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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 35242/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36439/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12029/2019, depositata in data 6.6.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.9.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Roma, avverso il verbale di accertamento con cui, in data 19.1.2016, era stato sanzionato per aver circolato in zona a traffico limitato, senza la prescritta autorizzazione. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha respinto l'opposizione, ritenendo legittimo il provvedimento sanzionatorio.

R63 Su appello dell'opponente, il tribunale di Roma ha confermato la decisione, evidenziando come l'interessato non avesse provato il trasporto di persona disabile, essendo priva di valenza probatoria la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal trasportato, prodotta in giudizio, poiché non equiparabile ad una testimonianza scritta ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c..

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso basato su un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.111,112, 115, 116 c.p.c., 257 bis c.c., 381 del regolamento di attuazione del codice della strada e 188 CDS, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c..

Sostiene il ricorrente che l'esibizione del contrassegno e il trasporto dì persona disabile erano circostanze non contestate e che dovevano ritenersi provate, giustificando l'annullamento della sanzione.

Si lamenta inoltre che il tribunale non abbia minimamente dato conto della ritenuta irrilevanza delle prove prodotte dall'opponente.

Il motivo è inammissibile.

La censura, nel punto in cui prospetta la violazione del principio di non contestazione, è carente dì specificità, poiché - pur sostenendo che il Comune non avesse contestato le circostanze di fatto dedotte con l'opposizione - si limita ad un generico richiamo agli atti di primo grado, senza meglio esplicitare il contenuto e il tenore delle deduzioni difensive dì controparte (Cass. 12840/2017).

Per altro verso, già il primo giudice, respingendo l'opposizione per carenza di prova delle circostanze allegate con l'opposizione, aveva ritenuto contestati i fatti dedotti dal ricorrente, ossia indimostrato che il veicolo avesse in corso un trasporto di persona disabile, senza che la violazione del principio di non contestazione risulti censurata tempestivamente in primo grado e - successivamente - con uno specifico motivo di gravame, sicché la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione" deve ritenersi inammissibile (Cass. 27490/2019; Cass. 4249/2012), fermo inoltre che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza degli atti di parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 27240/2019; Cass. 3680/2019).

Per altro verso, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] era volto a sostenere che il ricorrente stesse svolgendo il trasporto di un disabile e che, pertanto, non poteva essere sanzionato, sicché l'esame dei documenti e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio - vertente su tale circostanza di fatto - era compito che il tribunale ha legittimamente assolto, pervenendo alla motivata conclusione che l'attraversamento dell'area a traffico limitato non fosse affatto giustificabile.

In questo contesto, la mancata esibizione del contrassegno appare dato di fatto incidentalmente valorizzato, ossia passaggio argomentativo volto a rafforzare le conclusioni assunte in entrambi i gradi di causa, secondo cui nessun trasporto di disabile era in corso al momento dell'infrazione.

La sentenza ha infine spiegato i motivi per cui ha ritenuto irrilevante la dichiarazione del trasportato, chiarendo che tale acquisizione non poteva valere come testimonianza scritta ai sensi dell'art. 257 bis ed era priva dì valore probatorio.

Il ricorso è - pertanto - inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo [OSCURATO:PERSONA] svolto difese.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36439/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12029/2019, depositata in data 6.6.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.9.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Roma, avverso il verbale di accertamento con cui, in data 19.1.2016, era stato sanzionato per aver circolato in zona a traffico limitato, senza la prescritta autorizzazione. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha respinto l'opposizione, ritenendo legittimo il provvedimento sanzionatorio. R63 Su appello dell'opponente, il tribunale di Roma ha confermato la decisione, evidenziando come l'interessato non avesse provato il trasporto di persona disabile, essendo priva di valenza probatoria la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal trasportato, prodotta in giudizio, poiché non equiparabile ad una testimonianza scritta ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c.. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso basato su un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 2. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.111,112, 115, 116 c.p.c., 257 bis c.c., 381 del regolamento di attuazione del codice della strada e 188 CDS, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che l'esibizione del contrassegno e il trasporto dì persona disabile erano circostanze non contestate e che dovevano ritenersi provate, giustificando l'annullamento della sanzione. Si lamenta inoltre che il tribunale non abbia minimamente dato conto della ritenuta irrilevanza delle prove prodotte dall'opponente. Il motivo è inammissibile. La censura, nel punto in cui prospetta la violazione del principio di non contestazione, è carente dì specificità, poiché - pur sostenendo che il Comune non avesse contestato le circostanze di fatto dedotte con l'opposizione - si limita ad un generico richiamo agli atti di primo grado, senza meglio esplicitare il contenuto e il tenore delle deduzioni difensive dì controparte (Cass. 12840/2017). Per altro verso, già il primo giudice, respingendo l'opposizione per carenza di prova delle circostanze allegate con l'opposizione, aveva ritenuto contestati i fatti dedotti dal ricorrente, ossia indimostrato che il veicolo avesse in corso un trasporto di persona disabile, senza che la violazione del principio di non contestazione risulti censurata tempestivamente in primo grado e - successivamente - con uno specifico motivo di gravame, sicché la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione" deve ritenersi inammissibile (Cass. 27490/2019; Cass. 4249/2012), fermo inoltre che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza degli atti di parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 27240/2019; Cass. 3680/2019). Per altro verso, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] era volto a sostenere che il ricorrente stesse svolgendo il trasporto di un disabile e che, pertanto, non poteva essere sanzionato, sicché l'esame dei documenti e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio - vertente su tale circostanza di fatto - era compito che il tribunale ha legittimamente assolto, pervenendo alla motivata conclusione che l'attraversamento dell'area a traffico limitato non fosse affatto giustificabile. In questo contesto, la mancata esibizione del contrassegno appare dato di fatto incidentalmente valorizzato, ossia passaggio argomentativo volto a rafforzare le conclusioni assunte in entrambi i gradi di causa, secondo cui nessun trasporto di disabile era in corso al momento dell'infrazione. La sentenza ha infine spiegato i motivi per cui ha ritenuto irrilevante la dichiarazione del trasportato, chiarendo che tale acquisizione non poteva valere come testimonianza scritta ai sensi dell'art. 257 bis ed era priva dì valore probatorio. Il ricorso è - pertanto - inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo [OSCURATO:PERSONA] svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sot