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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 25287/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18234-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat o presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l’ordinanza rep. 4520/2022 de l TRIBUNALE di CATANIA , depositata il 05/07/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto del Tribunale di Catania, con il quale era stata revocata la sua ammissione al beneficio del patrocino a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento civile avente ad oggetto la fissazione del termine per accettare l’eredità.

Il ricorrente lamentava, in particolare, l’erroneità della revoca, disposta a cagione del fatto che la richiesta di fissazione del termine per l’accettazione dell’eredità costituiva attività che la parte avrebbe potuto svolgere personalmente, anche senza l’ausilio di un difensore.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania confermava la revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, poiché il Givitta aveva depositato fuori termine la documentazione richiesta dal giudice dell’opposizione a conferma della sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione al beneficio invocato.

Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo , il ricorrent e lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 79, 123 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 152 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la tardività della produzione documentale, eseguita dall’interessato oltre il termine di due mesi all’uopo assegnatogli.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole invece dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di remissione in termini formulata dall’interessato.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.

Il Tribunale ha ritenuto che il Givitta fosse decaduto dal diritto di depositare i documenti che gli erano stati richiesti ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, poiché vi aveva provveduto oltre il termine indicato dal giudice dell’opposizione.

Quest’ultimo, tuttavia, è investito del potere-dovere di esercitare, anche d’ufficio, le attività di verifica necessarie al fine di appurare se, in concreto, la parte richiedente possa, o meno, giovarsi del patrocinio a spese dello Stato.

Nella fattispecie, proprio nell’esercizio di tale prerogativa, il Tribunale aveva chiesto al Givitta di produrre alcuna documentazione, e costui vi aveva ottemperato, sia pure fuori termine.

Nessuna norma precludeva al giudice dell’opposizione di considerare anche la documentazione di cui anzidetto, poiché, anche nel caso in cui l’invito fosse stato disatteso dalla parte, il Tribunale avrebbe ben potuto acquisire direttamente, dagli uffici competenti, i documenti ritenuti necessari per la decisione, proprio esercitando i poteri officiosi di acquisizione e indagine che la legge gli attribuisce.

Né sussisteva, sotto altro profilo, alcuna preclusione alla facoltà del Tribunale di concedere all’interessato un ulteriore termine per ottemperare alla produzione di cui si discute.

Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 136, 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’opposizione sulla base di argomenti diversi da quelli indicati dal provvedimento impugnato, e contenuti nei motivi di opposizione proposti dall’interessato.La censura è assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi, poiché il giudice del rinvio dovrà procedere ad una nuova valutazione della fattispecie ai fini della verifica della sussistenza, o meno, dei presupposti per l’ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, tenendo conto anche dei documenti prodotti dal Givitta fuori dal termine all’uopo assegnatogli.

In definitiva, vanno accolti i primi due motivi del ricorso e dichiarato assorbito il terzo.

La pronuncia impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa al Tribunale di Catania, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso , dichiara assorbito il terzo,cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,al Tribunale di Catania , in differente composizione .

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18234-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat o presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l’ordinanza rep. 4520/2022 de l TRIBUNALE di CATANIA , depositata il 05/07/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto del Tribunale di Catania, con il quale era stata revocata la sua ammissione al beneficio del patrocino a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento civile avente ad oggetto la fissazione del termine per accettare l’eredità. Il ricorrente lamentava, in particolare, l’erroneità della revoca, disposta a cagione del fatto che la richiesta di fissazione del termine per l’accettazione dell’eredità costituiva attività che la parte avrebbe potuto svolgere personalmente, anche senza l’ausilio di un difensore. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania confermava la revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, poiché il Givitta aveva depositato fuori termine la documentazione richiesta dal giudice dell’opposizione a conferma della sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione al beneficio invocato. Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo , il ricorrent e lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 79, 123 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 152 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la tardività della produzione documentale, eseguita dall’interessato oltre il termine di due mesi all’uopo assegnatogli. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole invece dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di remissione in termini formulata dall’interessato. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. Il Tribunale ha ritenuto che il Givitta fosse decaduto dal diritto di depositare i documenti che gli erano stati richiesti ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, poiché vi aveva provveduto oltre il termine indicato dal giudice dell’opposizione. Quest’ultimo, tuttavia, è investito del potere-dovere di esercitare, anche d’ufficio, le attività di verifica necessarie al fine di appurare se, in concreto, la parte richiedente possa, o meno, giovarsi del patrocinio a spese dello Stato. Nella fattispecie, proprio nell’esercizio di tale prerogativa, il Tribunale aveva chiesto al Givitta di produrre alcuna documentazione, e costui vi aveva ottemperato, sia pure fuori termine. Nessuna norma precludeva al giudice dell’opposizione di considerare anche la documentazione di cui anzidetto, poiché, anche nel caso in cui l’invito fosse stato disatteso dalla parte, il Tribunale avrebbe ben potuto acquisire direttamente, dagli uffici competenti, i documenti ritenuti necessari per la decisione, proprio esercitando i poteri officiosi di acquisizione e indagine che la legge gli attribuisce. Né sussisteva, sotto altro profilo, alcuna preclusione alla facoltà del Tribunale di concedere all’interessato un ulteriore termine per ottemperare alla produzione di cui si discute. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 136, 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’opposizione sulla base di argomenti diversi da quelli indicati dal provvedimento impugnato, e contenuti nei motivi di opposizione proposti dall’interessato.La censura è assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi, poiché il giudice del rinvio dovrà procedere ad una nuova valutazione della fattispecie ai fini della verifica della sussistenza, o meno, dei presupposti per l’ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, tenendo conto anche dei documenti prodotti dal Givitta fuori dal termine all’uopo assegnatogli. In definitiva, vanno accolti i primi due motivi del ricorso e dichiarato assorbito il terzo. La pronuncia impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa al Tribunale di Catania, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso , dichiara assorbito il terzo,cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,al Tribunale di Catania , in differente composizione . Cos
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