CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 gennaio 2026
Cassazione n. 00283/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 3582/2025 depositata il31/1/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. D.G. , Q.H. , inproprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul minoreM.P. B.J. e U.H.convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Roma il Ministero dell’InternoOscuramento disposto Numero registro generale 4892/2025Numero sezionale 4429/2025Numero di raccolta generale 283/2026Data pubblicazione 06/01/2026onde veder accertata la propria cittadinanza italiana dalla nascita, pereffetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da K.B.[...] , cittadino italiano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Brasile) il 17 dicembre1949.2. Il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 31 gennaio 2025,rilevava che l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206, avevaaggiunto all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, un periodoche stabiliva che «quando l'attore risiede all'estero le controversie diaccertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendoriguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadiniitaliani».Osservava che questa disposizione aveva individuato un nuovo criterio dicollegamento al fine di determinare la competenza territoriale delle sezionispecializzate in materia di cittadinanza iure sanguinis, in aggiunta a quellodella dimora del ricorrente, evidentemente inapplicabile nel caso in cui ilricorrente risieda fuori dal territorio nazionale.Pertanto, una volta constatato che nell’atto introduttivo era stato indicatoche l’ascendente da cui i ricorrenti affermavano di avere mutuato lacittadinanza aveva avuto i propri natali in Brasile, ma il suo atto di nascitaera stato trascritto presso il Comune di Luogo_2Comune ricompreso nel territorio di competenza della sezione specializzataper l’immigrazione e la libera circolazione dei cittadini europei presso ilTribunale di Venezia, dichiarava la propria incompetenza territoriale, infavore di quella di quest’ultimo ufficio giudiziario.3. D.G. , Q.H. , anchenella qualità sopra indicata, B.J. e U.H.hanno proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42cod. proc. civ. prospettando due motivi di doglianza.L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.Oscuramento disposto Numero registro generale 4892/2025Numero sezionale 4429/2025Numero di raccolta generale 283/2026Data pubblicazione 06/01/2026Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380-tercod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 25 cod. proc. civ., 6 e 7 R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, in quanto il giudice del foro erariale per la domanda di riconoscimentodella cittadinanza italiana iure sanguinis ha dichiarato la propriaincompetenza territoriale in favore del foro locale, rappresentato daltribunale del luogo di trascrizione del certificato di nascita del dante causa,malgrado il foro erariale debba continuare a venire considerato quale foroalternativo e concorrente, rispetto a quello legato alla residenza o al luogodi nascita del dante causa, non essendo intervenuta alcuna disposizionenormativa in deroga che ne escluda espressamente l’applicazione.Il richiedente la cittadinanza ha così la scelta tra il foro speciale e quellogenerale.Il Tribunale di Roma, quale giudice del foro generale della PubblicaAmministrazione, ha perciò errato nel dichiararsi incompetente in favore delTribunale di Venezia, considerato, invece, competente in virtù del legamecon il dante causa dei ricorrenti, tenuto conto del carattere alternativo enon prevalente di un foro sull’altro.4.2 Il secondo mezzo, nel lamentare la violazione e falsa applicazionedell’art. 4, comma 5, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito conmodificazioni dalla l. 13 aprile 2017, n. 46, novellato dall’art. 1, commi 36e 37, l. 26 novembre 2021, n. 206, censura la scelta del giudice di meritodi considerare sullo stesso piano, ai fini della competenza funzionale, illuogo di nascita del dante causa italiano con il luogo di trascrizione dell’attodi nascita del cittadino nato all’estero, senza ritenere il foro erariale, se nonalternativo, quanto meno residuale in caso di mancata applicazione delledisposizioni speciali citate.Oscuramento disposto Numero registro generale 4892/2025Numero sezionale 4429/2025Numero di raccolta generale 283/2026Data pubblicazione 06/01/2026I ricorrenti sostengono, in particolare, che nel caso in cui il Comune dinascita sia all’estero non è possibile ritenere applicabile il criterio dicompetenza territoriale previsto dell’art. 4, comma 5, d.l. 17 febbraio 2017,n. 13, non c’è alcuna alternatività o concorrenza nella scelta del forocompetente e la competenza deve essere devoluta al foro di Roma, qualeforo generale della [OSCURATO:PERSONA] ex art. 25 cod. proc. civ.5. La competenza territoriale deve essere attribuita al Tribunale diVenezia, stante l’infondatezza di ambedue i motivi presentati.5.1 L’art. 