondo cui la volontà di risolvere il predetto contratto sarebbe stata manifestata dalle parti per verba o per facta concludentia, posto che la volontà tacita di rinunciare ad un diritto si potrebbe desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare rivelatore della sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l’inerzia, il silenzio o il ritardo nell’esercizio del diritto non costituiscono elementisufficienti, di per sé, per dedurne la volontà di rinuncia del titolare, potendo essere diversamente frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento ovvero di altra causa; h) neanche le deliberazioni societarie ovvero gli atti nei quali emergevaun assetto di quote contrastante rispetto a quello risultante sulla base della cessione, ed infine neanche la corrispondenza intercorsa tra le parti, assum evano una valenza di un’inequivoca volontà di rinunciada parte del cessionario, né tanto meno risultano incompatibili con la volontà di conservare l’assetto scaturito dalla convenzione del 1984; i) occorreva pertanto accogliere la domanda con riguardo all’accertamento dell’avvenuto trasferimento della nuda proprietà della quota in questione in capo a [OSCURATO:PERSONA]. 2. La sentenza, pubblicata il 11.7.2018 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato adue motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Osserva il ricorrente che la Corte di appello aveva ritenuto non fornita i n giudizio la prova della rinuncia tacita del cessionario agli effetti del contratto,non risultando agli atti del processo alcun documento da cui risultasse “l’univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso” ovvero una “inequivoca volontà di rinunciada parte del cessionario” ovvero ancora l’incompatibilità “con la volontà di conservare l’assetto scaturito dalla convenzione del 1984”. Evidenzia il ricorrente che tale prova documentale sarebbestata invece fornita in giudizio, e ciò con particolare riferimento alla lettera inviata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –all’epoca legale di [OSCURATO:PERSONA] – ad egli ricorrente nella quale si leggeva: “Pescara, 28 ottobre 2006 –Offerta di vendita di quota societaria –Preg.mo sig. [OSCURATO:PERSONA], per espresso incarico conferitomi dal socio sig. [OSCURATO:PERSONA], che legge per conoscenza, significo quanto segue … si ritiene di poterle formalizzare la proposta di vendita della “quota” di proprietà del mio assistito (pari al 33%) … La somma deriva dalla stima effettuata dell’immobile e dall’attribuzione di un prezzo ritenuto congruo della cessione delle quote della società che le consentirebbe di disporre del 100% delle quote societarie”. Osserva ancora il ricorrente che la dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio legale, di essere titolare solo di 1/3 del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e di voler dismettere, con tale cessione,al fratello l’intera sua partecipazione al capitale sociale, non soltanto costituirebbe prova della “univoca volontà” di non volersi avvalere del diritto di nuda proprietà di 1/6 della quota ovvero ancora della “univoca volontà di rinuncia da parte del cessionario” ma che sarebbe anche assolutamente “incompatibile con la volontà di conservare l’assetto scaturito dalla convenzione del 1984”. Evidenzia ancora il ricorrente che, qualora [OSCURATO:PERSONA] avesse ritenuto ancora efficace l’accordo del 1984, avrebbe comunque proposto al fratello di acquistare anche la nuda proprietà del sesto del capitale sociale e comunque nonavrebbe affermato che, con la cessione del suo terzo, il fratello avrebbe potuto disporre del 100% della partecipazione societaria. Sottolinea ancora il ricorrente che la lettera qui in discussione sarebbestata oggetto di discussione tra le parti (tanto ciò è vero che [OSCURATO:PERSONA] ne aveva blandamente contestato il contenuto), con ciò evidenziandosi la sicura volontà del [OSCURATO:PERSONA] di rinunciare all’accordo del 1984, come tale emergente dall’assoluta incompatibilità di tali dichiarazioni con la volontà del cedente di conservare nel proprio patrimonio 1/6 della nuda proprietà del capitale sociale. Si evidenzia pertanto l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’aver affermato che non era rinvenibile in atti alcun documento dal quale potesse emergere l’inequivoca volontà delle parti di conservare l’assetto societario scaturito dalla convenzione del 1984, errore reso evidentedal fatto che qualora la Corte di appello avesse letto e valutato la lettera del 28 ottobre 2006 avrebbe invece rinvenuto nella stessa tutti gli elementi necessari per ritenere sussistente la volontà della controparte processuale di rinunciare all’attribuzione patrimoniale dell’accordo del 1984. 1.2 Già il primo motivo è inammissibile. Sul punto occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ), l 'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introd otto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Ciò posto, risulta evidente come il ricorrente pretenda, ora, attraverso la deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la rivalutazione del contenuto documentale della lettera del 28 ottobre 2006, sopra ricordata, attraverso la sua rilettura diretta da parte del giudice di legittimità, scrutinio invece inibito a questa Corte. E ciò senza neanche enucleareil “fatto storico” del cui omesso esame si duole ora nel giudizio di legittimità e senza peraltro considerare che quest’ultimo è stato preso comunque in considerazione dalla Corte territoriale laddove quest’ultima ha ritenuto che neanche la “corrispondenza intercorsa tra le parti”o “gli atti nei quali emerge un assetto di quote contrastante rispetto a quello risultante sulla base della cessione” assumes se ro la “ valenza di una inequivoca volontà di rinuncia da parte del cessionario”(cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Come già sopra osservato, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). Del resto, la selezione del materiale probatorio utile alla formazione del convincimento giudiziale rappresenta attività processuale rientrante nella discrezionalità dei giudici del merito che, se correttamente e adeguatamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità. In realtà, il ricorrente vorrebbe rileggere gli atti istruttori, già scrutinati nei precedenti gradi di merito, innanzi a questa Corte di legittimità per avvalorare un diverso apprezzamento degli stessi, operazione che, tuttavia, non è più sindacabile in questo giudizio,diretto invece alla verifica della legittimità della decisione adottata. Ne consegue l’inammissibilità del primo motivo. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza impugnata per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ovvero per motivazione apparente. Osserva il ricorrente che - nell’affermare la C orte di appello che “la corrispondenza intercorsa tra le parti” non avrebbe assunto “la valenza di una inequivoca volontà di rinuncia da parte del cessionario, né tanto meno risultano incompatibili con la volontà di conservare l’assetto scaturito dalla convenzione del 1984” e nel ri tenere , invece , ricompresa nella detta documentazione anche la lettera del 28 ottobre 2006 ( negando implicitamente anche a quest’ultimo documento la “valenza di una inequivoca volontà di rinuncia da parte del cessionario”) - la sentenza impugnata sarebbe, allora,incorsa nel denunciato vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., trattandosi di una motivazione meramente apparente, e ciò in ragione del fatto che non sarebbe comprensibile la ragione per cui la lettera sopra ricordata non avrebbe potuto costituire la prova della rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] alla scrittura privata del 1984 e perché sarebbe stata comunque omessa la motivazione in ordine all’inefficacia probatoria della predetta lettera, inviatadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. 2.1.1 Giova ricordare che, sempre secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019). Ciò chiarito, risulta di immediata evidenza, anche sulla scorta delle considerazioni sopra svolte in relazione al primo motivo di ricorso, che, per un verso, non corrisponda al vero che la motivazione impugnata sia inesistente ovvero meramente apparente, con ciò determinando, come opinato dal ricorrente, la nullità della sentenza resa dalla Corte di appello di L’Aquila e che, per altro verso, il ricorrente pretenda ancora una volta un nuovo apprezzamento della questio facti, come tale non consentitoin questo grado di giudizio. 2.1.2 Sotto il primo profilo, non potrà sfuggire che, in realtà, la Corte territoriale, pur aderendo ad uno schemaargomentativo approntat o a canoni di sinteticità, ha comunque spiegato il suo percorso motivazionale, evidenziando, in primis, il principio generale secondo cui la volontà tacita di rinunciare ad un diritto si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare rivelatore della sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l’inerzia, il silenzio o il ritardo nell’esercizio del diritto non costituirebbero elementi sufficienti, di per sé, per dedurne la volontà di rinuncia del titolare, e,in secondo luogo, ha comunque evidenziato che tale volontà abdicativa non era evincibile, nel caso di specie, neanche tramite lo scrutinio delle deliberazioni societarie ovvero degli atti comportanti un assetto di quote contrastante rispetto a quello risultante sulla base della cessione ed infine neanche tramite l’esame della corrispondenza intercorsa tra le parti(cfr. sempre pag. 6 della sentenza impugnata ) . Si tratta di una motivazione, come detto, sintetica, ma che, tuttavia, diversamente da quanto denunciato dal ricorrente, si mostra esplicativa del percorso logico-giuridico seguito dal giudicante per addivenire alla decisione qui di nuovo contestata. 2.1.2 Sotto diverso profilo, il ricorrente vorrebbe sollecitare questa Corte, tramite la deduzione della predetta nullità della sentenza, ad una rivisitazione del merito della decisione, tramite un nuovo scrutinio diretto ad accertare la decisività della prova documentale sopra ricordata, e cioè la lettera del 28 ottobre 2006, scrutinio invece estraneo alla verifica di legittimità demandata a questa Corte. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art.13 del d.P.R. n. 115 del 2002(Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussisten