CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13/8/2021 del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma, in sede di rinvio a seguito di annullamento parziale da parte di questa Corte, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L'annullamento era stato disposto limitatamente alle contestazioni di cui al capo 3, relativamente agli episodi di spaccio di stupefacente: la Corte di cassazione aveva ritenuto non sufficientemente motivata l'identificazione in [OSCURATO:PERSONA] del "Vincenzo" protagonista degli episodi contestati in quel capo. Secondo il Tribunale, tale identificazione discendeva da elementi logici: in primo luogo, il collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con la consorteria facente capo ad Antonio e [OSCURATO:PERSONA] era riscontrata da numerose altre conversazioni e dalla contestazioni del delitto di cui al capo 3A; la condotta contestata in quel capo era stata consumata solo un giorno prima di quella relativa ai capi 3B e 3C. Nella conversazione del 20/11/2019, [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento ad un debito di euro 4.600 che [OSCURATO:PERSONA] aveva nei confronti di "Vincenzo" menzionando il rapporto tra "Vincenzo" e Antinozzi. In altre conversazioni, [OSCURATO:PERSONA] era ascoltato acquistare una quantità notevole di cocaina da [OSCURATO:PERSONA] per conto anche del cugino [OSCURATO:PERSONA]. In altra fase, emergeva il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come custode dello stupefacente. Secondo il Tribunale, il debito ingente di [OSCURATO:PERSONA] rendeva difficile ipotizzare che "Vincenzo" fosse un soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA], vale a dire colui che, sia prima che dopo, intratteneva rapporti di debito e credito con [OSCURATO:PERSONA], suo ex mentore e sodale. Secondo il Tribunale, sussistevano, quindi, i gravi indizi di colpevolezza con riferimento alle fattispecie in oggetto. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. Due dei tre componenti del Tribunale del riesame avevano composto il collegio che aveva adottato l'ordinanza parzialmente annullata da questa Corte. Di conseguenza, l'ordinanza deve ritenersi nulla ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. In un secondo motivo il ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. e/o dell'art. 623 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la necessità della diversa composizione del Tribunale del riesame in sede di rinvio. In un terzo motivo il ricorrente chiede rimettersi il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen. con riferimento alla composizione del Tribunale del riesame in fase di rinvio. In un quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento al reati contestati ai capi 3 lett. B) e lett. C). Era viziata la motivazione nell'individuare in [OSCURATO:PERSONA] il "Vincenzo" di cui gli interlocutori della conversazione intercettata parlavano in conseguenza del fatto che, il giorno precedente, l'indagato si era reso responsabile di un altro episodio di spaccio di stupefacenti. Per di più, nella conversazione intercettata si faceva riferimento alla rivalità tra "Vincenzo" e [OSCURATO:PERSONA] che, nell'ambito della presente indagine, risultano coindagati in quanto appartenenti alla medesima associazione per delinquere. In definitiva, non sussistevano i gravi indizi di colpevolezza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali si riporta a quanto esposto nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I primi tre motivi sono inammissibili. La giurisprudenza costante di questa Corte insegna che l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136). Infatti, per evitare la partecipazione al giudizio da parte di un giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità determinata da atti precedentemente compiuti, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge; ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilità diviene pienamente legittima, e il mancato rilievo non si riflette sulla validità degli atti dallo stesso compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da nessuna disposizione di legge (Sez. 4, n. 23160 del 06/04/2017, R., Rv. 270186). Nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia effettuato dichiarazione di ricusazione nei confronti dei due magistrati di cui si sostiene l'incompatibilità. In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma il principio secondo cui, nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (da ultimo, Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, Langella, Rv. 281039). 2. Il quarto motivo di ricorso è anch'esso inammissibile. Superando la carenza di motivazione che affliggeva l'ordinanza annullata relativamente all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come il "Vincenzo" responsabile dei delitti di cui al capo 3, il Tribunale del riesame ha esposto gli elementi logici che portano a tale identificazione: il collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con l'associazione per delinquere facente capo ad Antonio e [OSCURATO:PERSONA], suoi parenti, la consumazione di reati relativi agli stupefacenti il giorno precedente a quelli in oggetto, l'importo elevato del debito cui si faceva riferimento nella conversazione intercettata, il riferimento all'asserita rivalità tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non si tratta affatto dell'applicazione di una "logica del sospetto", come sostiene il ricorrente, ma dell'utilizzazione di indizi - primo fra tutti quello costituito dal nome della persona che vantava il credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] insieme agli altri, costituiti dagli stretti e contestuali rapporti per motivi di commercio di stupefacente posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] e Antinozzi - che indicavano come assolutamente probabile l'identificazione operata dagli inquirenti (rispetto alla quale, a quanto si comprende dal tenore del ricorso, non esiste una ipotesi alternativa, che indichi in "Vincenzo" un altro soggetto emerso dalle indagini). 3. In definitiva, il ricorrente sollecita questa Corte a non ritenere gli indizi gravi: quindi ad esprimere un giudizio di merito che si sovrapponga a quello espresso dal Tribunale; ma la Corte è chiamata soltanto a verificare se la motivazione del provvedimento sia manifestamente illogica, vizio che non ricorre nel caso in esame. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). Gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Quindi, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019, S, Rv. 27775801); esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013 - dep. 26/11/2013, Giugliano, Rv. 257499); d'altra parte, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 27/11/2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635). Essendo questa la portata del vizio denunciato, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 - dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816). In definitiva, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). ctî E 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al o pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleri