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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16356/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la richiesta di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di LEGROTTAGLIE Danilo in relazione alla sentenza emessa dalla predetta Corte in data 02/12/2016 (irrev. il 17/01/2018), che aveva parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Como in data 27/02/2014.

2. Ricorre per cassazione il LEGROTTAGLIE, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. in una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata.

Si censura l'ordinanza perché, pur essendo pacifico che il termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza del procedimento, la Corte d'Appello non aveva tenuto conto del fatto che il condannato per effetto di una sentenza emessa a sua totale insaputa "ha pur diritto di verificare gli elementi essenziali di tale procedimento prima di intraprendere iniziative volte all'instaurazione di un mezzo straordinario di impugnazione".

Nella specie, tra l'altro, il mandato di arresto europeo notificato al ricorrente riportava gli estremi della sentenza del Tribunale che l'aveva emessa, la condanna inflitta e l'Ufficio del P.M. che aveva proceduto, ma precisava anche che il condannato darebbe stato informato del termine entro cui chiedere un nuovo processo o presentare appello entro trenta giorni (tra l'altro, la notifica era avvenuta mentre il LEGROTTAGLIE si trovava detenuto in [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione di altre pene detentive riferibili ad altri m.a.e., ed era quindi impossibilitato a rispettare l'esiguo termine di trenta giorni).

Si evidenzia inoltre che la richiesta di rescissione del giudicato era stata depositata dopo la. presentazione della denuncia-querela nei confronti degli avvocati che avevano falsificato il mandato difensivo nel processo.

Il difensore solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis essendosi il ricorrente attivato per quanto nelle sue possibilità di detenuto all'estero, soffermandosi anche sulla disciplina del m.a.e.

2.2. Vizio di motivazione per avere la Corte preso in considerazione, ai fini della ritenuta tardività della richiesta, un atto (l'ordine di esecuzione contenuto nel m.a.e., notificato il 23/12/2020) in realtà privo dei necessari contenuti informativi in ordine alle modalità di celebrazione del procedimento.

Si assume inoltre che, "per evidente necessità di rispettare una doverosa sequenza logica e cronologica" (la mancanza di una querela avrebbe probabilmente comportato l'inammissibilità della richiesta), quest'ultima era stata presentata dopo il deposito della denuncia- 9 querela, a sua volta rallentato dalla necessità di avvalersi del legale inglese per la trasmissione al collega italiano.

Il ricorrente richiama inoltre precedenti della giurisprudenza della Corte EDU in tema di garanzia del diritto di partecipazione al processo.

2.3. Illegittimità costituzionale dell'art. 656 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che l'ordine di carcerazione contenga l'avviso della decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione della richiesta di rescissione del giudicato.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che il ricorrente neppure aveva individuato il dies a quo ritenuto utilizzabile per il decorso del termine di trenta giorni, pur rappresentando che il m.a.e. era stato notificato il 13/01/2021, la denuncia querela presentata il 10/01/2022 e la richiesta di rescissione solo in data 05/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come è stato sottolineato anche nella requisitoria del Procuratore Generale, il ricorrente non ha ritenuto di confutare la declaratoria di tardività dell'impugnazione individuando un dies a quo dal quale far decorrere, nel caso di specie, i trenta giorni di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. (assumendo cioè che, in quella data, egli sia venuto a conoscenza del procedimento).

La difesa si è infatti limitata ad invocare un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto del fatto che l'interessato, venuto a conoscenza del procedimento culminato nella sentenza definitiva di condanna, "ha pur diritto di verificare gli elementi essenziali di tale procedimento prima di intraprendere iniziative volte all'instaurazione di un mezzo straordinario di impugnazione" (cfr. pag. 3 del ricorso).

A tale pur assorbente rilievo di genericità del ricorso, occorre poi aggiungere che, anche assumendo in ipotesi che il dies a quo possa decorrere non già dalla esecuzione del m.a.e. (23/12/2020) ma dalla data, di oltre un anno successiva (10/01/2022), di presentazione della denuncia del LEGROTTAGLIE a carico di ignoti per le false sottoscrizioni dei mandati difensivi nella fase di appello (denuncia contenente tutti gli elementi poi confluiti nella richiesta di rescissione: cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato), tale richiesta risulterebbe comunque ampiamente tardiva, essendo stata presentata solo in data 05/04/2022.

3. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze, ed impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la richiesta di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di LEGROTTAGLIE Danilo in relazione alla sentenza emessa dalla predetta Corte in data 02/12/2016 (irrev. il 17/01/2018), che aveva parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Como in data 27/02/2014. 2. Ricorre per cassazione il LEGROTTAGLIE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. in una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata. Si censura l'ordinanza perché, pur essendo pacifico che il termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza del procedimento, la Corte d'Appello non aveva tenuto conto del fatto che il condannato per effetto di una sentenza emessa a sua totale insaputa "ha pur diritto di verificare gli elementi essenziali di tale procedimento prima di intraprendere iniziative volte all'instaurazione di un mezzo straordinario di impugnazione". Nella specie, tra l'altro, il mandato di arresto europeo notificato al ricorrente riportava gli estremi della sentenza del Tribunale che l'aveva emessa, la condanna inflitta e l'Ufficio del P.M. che aveva proceduto, ma precisava anche che il condannato darebbe stato informato del termine entro cui chiedere un nuovo processo o presentare appello entro trenta giorni (tra l'altro, la notifica era avvenuta mentre il LEGROTTAGLIE si trovava detenuto in [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione di altre pene detentive riferibili ad altri m.a.e., ed era quindi impossibilitato a rispettare l'esiguo termine di trenta giorni). Si evidenzia inoltre che la richiesta di rescissione del giudicato era stata depositata dopo la. presentazione della denuncia-querela nei confronti degli avvocati che avevano falsificato il mandato difensivo nel processo. Il difensore solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis essendosi il ricorrente attivato per quanto nelle sue possibilità di detenuto all'estero, soffermandosi anche sulla disciplina del m.a.e. 2.2. Vizio di motivazione per avere la Corte preso in considerazione, ai fini della ritenuta tardività della richiesta, un atto (l'ordine di esecuzione contenuto nel m.a.e., notificato il 23/12/2020) in realtà privo dei necessari contenuti informativi in ordine alle modalità di celebrazione del procedimento. Si assume inoltre che, "per evidente necessità di rispettare una doverosa sequenza logica e cronologica" (la mancanza di una querela avrebbe probabilmente comportato l'inammissibilità della richiesta), quest'ultima era stata presentata dopo il deposito della denuncia- 9 querela, a sua volta rallentato dalla necessità di avvalersi del legale inglese per la trasmissione al collega italiano. Il ricorrente richiama inoltre precedenti della giurisprudenza della Corte EDU in tema di garanzia del diritto di partecipazione al processo. 2.3. Illegittimità costituzionale dell'art. 656 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che l'ordine di carcerazione contenga l'avviso della decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione della richiesta di rescissione del giudicato. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che il ricorrente neppure aveva individuato il dies a quo ritenuto utilizzabile per il decorso del termine di trenta giorni, pur rappresentando che il m.a.e. era stato notificato il 13/01/2021, la denuncia querela presentata il 10/01/2022 e la richiesta di rescissione solo in data 05/04/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come è stato sottolineato anche nella requisitoria del Procuratore Generale, il ricorrente non ha ritenuto di confutare la declaratoria di tardività dell'impugnazione individuando un dies a quo dal quale far decorrere, nel caso di specie, i trenta giorni di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. (assumendo cioè che, in quella data, egli sia venuto a conoscenza del procedimento). La difesa si è infatti limitata ad invocare un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto del fatto che l'interessato, venuto a conoscenza del procedimento culminato nella sentenza definitiva di condanna, "ha pur diritto di verificare gli elementi essenziali di tale procedimento prima di intraprendere iniziative volte all'instaurazione di un mezzo straordinario di impugnazione" (cfr. pag. 3 del ricorso). A tale pur assorbente rilievo di genericità del ricorso, occorre poi aggiungere che, anche assumendo in ipotesi che il dies a quo possa decorrere non già dalla esecuzione del m.a.e. (23/12/2020) ma dalla data, di oltre un anno successiva (10/01/2022), di presentazione della denuncia del LEGROTTAGLIE a carico di ignoti per le false sottoscrizioni dei mandati difensivi nella fase di appello (denuncia contenente tutti gli elementi poi confluiti nella richiesta di rescissione: cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato), tale richiesta risulterebbe comunque ampiamente tardiva, essendo stata presentata solo in data 05/04/2022. 3. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze, ed impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Amme
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