CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37271/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septffe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]=IUME ce_ c e„1-J Hz- il- ra.' udito ore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio, tramite l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, propone ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. , per denunciare l'errore di fatto ravvisato nella sentenza della Prima Sezione della Corte di cassazione, del 17 marzo 2022 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso / presentato dal medesimo D'Ambrogio avverso l'ordinanza resa l'8 giugno 2021 dalla Corte d'appello di Palermo quale giudice dell'esecuzione. Il ricorrente, come emerge dalla sentenza impugnata e dall'ordinanza della Corte d'appello, aveva chiesto che venisse riconosciuta come già espiata la pena di anni quindici e mesi due di reclusione applicata con la sentenza resa dalla Corte d'appello di Palermo il 28 febbraio 2011 (definitiva il 3 maggio 2012) essendo stata riconosciuta la continuazione tra il reati giudicati con quest'ultima sentenza e quelli di cui alla sentenza resa dalla Corte d'appello di Palermo del 16 maggio 2019 in relazione alla quale era stato emesso l'ordine di esecuzione. Tale richiesta si fondava sul presupposto che l'unicità della pena del reato continuato rimane tale anche ai fini della determinazione, in executivis, della pena da scontare. La Corte d'appello aveva respinto la richiesta osservando che la carcerazione, che la difesa aveva chiesto di imputare all'esecuzione in atto, risultava sofferta prima della consumazione dei reati di cui alla sentenza del 16 maggio 2019. Tale sentenza era stata pronunziata per reati commessi dal 5 novembre 2009 al 18 marzo 2015 (il reato associativo) e tra il 2011 e il 2013 (gli altri reati), mentre la carcerazione sofferta per la sentenza del 28 febbraio 2011 era stata espiata sino al 16 marzo 2011. Affermava poi la Corte distrettuale che i rilievi difensivi riguardanti il trattamento sanzionatorio avrebbero dovuto essere fatti valere con ricorso per Cassazione e che, pertanto, in difetto di ricorso, siffatto trattamento doveva considerarsi coperto da giudicato. La Corte di cassazione, con la sentenza qui impugnata con ricorso straordinario, ritenuto preliminarmente che la richiesta della parte avente ad oggetto la determinazione della pena da scontare era stata valutata nel merito dalla Corte d'appello e che, quindi, difettava l'interesse a impugnare l'affermata inammissibilità della stessa, ha ribadito, condividendolo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il reato continuato costituisce una particolare ipotesi di concorso di reati e va considerato unitariamente solo in relazione alla determinazione della pena» mentre, «ai fini del computo della pena da eseguire si deve considerare ciascun reato, la relativa data di consumazione e la relativa porzione di pena inflitta ed espiata». Ha quindi affermato che, «ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., vengono in rilievo solo la data di commissione del reato, cui si riferisce la condanna in esecuzione, e le date che definiscono il periodo di carcerazione sofferta sine titulo» senza che abbia rilievo la consapevolezza, da parte del reo, dell'avvenuta espiazione sine titulo. In conclusione, quindi, per la Prima Sezione di questa Corte, avendo il Giudice distrettuale applicato correttamente siffatti principi, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. 2. Il ricorrente propone ricorso straordinario articolando un unico motivo con cui lamenta l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione. Deduce che la Corte d'appello, nel rigettare l'incidente di esecuzione proposto dal D'Ambrogio, aveva omesso di appurare, nonostante la precipua censura difensiva, la corretta individuazione da parte del Giudice della cognizione del quantum di pena posto in continuazione relativo alla sentenza di condanna del 28 febbraio 2011. La Corte d'appello quale giudice dell'esecuzione si sarebbe limitata esclusivamente a ricapitolare la questione oggetto di impugnazione e avrebbe omesso di valutarla sulla base del presupposto che era intervenuto il giudicato penale. La Corte di cassazione, dunque, avrebbe fondato la propria decisione, qui impugnata, su un presupposto (quello dell'avvenuta decisione nel merito da parte della Corte distrettuale) frutto di un errore percettivo non avendo la Corte d'appello quale giudice dell'esecuzione risposto alle argomentazioni proposte con l'istanza di correzione. 3. Il ricorso straordinario proposto è inammissibile. 3.1. A norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. il ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione può essere proposto per errore materiale ed errore di fatto: il primo consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo, invece, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Non rientrano invece nel perimetro tracciato dal citato art. 625-bis gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953). In altri termini, l'errore di fatto cui si riferisce la disposizione normativa citata deve dipendere da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103, del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280 ). 3.2. Orbene, nella specie, la sentenza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso rilevando la mancanza di interesse della parte a impugnare per avere la Corte d'appello, ,quale giudice dell'esecuzione, esaminato nel merito il ricorso. Con tale decisione, la Corte di cassazione, ad avviso del ricorrente, sarebbe incorsa in un errore percettivo posto che il Giudice dell'esecuzione non aveva rilevato e corretto, come invece richiesto dal ricorrente, «l'errore della denunziata approssimativa definizione in tema di reato continuato, elidendo conseguentemente il tempo di pena espiata sine titulo». Tale censura non coglie nel segno poiché il dedotto errore, ove anche, per ipotesi, sussistente, all'evidenza non è imputabile a una mera svista della Corte di cassazione, ma a una vera e propria valutazione che ha portato al giudizio di inammissibilità. Non viene in rilievo, dunque, un errore di fatto nei termini sopra indicati, ma un (ipotetico) errore di giudizio, escluso, in quanto tale, dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01). 4. Alle suddette considerazioni consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 4000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de