CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 23860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2232/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 18 ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 574/2017 depositata il02/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda di reintegra nel possesso proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per aver parzialmente ostruito la strada denominata [OSCURATO:PERSONA] del Tassito, realizzando davanti alla sua abitazione un muretto di cemento di trenta centimetri di altezza, che aveva limitato la possibilità di passaggio su detta via ove dedusse di aver sempre transitato a piedi o in auto per accedere alla sua abitazione; oltre al restringimento della strada, [OSCURATO:PERSONA] lamentò che Col l azzo Caterina aveva sversato del materiale ed elevato un altro muretto in prossimità dell’incrocio con la stessa via vicinale ed ostruito il canale di scolo. Concesso l’interdetto, il Tribunale, in sede di merito possessorio, rigettò la domanda. La Corte d’appello, con sentenza del 2.11.2017, confermò la decisione di primo grado. La Corte di merito accertò che, ancor prima della realizzazione dei muretti, [OSCURATO:PERSONA] non esercitava il passaggio perché quell’area era destinata alla raccolta di materiale di risulta riversati da [OSCURATO:PERSONA] e dal marito, che impedivano il passaggio. La Corte trasse il proprio convincimento dalle deposizioni dei testi e ritenne che le foto prodotte dall’attrice fossero inidonee alla verifica della fondatezza della situazione di fatto antecedente lo spoglio. Irrilevante era anche la CTU che si riferiva ad altri giudizi afferenti situazioni e fatti diversi ed inammissibile era la produzione, in grado di appello, della CTP e dell’esame dei testi indicati come potenziali informatori nel procedimento cautelare ma non come testi nel corso del giudizio di merito. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso In prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso (indicato con il n.2 a pag 9 del ricorso), si deduce l’omessa, contrastante e incomprensibile motivazionecirca un punto decisivo della controversia costituito dalle fotografie, che avrebbero riprodotto la situazione dei luoghi al momento dello spoglio, e dalla CTU, che raffigurerebbe lo stato dei luoghi sia pur in altro giudizio Con il secondo motivo di ricorso (indicato con il n.3 a pag.13 del ricorso), si deduce la violazione e falsa applicazione dell’ art. 2629 c.c. ( riferimento chiaramente erroneo, dato che l’art.cit. riguarda le “operazioni in pregiudizio dei creditori” degli amministratori di società e consorzi) e l’omessa valutazione di presunzioni gravi, precise e concordanti derivanti dalla circostanza che la ricorrente fosse proprietaria frontista rispetto al luogo oggetto di causa e che, per buon senso e logica, utilizzasse tale spazio per transitarvi. Lo stato dei luoghi si ricaverebbe dalla CTU e dalla documentazione fotografica in atti, dalla quale la Corte distrettuale avrebbe dovuto desumere il fatto ignoto. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. La Corte di merito ha tratto il proprio convincimento non sulla base di un ragionamento presuntivo ma lo ha fondato sulle prove acquisite in giudizio, da cui era emerso che [OSCURATO:PERSONA] non esercitava il passaggio sull’area oggetto della richiesta di reintegra nel possesso della servitù di passaggio perché quell’area era destinata alla raccolta di materiale di risulta riversatoda Coll azzo Caterina e dal marito che impediva il passaggio. Detto convincimento era tratto dal contenuto delle deposizioni dei testi e dall’inidoneità delle foto prodotte dalla ricorrente nel fornire la prova del possesso della servitù di passaggio e dalla CTU svolta in altri giudizi afferenti situazioni e fatti diversi. La congruità della motivazione si sottrae alle censura di contraddittorietà ed insufficienza del ragionamento svolto dal giudice, che, al contrario, ha vagliato compiutamente il materiale probatorio, attribuendo rilevanza ad alcune prove piuttosto che ad altre, nell’esercizio del proprio potere di valutazione del materiale istruttorio. Con il terzo motivo di ricorso (indicato con il n.4 a pag.18 del ricorso), si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.184 bis c.p.c., oltre all’omessa valutazione della documentazione prodotta in grado d’appello, con riferimento alla querela per falsa testimonianza nei confronti di alcuni testi, alla quale era allegata una relazione di parte, idonea a dimostrare la falsità delle deposizioni, che la Corte aveva ritenuto inammissibile invece di disporre la rimessione in termini, trattandosi di documento di cui la parte avrebbe avuto la disponibilità dopo la scadenza dei termini di cui all’art.184 c.p.c . Il motivo è inammissibile. Premesso che al giudizio d’appello non è applicabile l’art.184 c.p.c. - che disciplina le preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado-ma l’art.345 c.p.c., la ricorrente avrebbe dovuto chiedere la remissione in termini mentre dallo stesso ricorso non risulta che tale richiesta sia stata avanzata. Con il quarto motivo di ricorso (indicato come n.5 a pag.20 del ricorso), si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2721 c.c. e 2724 c.c., perché non sarebbero stati ammessi i testi indicati come potenziali informatori nel giudizio cautelare. La ricorrente deduce di aver indicato nel ricorso per reintegra nel possesso il nominativo degli informatori e le circostanze sulle quali chiedeva che fossero sentiti e, nell’atto di citazione per il merito possessorio aveva reiterato i capitoli di prova indicati nel ricorso introduttivo, senza indicare altri testi poiché l’indicazione andava riferita ai nominativi indicati nel ricorso. Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di prova testimoniale poiché non erano stati indicati, nei termini di cui all’art.184 c.p.c., i testi sulle premesse dell’atto di citazione, richiamando per relationemla decisione di primo e senza considerare la struttura unitaria del giudizio possessorio. Il motivo è infondato. E’, in primo luogo erroneo il richiamo alla violazione dell’art.2721 (ammissibilità della prova testimoniale per limiti di valore) e dell’art.2724 c.c ( eccezioni al divieto) laddove la censura riguarda l’articolazione della prova testimoniale prevista dall’art.244 c.p.c. Anche volendo accedere ad una visione sostanzialistica del ricorso per cassazione, che tenga conto della natura della censura alla sentenza impugnata, le ragioni addotte per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente sono, in parte inammissibili, in parte infondate. In primo luogo, Il ricorrente richiama la decisione di primo grado ma non riporta il contenuto dell’atto d’appello se non in modo generico, rinviando alla semplice lettura delle pagg. 41 e ss. di esso, così delegando questa Corte a ricercare le censure mosse alla sentenza di primo grado mentre, ove la sentenza di appello sia motivata "per relationem" alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art.366 c.p.c., occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (Cassazione civile sez. un., 20/03/2017, n.7074). Non sussiste, inoltre, la violazione dell’art.244 c.p.c. in quanto, come correttamente affermato dalla Corte d’appello, nell’atto introduttivo del merito possessorio, l’attrice avrebbe dovuto indicare nominativamente i testi da sentire, non potendo farsi implicito riferimento agli informatori indicati nel ricorso per reintegra nel possesso. Nonostante la riforma di cui alla L. 80/2005 abbia codificato la struttura unitaria del giudizio possessorio, articolato in due fasi, ed ha reso non più eventuale, ma necessario, il merito possessorio, ciò non esclude che le caratteristiche, le finalità e le modalità di svolgimento delle due fasi siano diverse. Giova ricordare che la struttur a del procedimento possessorio si articola in un due fasi; l'una di natura sommaria, destinata all'emanazione di provvedimenti immediati; l'altra a cognizione piena, avente ad oggetto ilmerito della pretesa possessoria (Cass.N.24388/2006). Inizialmente, il regime del giudiziopossessorio era disciplinato dalla L. n.353 del 1990, che poneva i due momenti del procedimento in un rapporto di 'bifasicità necessaria, essendo allora il giudice della fase sommaria tenuto, a conclusione della stessa, a fissare comunque una successiva udienza per la prosecuzione della causa nelmerito. A partire dalla novella legislativa del 2005 con D.L. n. 35 del 2005, conv., con modif., nellaL. n.80 del 2005, il rapporto tra i due momenti della causa possessoria è caratterizzato 'da una "bifasicità" ormai soltanto eventuale, nel senso che, una volta conclusasi la fase sommaria con l'accoglimento o con la reiezione della domanda di emissione del provvedimento interdettale, la fissazione di un termine per la prosecuzione del giudizio nelmerito può far seguito all'ordinanza anzidetta, o alla decisione sul conseguente reclamo, soltanto nel caso in cui almeno una delle parti ne abbia fatto richiesta, entro il termine di cui al comma 4 dell'articolocitato' (Cass. S.U. n.26027/2013). Infatti, dalla comunicazione del provvedimento che decide sul reclamo o dell'ordinanza che accoglie o respinge la domanda possessoria, le parti dispongono del termine perentorio di 60 giorni per depositare 'l'istanza di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e di trattazione della causa ai sensi dell'art.183 c.p.c (Cass. N.4845/2012). In caso di prosecuzione nelmerito, l'ordinanza interdittale viene assorbita nella sentenza; mentre, in caso contrario, essa costituisce il provvedimento definitivo sulla controversia possessoria (Cass. N.1501/2018). La novella legislativa del 2005, pur intervenendo sulla struttura bifasica del procedimentopossessorio, non ne compromette la sostanziale unitarietà, con la conseguenza che il giudizio dimerito, ancorché eventualizzato, costituisce una prosecuzione successiva alla fase sommaria tanto che, alla conclusione della fase interdittale, la causa deve proseguire davanti al medesimo giudice per la seconda fase, quella dimerito, senza soluzione di continuità (Cass. Sez. Unite n.1984/98; Cass. n.4845/2012; Cass. 5154/2019) La struttura unitaria del giudizio possessorio si coglie anche nella possibilità del giudice del merito possessorio di utilizzare le sommarie informazioni, quali indizi liberamente valutabili, salvo il loro valore di prova testimoniale ove assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite nei rispettivi atti introduttivi ( Cassazione civile sez. II, 07/01/2016, n.107; Cassazionecivile sez. II, 21/11/2006, n.24705) La struttura unitaria del giudizio possessorio non esclude, tuttavia, che al giudizio del merito possessorio si applichino le norme del giudizio ordinario di cognizione e, conseguentemente le preclusioni da esso stabilite. In particolare, è applicabile l’art. 184 c.p.c. in ordine ai termini per l’articolazione delle prove e, quanto alla prova testimoniale la previsione dell’art.244 c.p.c. Le parti devono quindi dedurre la prova per testimoni mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata. La fase sommaria si svolge nelle forme del procedimento cautelare con istruttoria deformalizzata, potendo il giudice procedere nel modo più opportuno agli atti di istruzione, senza essere vincolato, nell’assunzione delle sommarie informazioni, dalle circostanze indicate dalle parti. L’indicazione dei testi è necessaria per consentire alle parti di eccepire eventuali incapacità a testimoniare e per articolare la prova contraria in quanto l’eventuale fase di merito, a cognizione piena, quanto ad oggetto ed istruttoria, deve svolgersi con le garanzie del processo ordinario, nel rispetto delle norme del procedimento e delle relative preclusioni. Nel caso di specie, il ricorrente aveva omesso di indicare le persone da sentire come testimoni e tale indicazione non poteva essere tratta dal ricorso possessorio, in assenza di esplicito richiamo. Ne consegua la correttezza della decisione della Corte d’appello che ha ritenuto inammissibile la prova per testi nel giudizio di primo grado perché non indicati nominativamente. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.