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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14635/2024

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-9 PR, 2024 SENTENZA i sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Lo) il 1°/7/1954 avverso la sentenza del 14/6/2023 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia emessa il 27/9/2022 dal Tribunale della Spezia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di due anni di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione il Parenti, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione della norma contestata.

La Corte di appello avrebbe confermato la condanna senza considerare che il ricorrente avrebbe svolto soltanto le funzioni di generai contractor, senza occuparsi di profili contabili o della presentazione delle dichiarazioni; nella sentenza, peraltro, si affermerebbe più volte che la Eracle società consortile (di seguito, Eracle) avrebbe intrattenuto rapporti commerciali con la SG [OSCURATO:PERSONA] (SG), sebbene questo non fosse mai accaduto; la prima, infatti, avrebbe ricevuto fatture esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] (Spezia).

La pronuncia, inoltre, non darebbe conto del dolo specifico richiesto per il reato, indicando soltanto meri indizi e non considerando, inoltre, che il periodo d'imposta 2013 - compreso tra i due oggetto di contestazione - sarebbe rimasto estraneo al giudizio, a conferma dell'assenza di dolo; - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 158 cod. pen., con riguardo al capo B).

La Corte di appello non avrebbe dichiarato estinto per prescrizione il reato, sebbene ne fossero già maturati i termini; - mancata assunzione di prova decisiva.

Si contesta la motivazione con la quale sarebbe stata rigettata la richiesta di assunzione dei contratti di appalto stipulati tra Eracle e soggetti terzi, che avrebbero consentito di provare l'esistenza dei lavori commissionati alla prima, la regolarità degli appalti ricevuti e la corretta operatività del ricorrente nella qualifica già indicata.

Questa lacuna avrebbe determinato un notevole pregiudizio per la difesa, facendo mancare un elemento significativo a riprova dell'innocenza dell'imputato; l'assenza di questi contratti, dunque, avrebbe impedito di dimostrare che nessuna inesistenza oggettiva poteva riscontrarsi nel caso di specie; - inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen.

La Corte di appello avrebbe confermato la condanna con mere congetture e senza compiere una verifica di quanto ipotizzato, specie con riguardo ai rapporti tra SG e Spezia relativi a contratti effettivamente eseguiti, come confermato dalla mancata revoca degli appalti.

Quanto dichiarato dal teste Grammatica, peraltro, non integrerebbe un indizio grave, preciso e concordante, così come costituirebbero solo ipotesi le affermazioni sull'effettivo potere di spesa in capo al ricorrente; - in forza di tutto quanto precede, si lamentano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione quanto alle doglianze di appello.[OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; le censure in punto di responsabilità, peraltro, possono essere trattate in modo congiunto, risultandone comune il fondamento.

4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, il ricorso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.

Il che, come riportato, non è consentito.

5. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile, anche alla luce della decisione di primo grado, alla quale l'altra si lega in stretto nesso argomentativo, come doppia conforme.

6. I Giudici del merito, infatti, hanno evidenziato l'inesistenza oggettiva delle operazioni indicate nelle fatture di cui ai capi B) e C) poi portate in dichiarazione da "Eracle", desunta da plurimi ed oggettivi elementi emersi dall'istruttoria (diffusamente riportata nella sentenza del Tribunale).

6.1. In particolare, quanto al rapporto tra le tre società, queste erano risultate strettamente connesse, nel senso che - come da ampia prova testimoniale - la struttura gestionale ed organizzativa di Eracle era emersa solo formalmente separata da quella propria di "S.G." e di "Spezia" (al punto che, a partire dal 2012, la sede legale della prima era stata trasferita allo stesso indirizzo di quella della "Spezia").

A conferma di ciò, era risultato che neppure i dipendenti erano a conoscenza della società per la quale effettivamente lavoravano, in quanto, pur pensando che questa fosse Eracle, si erano visti consegnare buste paga emesse dalle altre due cooperative; queste ultime, peraltro, risultavano amministrate da meri prestanome, come diffusamente riportato alla pag. 4 della sentenza di primo grado e non contestato nel ricorso.

6.2. Di seguito, le sentenze hanno evidenziato gli elementi sintomatici della inesistenza delle operazioni fatturate di cui ai capi B) e C).

Al riguardo, già il Tribunale, confermato in appello, aveva sottolineato che le stesse fatture avevano ad oggetto prestazioni generiche (come da pag. 6) e relative a servizi che esulavano del tutto dall'oggetto sociale dell'emittente "Spezia"; tra queste, lavori edili o servizi di pulizia, che infatti tutti i dipendenti escussi negavano di aver mai compiuto.

Ancora, nel corso degli accertamenti non era stato rinvenuto alcun contratto di appalto sottoscritto da "Eracle" e "Spezia", né era stato prodotto dalla difesa; ebbene, le sentenze hanno efficacemente affermato al riguardo che, in mancanza di documentazione idonea a giustificare le operazioni sottese alla fatturazione eseguita da "Spezia" all'indirizzo dell'altra, appariva del tutto immotivata l'emissione delle fatture medesime, e dunque finalizzata esclusivamente ad abbattere il reddito imponibile di "Eracle".

Ancora nella medesima ottica, la "Spezia" non risultava aver presentato le dichiarazioni annue relative alle imposte dirette e indirette, al pari, peraltro, della "S.G."; la stessa "Spezia", ancora, evidenziava costi sostenuti invero fittizi, finalizzati a compensare i servizi resi da "S.G." che, a sua volta, era risultata non aver mai presentato alcuna dichiarazione e non aver sostenuto costi per la retribuzione di collaboratori o dipendenti, tali da giustificare un volume d'affari pari a 1,2 milioni di euro.

Nel senso della contestazione, infine, le sentenze hanno evidenziato le dichiarazioni della teste Grammatica, risultata pienamente attendibile con giudizio che non può essere superato dalle considerazioni difensive sul punto (di cui al quarto motivo), secondo le quali tali parole non integrerebbero indizi gravi, precisi e concordanti.

6.3. In forza di queste considerazioni, i Giudici del merito - con argomento solido e privo di illogicità manifesta, non certo con mere congetture - hanno quindi confermato la responsabilità del Parenti con riguardo alle violazioni dell'art. 2, d.

Igs. n. 74 del 2000.

L'elemento soggettivo del reato, nei termini del dolo specifico, è stato riscontrato alla luce dell'elevatissimo numero di fatture emesse e contabilizzate per ciascuna annualità, a significare una condotta evidentemente ripetuta ed il cui unico scopo doveva essere rinvenuto nella evasione fiscale.

A tale riguardo, peraltro, non possono qui valere le considerazioni del primo motivo di ricorso, secondo cui l'imputato avrebbe svolto la sola funzione di generai contractor, privo di qualunque operatività in ambito contabile; l'affermazione - peraltro di puro merito, dunque inammissibile in questa sede - trascura infatti la carica di legale rappresentante che il Parenti rivestiva in "Eracle", con conseguenti doveri di vigilanza e controllo.

6.4. Altrettanto fondate su argomenti di merito, dunque inammissibili, sono poi le ulteriori considerazioni difensive circa i rapporti tra la società e le altre due cooperative, in particolare con "S.G".

Così come è generica, ancora, l'affermazione secondo cui i testimoni escussi sarebbero soltanto una minima percentuale dei lavoratori che avevano prestato la propria attività, che ben avrebbero potuto confermare l'esecuzione di interventi per come fatturati.

6.5. Negli stessi termini, risulta poi manifestamente infondata anche la terza censura, che lamenta la mancata assunzione dei contratti stipulati tra "Eracle" e soggetti terzi, intesi come prova decisiva.

Come correttamente affermato dalla Corte di appello, infatti, la contestazione mossa al ricorrente non riguarda l'eventuale fittizietà dei lavori svolti per eseguire gli appalti né i rapporti tra "Eracle" e i committenti, ma soltanto quelli - interni - tra la stessa e le due cooperative citate, ed in particolare l'emittente "Spezia".

D'altronde, quando già il primo Giudice riscontrava la mancata esibizione di contratti, si riferiva non a quelli tra "Eracle" ed i propri committenti, ma a quelli relativi alle prestazioni poi oggetto delle fatture in esame.

7. Infine, risulta manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del capo B) prima della sentenza di appello.

7.1. Il d.l. n. 148 del 2011 ha introdotto il comma 1 -bis nell'art. 17, d. lgs. n. 74 del 2000, così stabilendo che i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello stesso decreto sono elevati di un terzo.

Ne consegue che il reato di cui al capo B), contestato al 6/9/2013, non era prescritto alla data della sentenza impugnata, il 14/6/2023, maturando tale termine solo il 6/9/2023, senza considerare eventuali sospensioni.

8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza della prescrizione nelle more maturata.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-9 PR, 2024 SENTENZA i sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Lo) il 1°/7/1954 avverso la sentenza del 14/6/2023 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia emessa il 27/9/2022 dal Tribunale della Spezia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di due anni di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione il Parenti, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione della norma contestata. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna senza considerare che il ricorrente avrebbe svolto soltanto le funzioni di generai contractor, senza occuparsi di profili contabili o della presentazione delle dichiarazioni; nella sentenza, peraltro, si affermerebbe più volte che la Eracle società consortile (di seguito, Eracle) avrebbe intrattenuto rapporti commerciali con la SG [OSCURATO:PERSONA] (SG), sebbene questo non fosse mai accaduto; la prima, infatti, avrebbe ricevuto fatture esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] (Spezia). La pronuncia, inoltre, non darebbe conto del dolo specifico richiesto per il reato, indicando soltanto meri indizi e non considerando, inoltre, che il periodo d'imposta 2013 - compreso tra i due oggetto di contestazione - sarebbe rimasto estraneo al giudizio, a conferma dell'assenza di dolo; - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 158 cod. pen., con riguardo al capo B). La Corte di appello non avrebbe dichiarato estinto per prescrizione il reato, sebbene ne fossero già maturati i termini; - mancata assunzione di prova decisiva. Si contesta la motivazione con la quale sarebbe stata rigettata la richiesta di assunzione dei contratti di appalto stipulati tra Eracle e soggetti terzi, che avrebbero consentito di provare l'esistenza dei lavori commissionati alla prima, la regolarità degli appalti ricevuti e la corretta operatività del ricorrente nella qualifica già indicata. Questa lacuna avrebbe determinato un notevole pregiudizio per la difesa, facendo mancare un elemento significativo a riprova dell'innocenza dell'imputato; l'assenza di questi contratti, dunque, avrebbe impedito di dimostrare che nessuna inesistenza oggettiva poteva riscontrarsi nel caso di specie; - inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna con mere congetture e senza compiere una verifica di quanto ipotizzato, specie con riguardo ai rapporti tra SG e Spezia relativi a contratti effettivamente eseguiti, come confermato dalla mancata revoca degli appalti. Quanto dichiarato dal teste Grammatica, peraltro, non integrerebbe un indizio grave, preciso e concordante, così come costituirebbero solo ipotesi le affermazioni sull'effettivo potere di spesa in capo al ricorrente; - in forza di tutto quanto precede, si lamentano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione quanto alle doglianze di appello.[OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; le censure in punto di responsabilità, peraltro, possono essere trattate in modo congiunto, risultandone comune il fondamento. 4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, il ricorso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 5. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile, anche alla luce della decisione di primo grado, alla quale l'altra si lega in stretto nesso argomentativo, come doppia conforme. 6. I Giudici del merito, infatti, hanno evidenziato l'inesistenza oggettiva delle operazioni indicate nelle fatture di cui ai capi B) e C) poi portate in dichiarazione da "Eracle", desunta da plurimi ed oggettivi elementi emersi dall'istruttoria (diffusamente riportata nella sentenza del Tribunale). 6.1. In particolare, quanto al rapporto tra le tre società, queste erano risultate strettamente connesse, nel senso che - come da ampia prova testimoniale - la struttura gestionale ed organizzativa di Eracle era emersa solo formalmente separata da quella propria di "S.G." e di "Spezia" (al punto che, a partire dal 2012, la sede legale della prima era stata trasferita allo stesso indirizzo di quella della "Spezia"). A conferma di ciò, era risultato che neppure i dipendenti erano a conoscenza della società per la quale effettivamente lavoravano, in quanto, pur pensando che questa fosse Eracle, si erano visti consegnare buste paga emesse dalle altre due cooperative; queste ultime, peraltro, risultavano amministrate da meri prestanome, come diffusamente riportato alla pag. 4 della sentenza di primo grado e non contestato nel ricorso. 6.2. Di seguito, le sentenze hanno evidenziato gli elementi sintomatici della inesistenza delle operazioni fatturate di cui ai capi B) e C). Al riguardo, già il Tribunale, confermato in appello, aveva sottolineato che le stesse fatture avevano ad oggetto prestazioni generiche (come da pag. 6) e relative a servizi che esulavano del tutto dall'oggetto sociale dell'emittente "Spezia"; tra queste, lavori edili o servizi di pulizia, che infatti tutti i dipendenti escussi negavano di aver mai compiuto. Ancora, nel corso degli accertamenti non era stato rinvenuto alcun contratto di appalto sottoscritto da "Eracle" e "Spezia", né era stato prodotto dalla difesa; ebbene, le sentenze hanno efficacemente affermato al riguardo che, in mancanza di documentazione idonea a giustificare le operazioni sottese alla fatturazione eseguita da "Spezia" all'indirizzo dell'altra, appariva del tutto immotivata l'emissione delle fatture medesime, e dunque finalizzata esclusivamente ad abbattere il reddito imponibile di "Eracle". Ancora nella medesima ottica, la "Spezia" non risultava aver presentato le dichiarazioni annue relative alle imposte dirette e indirette, al pari, peraltro, della "S.G."; la stessa "Spezia", ancora, evidenziava costi sostenuti invero fittizi, finalizzati a compensare i servizi resi da "S.G." che, a sua volta, era risultata non aver mai presentato alcuna dichiarazione e non aver sostenuto costi per la retribuzione di collaboratori o dipendenti, tali da giustificare un volume d'affari pari a 1,2 milioni di euro. Nel senso della contestazione, infine, le sentenze hanno evidenziato le dichiarazioni della teste Grammatica, risultata pienamente attendibile con giudizio che non può essere superato dalle considerazioni difensive sul punto (di cui al quarto motivo), secondo le quali tali parole non integrerebbero indizi gravi, precisi e concordanti. 6.3. In forza di queste considerazioni, i Giudici del merito - con argomento solido e privo di illogicità manifesta, non certo con mere congetture - hanno quindi confermato la responsabilità del Parenti con riguardo alle violazioni dell'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000. L'elemento soggettivo del reato, nei termini del dolo specifico, è stato riscontrato alla luce dell'elevatissimo numero di fatture emesse e contabilizzate per ciascuna annualità, a significare una condotta evidentemente ripetuta ed il cui unico scopo doveva essere rinvenuto nella evasione fiscale. A tale riguardo, peraltro, non possono qui valere le considerazioni del primo motivo di ricorso, secondo cui l'imputato avrebbe svolto la sola funzione di generai contractor, privo di qualunque operatività in ambito contabile; l'affermazione - peraltro di puro merito, dunque inammissibile in questa sede - trascura infatti la carica di legale rappresentante che il Parenti rivestiva in "Eracle", con conseguenti doveri di vigilanza e controllo. 6.4. Altrettanto fondate su argomenti di merito, dunque inammissibili, sono poi le ulteriori considerazioni difensive circa i rapporti tra la società e le altre due cooperative, in particolare con "S.G". Così come è generica, ancora, l'affermazione secondo cui i testimoni escussi sarebbero soltanto una minima percentuale dei lavoratori che avevano prestato la propria attività, che ben avrebbero potuto confermare l'esecuzione di interventi per come fatturati. 6.5. Negli stessi termini, risulta poi manifestamente infondata anche la terza censura, che lamenta la mancata assunzione dei contratti stipulati tra "Eracle" e soggetti terzi, intesi come prova decisiva. Come correttamente affermato dalla Corte di appello, infatti, la contestazione mossa al ricorrente non riguarda l'eventuale fittizietà dei lavori svolti per eseguire gli appalti né i rapporti tra "Eracle" e i committenti, ma soltanto quelli - interni - tra la stessa e le due cooperative citate, ed in particolare l'emittente "Spezia". D'altronde, quando già il primo Giudice riscontrava la mancata esibizione di contratti, si riferiva non a quelli tra "Eracle" ed i propri committenti, ma a quelli relativi alle prestazioni poi oggetto delle fatture in esame. 7. Infine, risulta manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del capo B) prima della sentenza di appello. 7.1. Il d.l. n. 148 del 2011 ha introdotto il comma 1 -bis nell'art. 17, d. lgs. n. 74 del 2000, così stabilendo che i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello stesso decreto sono elevati di un terzo. Ne consegue che il reato di cui al capo B), contestato al 6/9/2013, non era prescritto alla data della sentenza impugnata, il 14/6/2023, maturando tale termine solo il 6/9/2023, senza considerare eventuali sospensioni. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza della prescrizione nelle more maturata. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu