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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35960/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli del 30 ottobre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni aggravate e, esclusa l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.1 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'appello e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti con i quali l'odierno ricorrente mostra di non volersi confrontare (si vedano pagg. 5 e 6 della motivazione della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, atteso che la Corte territoriale evidenzia, a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'assenza di sentimenti di rammarico e resipiscenza per quanto accaduto; - che stante l'inammissibilità del ricorso, non rileva la prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza di appello, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli del 30 ottobre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni aggravate e, esclusa l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.1 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'appello e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti con i quali l'odierno ricorrente mostra di non volersi confrontare (si vedano pagg. 5 e 6 della motivazione della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, atteso che la Corte territoriale evidenzia, a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'assenza di sentimenti di rammarico e resipiscenza per quanto accaduto; - che stante l'inammissibilità del ricorso, non rileva la prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza di appello, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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