CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 febbraio 2025
Cassazione n. 11681/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto rescindersi il giudicato o in subordine la restituzione nel termine per appellare la sentenza di condanna resa ai suoi danni dal Tribunale di Latina n. 494 del 2023, divenuta irrevocabile per l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore di fiducia dell'imputato, dichiarata con ordinanza del 23 novembre 2023 della Corte di appello di Roma, a sua volta confermata da questa Corte con ordinanza del 21 giugno del 2024; rilevato che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso la difesa del condannato adducendo diverse violazioni di legge riferite agli artt. 175, 581 commi 1-ter e 1-quater, 603 e 629-bis cod. proc. pen. nonché agli artt. 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali UE, art. 6 e 13 Cedu, degli artt. 3 della direttiva UE 2013/48 e 9 della direttiva UE 2016/43, 3 e 25 Cost. nonché vizio di motivazione, manifestamente illogica; ritenuto che, per quanto pacificamente emerge dalla lettura del provvedimento, dai motivi di ricorso e dagli atti trasmessi, il ricorrente, in origine dichiarato assente, è poi personalmente intervenuto nel processo di primo grado - tanto che alla udienza del 17 giugno 2021 è stata revocata la dichiarazione di assenza- e che il gravame, interposto avverso la sentenza di primo grado, è stato dichiarato inammissibile con ordinanza per la ritenuta violazione del disposto di cui all'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. all'epoca vigente (per la mancata allegazione al gravame della dichiarazione e elezione di domicilio dell'appellante); ritenuto che in ragione di quanto sopra, non essendo stato giudicato in assenza, è inconferente l'iniziativa volta ad ottenere la rescissione del giudicato che proprio sul presupposto dell'assenza si fonda e che, anche a ritenere nella specie applicabile il comma 2.1. dell'art. 175 del codice di rito - in ragione di quanto previsto dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022 che tale disposizione ha introdotto nel complessivo portato del citato art. 175-, parimenti è a dirsi della inconferenza della prospettazione giacché anche l'istituto in questione trova comunque fondamento in una condanna resa in assenza dell'imputato che chiede la restituzione del termine, aspetto nel caso, per quanto già detto, non sussistente; ritenuto, ancora, che anche a voler ricondurre l'istanza in questione alla ipotesi di cui al comma 1 del citato art. 175, ne viene comunque la inammissibilità della stessa non solo perché la difesa ha integralmente trascurato di offrire elementi attestanti la tempestività del deposito dell'istanza entro dieci giorni dal momento in cui è cessato l'impedimento ostativo (qui decorrente dalla acquisita consapevolezza delle ragioni di inammissibilità dell'appello in considerazione dell'erroneità in diritto dell'azione difensiva che ha determinato la relativa decisione pregiudiziale, anche alla luce della data di decisione di appello e della interposizione del ricorso in cassazione avverso tale decisione) ma anche per la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo, giacché, in linea con le considerazioni esposte dal provvedimento impugnato, la consolidata e di gran lunga prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini, atteso che incombe sull'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito (Sez. 3, n. 18625 del 18/4/2024, n.m.; Sez. 2 n. 19163 del 27/3/24; n.m; Sez. 5, n. 33840 del 13/04/23, n.m. , Sez. 2, n. 13803 del 10/03/2021 Rv. 281033 Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Rv. 271660 e N. 16066 del 2015, Rv. 263761); Ritenuto, infine, che la disposta trattazione della istanza in questione senza attendere l'esito della decisione di questa Corte a Sezioni Unite in relazione agli effetti determinati, sui ricorsi pendenti, dalla intervenuta abrogazione dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. non ha determinato, nel caso, anche per il devoluto di quel giudizio rispetto al perimetro della cognizione sottesa alla istanza in esame, alcuna effettiva lesione delle prerogative difensive, peraltro non puntualmente prospettata dal ricorso; Ritenuto, infine, che alla infondatezza dei motivi di ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp4e processuali. Così è deciso, 11/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] -k5e-tb? [OSCURATO:PERSONA]