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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17838/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 04 / 05/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 18789 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18789del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86E56 C351C) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77R28 C351V) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELL’INTERNO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Ministro, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 4412/2020, pubblicatain data 24 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti d i Ri- scossione [OSCURATO:SOCIETA]. e del Ministero dell’Interno,contestando un credito iscritto a ruolo dalla Prefettura –[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Catania, a titolo di sanzioni amministrative per Ric. n. 18789/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 violazionedel codice della strada, portato da una cartella di pa- gamentoa suo dire mai notificatale.

La domanda è stata dichiarata inammissibiledal Giudice di Pace di Catania.

Il Tribunale di Catania ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Pappalardo, sulla base di seimotivi.

Non hannosvolto attività difensiva in questa sede gli enti inti- mati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Si premette che, con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. in data 20 aprile 2023, la ricorrente ha dichia- rato che «la cartella per cui è causa è stata annullata d’ufficio ai sensi della legge 197/22» e ha chiesto «che venga disposta la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio».

Tale dichiarazione non può considerarsi una formale rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., non avendone i requisiti sostanziali e formali.

L’avvenuto annullamento della cartella di pagamento conte- stata, peraltro, dichiarato dalla stessa ricorrente e comunque confermato dalle emergenze degli atti (trattandosi di cartella di pagamento per importo inferiore ad € 1.000,00 relativa a carico di certo affidato all’agente della riscossione tra il 2000 ed il 2015, considerato che l’illecito amministrativo accertato è del 2010 e la contestata notifica della cartella di pagamento sa- rebbe avvenuta nel 2014, quindi di un debito automaticamente Ric. n. 18789/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 annullato al 31 marzo 2023, con tutti gli accessori, ai sensi dell’art. 1, comma 122, della legge 29 dicembre 2022 n. 197), determina effettivamente la sopravvenuta cessazione della ma- teria del contendere, che può essere dichiarata nella presente sede, con conseguente necessità di provvedere nuovamente sulle spese dell’intero giudizio (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14267 del 08/06/2017 , Rv. 644637 – 01 : « nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia dichiarata in sede di legittimità, la Corte decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti di quella declaratoria – estinzione del processo e caducazione delle sentenze rese nei gradi di merito– provvede direttamente al regolamento delle spese dell’intero processo, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c.»; cfr. altresì, in sostanza nel medesimo senso: Cass., Sez.

L, Sent enza n. 17334del 25/08/2005, Rv. 583162 - 01) .

Tali spese possono essere integralmente compensate, costi- tuendo ragione idonea a tal fine, anche al di là della soccom- benza virtuale della ricorrente stessa, la sopravvenienza in corso di causa della normativa sulla questione centrale posta dal ricorso stesso in relazione all’interesse ad agire, nonché dei conseguenti interventi della giurisprudenza di questa stessa Corte sul punto (cfr. art. 3 bis del decreto - legge 21 ottobre 2021n. 146, inserito in sede di conversione dalla l egge 17 di- cembre 2021n. 215, che ha novella t o l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973n. 602, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”,come interpretato da questa Corte, a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 26283del 6/09/2022, Rv. 665660 – 02) . 2.È dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla controversia.

Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti.

Per questi motivi Ric. n. 18789/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 La Corte: - dichiara cessata la materia del contendere sulla contro- versia; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 04 / 05/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 18789 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18789del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86E56 C351C) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77R28 C351V) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELL’INTERNO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Ministro, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 4412/2020, pubblicatain data 24 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti d i Ri- scossione [OSCURATO:SOCIETA]. e del Ministero dell’Interno,contestando un credito iscritto a ruolo dalla Prefettura –[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Catania, a titolo di sanzioni amministrative per Ric. n. 18789/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 violazionedel codice della strada, portato da una cartella di pa- gamentoa suo dire mai notificatale. La domanda è stata dichiarata inammissibiledal Giudice di Pace di Catania. Il Tribunale di Catania ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Pappalardo, sulla base di seimotivi. Non hannosvolto attività difensiva in questa sede gli enti inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Si premette che, con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. in data 20 aprile 2023, la ricorrente ha dichia- rato che «la cartella per cui è causa è stata annullata d’ufficio ai sensi della legge 197/22» e ha chiesto «che venga disposta la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio». Tale dichiarazione non può considerarsi una formale rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., non avendone i requisiti sostanziali e formali. L’avvenuto annullamento della cartella di pagamento conte- stata, peraltro, dichiarato dalla stessa ricorrente e comunque confermato dalle emergenze degli atti (trattandosi di cartella di pagamento per importo inferiore ad € 1.000,00 relativa a carico di certo affidato all’agente della riscossione tra il 2000 ed il 2015, considerato che l’illecito amministrativo accertato è del 2010 e la contestata notifica della cartella di pagamento sa- rebbe avvenuta nel 2014, quindi di un debito automaticamente Ric. n. 18789/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 annullato al 31 marzo 2023, con tutti gli accessori, ai sensi dell’art. 1, comma 122, della legge 29 dicembre 2022 n. 197), determina effettivamente la sopravvenuta cessazione della ma- teria del contendere, che può essere dichiarata nella presente sede, con conseguente necessità di provvedere nuovamente sulle spese dell’intero giudizio (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14267 del 08/06/2017 , Rv. 644637 – 01 : « nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia dichiarata in sede di legittimità, la Corte decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti di quella declaratoria – estinzione del processo e caducazione delle sentenze rese nei gradi di merito– provvede direttamente al regolamento delle spese dell’intero processo, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c.»; cfr. altresì, in sostanza nel medesimo senso: Cass., Sez. L, Sent enza n. 17334del 25/08/2005, Rv. 583162 - 01) . Tali spese possono essere integralmente compensate, costi- tuendo ragione idonea a tal fine, anche al di là della soccom- benza virtuale della ricorrente stessa, la sopravvenienza in corso di causa della normativa sulla questione centrale posta dal ricorso stesso in relazione all’interesse ad agire, nonché dei conseguenti interventi della giurisprudenza di questa stessa Corte sul punto (cfr. art. 3 bis del decreto - legge 21 ottobre 2021n. 146, inserito in sede di conversione dalla l egge 17 di- cembre 2021n. 215, che ha novella t o l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973n. 602, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”,come interpretato da questa Corte, a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 26283del 6/09/2022, Rv. 665660 – 02) . 2.È dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla controversia. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti. Per questi motivi Ric. n. 18789/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 La Corte: - dichiara cessata la materia del contendere sulla contro- versia; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così d
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