CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2025
Cassazione n. 08811/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16/10/2025 della Corte d'appello di Venezia. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Venezia, in accoglimento del concordato intervenuto tra le parti, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Venezia in data 23/01/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena complessiva in anni tre di reclusione ed euro 28.000 di multa, confermando nel resto la sentenza. 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, articolando due motivi. 2.1. Con il primo lamenta che la sentenza di secondo grado, pur accogliendo la richiesta di concordato, non conteneva nessuna motivazione circa la conferma della misura di sicurezza dell'espulsione applicata in primo grado. La difesa sostiene che tale statuizione doveva essere estromessa dal dispositivo, considerata la valutazione positiva del comportamento tenuto dall'imputato contenuta nella sentenza di secondo grado, come confermato dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; aggiunge che, stante la certa esecuzione della pena in carcere, la mancata revoca del provvedimento di espulsione del condannato costituisce una contraddizione della motivazione della sentenza. 2.2. Con il secondo motivo la difesa rappresenta che, come avvenuto per il processo di primo grado, si sarebbe dovuto procedere alla traduzione in lingua italiana della requisitoria del Procuratore Generale, della sentenza e di tutti gli atti antecedenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In merito occorre preliminarmente rilevare che, secondo il costante orientamento di legittimità, la rinuncia dell'imputato ai motivi d'appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione (ex plurimis: Sez. 4, n. 37111 del 04/07/2024, Salvatori; Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, Amato; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, cit., Rv. 277196 - 01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01). 2.1 Ebbene, alla luce degli evidenziati principi, per quanto riguarda il primo motivi di ricorso, va rilevato che il ricorrente, attraverso il concordato previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rinunciato a tutti i motivi d'appello diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena, in tal modo rinunciando anche al motivo concernente l'applicata misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, considerato che trattasi di un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio, presupponente infatti l'accertamento della pericolosità sociale e quindi un giudizio sfavorevole di prognosi criminale. 2.2. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, appare sufficiente rilevare che l'imputato, presente all'udienza nella quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, resa con motivazione contestuale, ha consapevolmente rinunciato ai motivi di impugnazione concordando una pena. Va anche aggiunto che [OSCURATO:PERSONA] ha rilasciato una procura speciale al difensore, circostanza che impone di ritenere che quest'ultimo abbia pianamente accertato la volontà dell'imputato di concordare la pena. Va ribadito, sul punto, che l'accesso alla modalità concordata della pena preclude all'imputato alloglotto la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di parte degli atti del procedimento, anche perché proprio la libera scelta del rito lascia presupporre la conoscenza effettiva del contenuto di tali atti da parte dell'imputato e il pieno rispetto, sotto tale profilo, del diritto di difesa (Sez. 6, n. 10983 del 19/11/2009, dep. 2010, Z., Rv. 246677; Sez. 2, n. 6575 del 02/02/2016, Vidroi, Rv. 266198). 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/02/ 026. [OSCURATO:PERSONA] sore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] cIfPPEE A