CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43332/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza di violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per remissione tacita di querela dovuta alla mancata comparizione della persona offesa all'udienza in cui era stata citata come testimone, è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 ove la Corte ha evidenziato che la citazione della persona offesa non era stata possibile, perché irreperibile e che, pertanto, non poteva desumersi dalla sua assenza la volontà di rimettere la querela); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data dà ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA]