CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2023
Cassazione n. 32000/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8049 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per cassazione dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]. 1 138 / 04 / 21 depositata in data 24 / 0 9 /20 21 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: estinzionedel giudizioex L. 197/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - il contribuente, quale ditta individuale , impugnava l’ a vviso di accertamento n. THUOIS100200 per l'anno d'imposta 2013 emessodall'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Rimini enotificato il 14.09.2018 per IRPEF e relative addizionali , IRAP ed IVA anno 2013. L’avviso di accertamento aveva fatto seguito ad una segnalazione della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta circa un PVC redatto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ritenuta essere un'impresa "fantasma" o "cartiera", affermando che la stessaavrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava il contribuente; - con la pronuncia qui gravata, la CTR ha confermato la sentenza di primogrado; - ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo m otiv o di ricorso; resiste con controricorso l ’Agenzia delle Entrate; Consideratoche: - è in atti istanza ex L. n.197 del 2022 con la quale parte ricorrente ribadisce,con tale atto e senza riserva alcuna, la sua volontà di rinunciare al presente giudizio, chiedendo nel contempo che il procedimento sia sospeso sino al versamento dell’intera somma rateizzata,ossia i l 30/11/2027 data di scadenza dell’ultima rata; - pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; - le spese restano a carico di chi le ha a