CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 26361/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della Corte di Appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza decisa nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 12/01/2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 880,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 628, commi 1 e 3, cod. pen. 582 e 585 cod. pen., 4 legge 110/1975. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen. in relazione all'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62, n. 6 cod. pen., secondo la difesa, in particolare, la Corte territoriale ha erroneamente omesso di valutare la capacità economica del ricorrente. 3. Il ricorrente lamenta, come secondo motivo di impugnazione, la mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod.pen. conseguente all'erronea valutazione dell'incongruità della somma versata in favore della persona offesa. 4. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 5. La Corte territoriale ha correttamente applicato l'art. 62 n. 6 cod. pen. e logicamente argomentato, con motivazione sintetica ma esaustiva, sulla non concedibilità dell'attenuante del risarcimento del danno in considerazione dell'incongruità della somma versata dal ricorrente ed i danni morali sofferti dalla vittima in considerazione delle modalità delle condotte e delle lesioni personali riportate. L'attenuante invocata è stata correttamente esclusa in considerazione della parzialità del risarcimento, pacifico essendo il principio che, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, il risarcimento del danno deve essere integrale e che la valutazione in ordine alla corrispondenza fra l'eventuale transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva della parte lesa (cfr. Sez. 4, n. 26396 del 22/05/2009, Sez. 5, n. 13282 del 17/01/2013, Rv. 255187). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di • inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de