CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12969/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persone del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA], relativamente alle pene oggetto della sentenza 7 ottobre 1997 della Pretura di Venezia, sezione distaccata di Mestre, irrevocabile in data 10 dicembre 1997, e della sentenza 20 settembre 2018 della medesima Corte, irrevocabile il 17 febbraio 2020. Il provvedimento di clemenza era stato adottato dal medesimo giudice dell'esecuzione, in data 25 febbraio 2022, nonostante Cestaro fosse all'epoca già gravato da condanna ostativa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241 (rappresentata dalla sentenza della Corte di appello di Trieste 8 ottobre 2019, irrevocabile dal 10 dicembre 2021, relativa a reato doloso, commesso il 16 luglio 2011, sanzionato in concreto con pena maggiore di due anni di reclusione). L'ordinanza in epigrafe poneva rimedio all'omessa obiettiva rilevazione della causa ostativa. 2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che la revoca del benefico fosse preclusa al giudice dell'esecuzione, stante la definitività del provvedimento concessivo, adottato a causa ostativa già maturata, e pertanto da considerare già conosciuta da detto giudice, o almeno da lui conoscibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo consolidati principi, il giudice dell'esecuzione, in materia di indulto, può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al suo riconoscimento, solo a condizione che la stessa non fosse nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo (Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453-01; Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865-01; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358 -01). La preclusione del c.d. giudicato esecutivo, collegata al principio generale dell'ordinamento costituito dal divieto di bis in idem, afferisce (a differenza della preclusione c.d. forte, propria della res iudicata) esclusivamente al «dedotto» e non anche al «deducibile», ed è pertanto inoperante non solo quando siano dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ma altresì quando siano prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione da parte del giudice, né avrebbero potuto formarlo (Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Fenotti, Rv. 260542-01). 2. Come anche affermato dal massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015, Longo, Rv. 264381-01), la revoca di un beneficio per la sussistenza di causa ostativa preesistente alla sua concessione è preclusa dal giudicato nel caso in cui al giudice, che aveva applicato il beneficio, fosse stata conoscibile, perché risultante agli atti del procedimento, la causa ostativa medesima. La menzionata pronuncia, pur relativa al diverso caso della revoca della sospensione condizionale della pena, ha tuttavia espressamente richiamato, come fattispecie processuale analoga, l'istituto della revoca dell'indulto illegittimamente concesso in presenza di causa ostativa già maturata, evidenziando la conforme giurisprudenza formatasi sul punto. 3. Al giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca dell'indulto, ai sensi dell'art. 674, comma 1, cod. proc. pen., compete pertanto, preliminarmente, di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice che ne aveva deliberato la concessione, all'atto della medesima deliberazione. A tal fine il giudice dell'esecuzione, esercitando, anche d'ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., deve provvedere ad acquisire, in originale o in copia, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo processuale precedente. 4. Il ricorso, adeguatamente specifico nelle sue censure, risulta fondato alla stregua delle considerazioni che precedono. L'ordinanza impugnata risulta inficiata dall'erronea applicazione della legge processuale penale, in quanto il giudice dell'esecuzione ha omesso di accertare effettivamente, mediante richiamo del fascicolo di esecuzione già definito, se l'esistenza della pregressa condanna ostativa fosse, o meno, ricavabile dai relativi atti; da ciò dipendendo, in negativo o in positivo, la revocabilità dell'indulto di cui si tratta. Conseguono l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste, che si uniformerà al principio di diritto enunciato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudi