CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 26976/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12513/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], pressola Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 153/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/02/2021; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal cons.DANILO SESTINIRilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 542/2018 emesso dal Tribunale di Novara ad istanza della N uance srl, a fronte del mancato adempimento di un accordo transattivo stipulato in data 14/06/2016,con cui la predetta N uance aveva concordato con la Cedam srle con il suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] che il debito dell’anzidetta Cedam (di oltre 422.000,00 euro) risultante da un precedente decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale d i Monza e non opposto,sarebbe stato estinto mediante pagamento rateale del minor importo di 220.000 euro (oltre spese legali e imposta di registro); il Tribunale rigettò l’opposizione, ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] fosse debitore, in proprio e in via solidale con la Cedam, del debito portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza, dedott i gli acconti versati successivamente alla stipula della transazione, stante il mancato rispetto dei termini convenuti per i pagamenti; la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’appellante [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite nonché, ai sensi dell’art. 96, comm1 1 e 3, al pagamento della somma di 13.560,00 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]; ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi; ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA],con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente denuncia l'«omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione con riferimento all'art. 3 60 , comma II, n . 5 , c.p.c. , per avere la Corte motivato incorrendo in contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e censura la sentenza per avere ritenuto che, con l'atto di transazionedel [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Me li avesse assunto i n proprio anche l'obbligazione portata dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza, emesso nei soliconfronti di Cedam; e ciò compiendo « affermazioni tra loro in contrasto ed inconciliabili» in relazione al contenuto delle clausole di cui agli articoli da uno a 8 della scrittura transattiva; il motivo -che non deduce propriamente un omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti,bensì un vizio radicale della motivazione sotto il profilo del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili- è infondato giacch é il rilievo che l'accordo “ a saldo e stralcio”prevedesse il pagamento della somma di 220.000,00 euro non contrasta, di per sé, con l'affermazione che , per il caso di inadempimento del medesimo accordo, il [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto - in proprio ed in via solidale-il pagamento dell'intera somma portata dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza; né risulta ipotizzabile un contrasto interno alla motivazioneper il fatto che la Corte abbia fatto riferimento sia al criterio di interpretazione letterale che a quello di interpretazione sistematica delle clausole “le une per mezzo delle altre”; né, infine, l’inciso “come meglio infra” evidenziato dal ricorrente appare idoneo a contraddire la conclusione dell’assunzione delle obbligazioni tutte disciplinate in premessa; col secondo motivo,il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. per avere la Corte ritenuto che dalla interpretazione letterale dell’art. 3 dell’accordo transattivo si ricavasse la volontà del [OSCURATO:PERSONA] di assumere in proprio anche l’obbligazione originaria della [OSCURATO:SOCIETA].; sostiene, al contrario, di avere «assunto l’obbligo di adempimento, non già dell’obbligazione ingiunta a Cedam, ma di quella convenuta transattivamente»; col terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. «per avere la Corte errato nel ritenere sorta una fattispecie di assunzione del debito, dalla interpretazione letterale dell'art. 5 delle clausole c ontrattuali esaminate»; col quarto motivo , il [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1369 c.c. « per averne la Corte negato l'applicazione alla fattispecie, pur avendo individuato, in sentenza, la causa concreta del contratto»: assume che la Corte territoriale «non ha interpretato il contratto con riguardo alla sua vera ratio, alla sua ragione pratica»e rileva che «la causa concreta/ ragione pratica della transazione consiste[va] nella rinuncia di N uance a parte del suo credito,a fronte del “vantaggio” di potersi rivalere, per la minor somma convenuta a saldo e stralcio, anche su [OSCURATO:PERSONA], il quale ha prestato, per quanto dedotto dalla stessa Corte, la “garanzia” con solo riferimento alla somma di euro 220.000,00»; i motivi dal secondo al quarto sono tutti volti a sostenere l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto, per il caso di inadempimento dell’accordo transattivo, l’obbligo di pagamento solidale delle somme residue dovute dalla Cedam per effetto del d.i. emesso dal Tribunale di Monza; tutti i motivi risultano inammissibili in quanto non prospettano effettivamente un’erronea applicazione dei criteri ermeneuti richiamati, ma la postulano (in termini di erronea sussunzione della fattispecie concreta) sulla base di una lettura “ alternativa ” della scrittura transattiva che sottopongono alla Corte di legittimità in funzione di un diverso apprezzamento di merito, che non è tuttavia consentito alla Corte di legittimità; in relazione al quarto motivo, va ulteriormente rilevato come la evidenziata ragione pratica della transazione non comporta -di per sé- che, per il caso di suo inadempimento, il [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere ritenuto obbligato per l’intero originario debito della Cedam; al rigetto del ricorso segue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a tito