3, comma 2, d.l. 13/2017 stabilisce che «le sezioni specializzatesono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dellostato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana».L’art. 4, comma 5, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazionidalla l. 13 aprile 2017, n. 46, nel testo risultante dalle modifiche introdottedall’art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206, prevede che «lecontroversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo ilcriterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha ladimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamentodello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo alcomune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».5.2 Questa Corte ha da tempo chiarito che la disciplina del foro erarialeviene derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore, ognivolta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territoriosulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dallaregola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa (cfr. Cass.,Sez. U., 18036/2008).La norma in materia di attribuzione della competenza per le controversie inmateria di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanzaitaliana costituisce, all’evidenza, una deroga alla regola del foro erariale,perché individua quale unico criterio determinante non il luogo dove ha sedel’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbeOscuramento disposto Numero registro generale 4892/2025Numero sezionale 4429/2025Numero di raccolta generale 283/2026Data pubblicazione 06/01/2026competente secondo le norme ordinarie, bensì il luogo di più strettocollegamento con l’attore sul territorio nazionale e dunque quello ove eglidimori oppure, in caso di residenza all’estero, il Comune di nascita delpadre, della madre o dell'avo cittadini italiani.Si tratta, nella sostanza, del giudice di maggiore prossimità, comeopportunamente sottolinea il Procuratore Generale, fra l’attore e il Paese dicui egli rivendica (o disconosce) la cittadinanza, individuato in quello delluogo di dimora o, in subordine, del luogo di nascita del genitore da cui eglivanti di aver acquistato la cittadinanza oppure, in ulteriore subordine, delluogo di nascita dell’avo a cui la cittadinanza italiana viene fatta risalire.È evidente che un simile criterio risulta affatto diverso ed incompatibile conquello del foro erariale, che muove da tutt’altri presupposti, dovendosi cosìescludere che il foro di cui all’art. 4, comma 5, d.l. 13/2017 sia alternativocon quello erariale.5.3 Deve, parimenti, essere escluso che l’art. 25 cod. proc. civ. possacostituire anche solo un criterio residuale di determinazione dellacompetenza territoriale per le controversie in materia di cittadinanza.Infatti, è lo stesso tenore della norma a individuare il criterio residuale nelcaso in cui il genitore dell’attore cittadino non sia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], stabilendoche si debba avere riguardo “al comune di nascita” “dell'avo” cittadinoitaliano.La norma acquista un senso al fine di individuare il Comune di nascita sulterritorio nazionale, nella prospettiva interpretativa appena illustrata,solamente intendendo per avo cittadino italiano quello fra gli ascendenti cheper ultimo sia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], allora, risalire nella linea di discendenza iure sanguinisItalia al fine di stabilire la competenza sulla base del suo Comune di nascita.Il che è proprio quanto fatto dal Tribunale di Roma, che, dopo aver presoOscuramento disposto Numero registro generale 4892/2025Numero sezionale 4429/2025Numero di raccolta generale 283/2026Data pubblicazione 06/01/2026K.B. , cittadino italiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], haaccertato che l’atto di nascita di quest’ultimo era stato trascritto presso ilComune di Luogo_2In questo modo, infatti, il tribunale ha implicitamente individuato quelComune quale luogo di nascita dell’avo che aveva trasmesso la cittadinanzaiure sanguinis allo stesso K.B. , posto che, ai sensidell’art. 17 comma 1, d.P.R. 396/2000, l'autorità diplomatica o consolaretrasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativial cittadino italiano formati all'estero, nel caso in cui questi sia nato eresidente all'estero, all'ufficiale dello stato civile del Comune di nascita o diresidenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno.6. In conclusione, deve essere dichiarata la competenza per territorioinderogabile del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia diimmigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadinidell'Unione europea.La decisione sulle spese, ivi comprese quelle del regolamento, è riservataal giudizio di merito. P.Q.MLa Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Venezia,sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionalee libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, dinanzi alla qualerimette le parti.Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025.La Presidente