Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 403/1988
ECLI:IT:COST:1988:403
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ordinanza emessa il 13 dicembre 1982 (R.O. n. 975 del 1983) la
Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto
da [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del figlio minore [OSCURATO:PERSONA],
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 Cost., dell'art. 82, secondo comma, (recte terzo) del
d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del T.U. delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato).
Secondo il giudice a quo, dal raffronto con l'art. 38 del d.P.R.
26 aprile 1957 n. 818, recante disciplina nell'ambito della
pensionistica INPS, nascerebbe il dubbio che vi sia lesione del
principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, che
postula parità di trattamenti normativi nell'identità di
situazioni.
Nel presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato chiedendo che venga dichiarata non fondata la questione di
legittimità costituzionale in quanto "non sembra che la normativa
contenuta nell'art. 82 citato possa considerarsi non sorretta dai
necessari criteri di razionalità, le quante volte tale norma si
consideri non avulsa dal peculiare sistema nel quale si trova
introdotta, ma sia ricollegata alle altre disposizioni del sistema
stesso, inteso a contemperare la posizione del singolo con le varie
esigenze di carattere generale cui si impronta".
"La riversibilità della pensione a favore dei familiari
superstiti trova indubbiamente la sua ragione d'essere nella
circostanza che, allorquando viene a mancare il lavoratore che
provvedeva al sostentamento della famiglia, alcuni componenti del
nucleo familiare rimangono privi di tali mezzi, senonché ciò non
comporta che ne discenda necessariamente in ogni caso una uniformità
di regolamentazione, ben potendo il legislatore ordinario dettare per
ciascun sistema previdenziale una peculiare disciplina in vista dei
suddetti obbiettivi; onde identificare i presupposti richiesti ad
assicurare il rispetto della ratio legis".
1. - Il giudice remittente reputa sussistere disparità ex art. 3
Cost. fra il trattamento pensionistico dei dipendenti statali e dei
pensionati INPS, in punto di spettanza del trattamento stesso ai
figli naturali giudizialmente dichiarati, nel senso che - nella prima
ipotesi - il diritto alla riversibilità è limitato a quei soggetti
nei confronti dei quali la domanda di dichiarazione giudiziale sia
anteriore alla data di morte del dante causa.
2. - Ravvisa la Corte - come del resto già affermato altre volte
- che le pensioni spettanti agli impiegati statali e quelle relative,
in genere, a personale di enti pubblici e a carico di questi ultimi,
sono soggette a discipline ben distinte da quella dell'assicurazione
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, essendo
i rispettivi sistemi previdenziali fondati su differenti condizioni
soggettive ed oggettive (sentenze n. 72 del 1986 e n. 268 del 1988).
3. - Induce ad una favorevole determinazione il rilevare peraltro
che - rispetto alla antecedente procreazione - la dichiarazione
giudiziale di paternità ovvero il riconoscimento, come è pacifico
nella giurisprudenza della Corte di cassazione, hanno contenuto
meramente dichiarativo (citata sentenza n. 268 del 1988).
Va così dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma
censurata, con la conseguente affermazione che ai figli naturali
giudizialmente dichiarati, oggetto di essa, va attribuito, quando
dovuto, il trattamento di quiescenza, senza limitazioni temporali di
sorta.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma
d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato) limitatamente alle parole "purché la domanda di
dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di
morte del dante causa".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI