CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 01805/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 16/07/2020, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 02/10/2015 con la quale il Tribunale di Firenze aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentato furto aggravato di una bicicletta e, con la recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 180 di multa. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso Per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del requisito del furto rappresentato dall'altruità della cosa, ritenuta dai giudici di merito sulla base di una mera induzione. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 56 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta idoneità dell'azione, argomentata sulla base della "sorpresa" dell'imputato e, dunque, dell'atteggiamento psicologico dello stesso. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen e vizi di motivazione, avendo la Corte di appello omesso di verificare il compendio probatorio, laddove la circostanza attenuante era stata invocata sulla base della dichiarazione del teste di polizia giudiziaria secondo cui la bicicletta poteva valere circa 100 euro. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Preliminarmente va rilevato che la notifica al ricorrente della requisitoria del Procuratore Generale è stata effettuata mi 2 novembre 2021 e dunque non rispettando il termine di cui all'art. 23, comma 8, I. n. 176/2020, ma che nulla ha dedotto la difesa sul punto. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Lungi dal far leva su una mera induzione, i giudici di merito hanno desunto l'altruità della bicicletta oggetto del tentato furto dalla condotta dell'imputato, colto nell'atto di cercare di tranciare la catena con lucchetto che assicurava la bicicletta a un palo, utilizzando un paio di pinze che, come sottolinea la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), una volta vistosi sorpreso, si affrettava a occultare all'interno di una borsa. Condotta, quella complessiva delineata dai giudici di merito, all'evidenza incompatibile con l'ipotesi alternativa dello smarrimento della chiave del lucchetto. Le censure articolate sul punto dal ricorso risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 3. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo, che fa leva su un evidente errore, posto che il riferimento della sentenza impugnata alla "sorpresa" dell'imputato intento a cercare di recidere la catena, lungi dal riferirsi a un atteggiamento psicologico, sta semplicemente a indicare la circostanza per cui l'imputato fu colto in flagranza del tentato furto. 4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato al lume del consolidato indirizzo secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (ex plurimis, Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen