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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 1987

Cassazione n. 05330/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/04/1987 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata applicazione della causa di estinzione del reato di cui al terzo comma dell'art. 341-bis cod. pen. è riproduttivo di censura formulata in sede di gravame, con correttezza confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto non sufficiente l'invio di una missiva di scuse, valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna delkl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/04/1987 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata applicazione della causa di estinzione del reato di cui al terzo comma dell'art. 341-bis cod. pen. è riproduttivo di censura formulata in sede di gravame, con correttezza confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto non sufficiente l'invio di una missiva di scuse, valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna delkl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/0
Sentenza Cassazione n. 05330/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris