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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 22302/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE), il 13 dicembre 1965; avverso l'ordinanza del 22 marzo 2021, emessa dal Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 27 maggio 2013 (divenuto definitivo il 7 ottobre 2015, a seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per cassazione presentati dagli interessati), il Tribunale di Lecce ha disposto la confisca di alcune unità immobiliari ubicate nel comune di Carmiano, in danno di [OSCURATO:PERSONA], proprietario di tali beni per la quota indivisa di un terzo, restando le residue quote nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente ed estranea al procedimento di prevenzione.

Divenuta definitiva la confisca, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ha disposto, con decreto del 20 settembre 2017, il trasferimento delle quote in titolarità del Riotti al Comune di Carmiano e, dovendo procedere alla divisione dei beni, con successiva istanza (del 2 marzo 2020), ha chiesto al tribunale gli adempimenti di cui all'art. 48 d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.

Il tribunale ha, quindi, disposto una consulenza tecnica, all'esito della quale è stato appurato che i beni oggetto della confisca fanno parte di un unico corpo di fabbrica già suddiviso in tre porzioni immobiliari: un'unità abitativa destinata a civile abitazione (p.11a 808, subb. 1 e 2, valutata in euro 78.348,66), un locale commerciale (sub. 3, valutato in euro 22.241,16) ed un'altra unità abitativa ancora allo stato grezzo (sub. 4 valutata in euro 29.783,16).

Il consulente ha così escluso tanto la possibilità di poter assegnare i singoli cespiti singolarmente o in coppia (stante l'incongruità rispetto alle quote), quanto la possibilità di un eventuale frazionamento (in ragione della necessità di provvedere, preliminarmente, alla regolarizzazione dell'intero corpo di fabbrica).

Alla luce dei predetti accertamenti tecnici, il tribunale, alla luce dei valori indicati dallo stesso tecnico, ha ritenuto di poter provvedere alla divisione in natura, previa assegnazione alla Vetrugno, titolare della quota pari a due terzi, dell'unità abitativa già completata ed al Comune di Carmiano, titolare, invece, della quota di un terzo, del locale commerciale e della residua unità allo stato grezzo, disponendo, contestualmente, il versamento, in favore della Vetrugno e ad opera del [OSCURATO:PERSONA], del conguaglio di euro 8.576,66.

2. Avverso tale provvedimento, propone ricorso la Vetrugno, articolando due motivi di censura, con i quali si deduce la violazione e la falsa applicazione della disciplina di cui al comma 7-ter dell'art. 48, d.lgs. cit. e il conseguente difetto di motivazione.

Secondo la prospettazione del ricorrente, infatti, il tribunale, senza alcuna motivazione, pur a fronte delle specifiche ed opposte indicazioni del consulente, avrebbe comunque assegnato le singole porzioni ai condividenti, omettendo di tenere in considerazione l'istanza di assegnazione dei beni formulata dalla ricorrente e così travisando la prova raccolta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Preliminarmente, appare opportuno precisare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284).

Per cui, ogni profilo attinente al dedotto vizio di motivazione è inammissibile.Ciò considerato, l'art. 48, comma 7-ter, del d.lgs n. 159 del 2011, disciplina l'ipotesi in cui oggetto del provvedimento ablativo sia una quota ideale di un diritto.

In questi casi, l'Agenzia (o anche il partecipante alla comunione) promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 cod. proc. pen., ed il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta i provvedimenti più opportuni attraverso i quali giungere allo scioglimento della comunione.

Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformità al valore determinato dal perito nominato dal tribunale.

La valutazione preliminare riservata al Tribunale attiene, quindi, alla divisibilità del compendio, ossia alla possibilità di individuare, nel rispetto della destinazione economica e funzionale del bene stesso, porzioni fisiche di esso, coerenti alle quote di titolarità del diritto.

Coerenza, tuttavia, che non significa esatta corrispondenza delle porzioni alla quota di titolarità di ciascuno dei condividenti, perché, ove ciò non sia possibile (ipotesi frequente nella pratica) e la differenza di valori non sia eccessiva, la compensazione di eventuali differenze di valore può avvenire attraverso la previsione di conguagli in denaro, aventi la funzione, appunto, di adeguare le singole porzioni alle rispettive quote di ciascuno.

Ebbene, in concreto, il tribunale, proprio al fine di valutare la divisibilità del compendio immobiliare confiscato, ha disposto una consulenza tecnica, all'esito della quale è emerso che esso è costituito da un unico corpo di fabbrica, già suddiviso in tre unità, economicamente e funzionalmente autonome (una destinata a civile abitazione, un locale commerciale ed un'altra unità abitativa ancora allo stato grezzo), ciascuna delle quali, tuttavia, non esattamente corrispondente alle quote di titolarità dei condividenti.

Residuerebbe, infatti, una (limitata) differenza di valori che non permetterebbe di assegnare immediatamente ciascuna porzione ai singoli condividenti.

Tanto, però, alla luce di quanto in precedenza osservato, non significa che il compendio non sia divisibile, ma solo che le differenze riscontrate dovranno essere compensate attraverso il meccanismo dei conguagli.

Ed in questi termini ha provveduto il tribunale, che, proprio alla luce di quanto evidenziato dal tecnico, ha assegnato ai condividenti le singole porzioni e ha compensato la (contenuta) differenza di valori attraverso la previsione di un conguaglio, inferiore al 10% del valore complessivo della quota.

Ciò considerato, proprio alla luce della già evidenziata divisibilità, il tribunale non ha accolto l'istanza di assegnazione avanzata dalla ricorrente; istanza che, secondo il disposto del richiamato comma 7-ter, presu one, invece, una previa valutazione d'indivisibilità.

Né rileva, infine, la rilevata irregolarità edilizia ed urbanistica dell'intero corpo di fabbrica.

Questa, infatti, preclude solo la possibilità di eseguire eventuali lavori astrattamente necessari per realizzare un ulteriore e diverso frazionamento dell'immobile (rispetto a quello esistente), ma non incide sulla possibilità di assegnare ai diversi comproprietari, le singole unità delle quali è composto l'immobile, essendo la vicenda traslativa conseguente alla confisca insensibile alle eventuali nullità previste dall'art. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per i trasferimenti inter vivos.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 aprile 2022 Il •n-iglie estenso Il Presidente chel ezzullo uid\

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE), il 13 dicembre 1965; avverso l'ordinanza del 22 marzo 2021, emessa dal Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 27 maggio 2013 (divenuto definitivo il 7 ottobre 2015, a seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per cassazione presentati dagli interessati), il Tribunale di Lecce ha disposto la confisca di alcune unità immobiliari ubicate nel comune di Carmiano, in danno di [OSCURATO:PERSONA], proprietario di tali beni per la quota indivisa di un terzo, restando le residue quote nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente ed estranea al procedimento di prevenzione. Divenuta definitiva la confisca, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ha disposto, con decreto del 20 settembre 2017, il trasferimento delle quote in titolarità del Riotti al Comune di Carmiano e, dovendo procedere alla divisione dei beni, con successiva istanza (del 2 marzo 2020), ha chiesto al tribunale gli adempimenti di cui all'art. 48 d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011. Il tribunale ha, quindi, disposto una consulenza tecnica, all'esito della quale è stato appurato che i beni oggetto della confisca fanno parte di un unico corpo di fabbrica già suddiviso in tre porzioni immobiliari: un'unità abitativa destinata a civile abitazione (p.11a 808, subb. 1 e 2, valutata in euro 78.348,66), un locale commerciale (sub. 3, valutato in euro 22.241,16) ed un'altra unità abitativa ancora allo stato grezzo (sub. 4 valutata in euro 29.783,16). Il consulente ha così escluso tanto la possibilità di poter assegnare i singoli cespiti singolarmente o in coppia (stante l'incongruità rispetto alle quote), quanto la possibilità di un eventuale frazionamento (in ragione della necessità di provvedere, preliminarmente, alla regolarizzazione dell'intero corpo di fabbrica). Alla luce dei predetti accertamenti tecnici, il tribunale, alla luce dei valori indicati dallo stesso tecnico, ha ritenuto di poter provvedere alla divisione in natura, previa assegnazione alla Vetrugno, titolare della quota pari a due terzi, dell'unità abitativa già completata ed al Comune di Carmiano, titolare, invece, della quota di un terzo, del locale commerciale e della residua unità allo stato grezzo, disponendo, contestualmente, il versamento, in favore della Vetrugno e ad opera del [OSCURATO:PERSONA], del conguaglio di euro 8.576,66. 2. Avverso tale provvedimento, propone ricorso la Vetrugno, articolando due motivi di censura, con i quali si deduce la violazione e la falsa applicazione della disciplina di cui al comma 7-ter dell'art. 48, d.lgs. cit. e il conseguente difetto di motivazione. Secondo la prospettazione del ricorrente, infatti, il tribunale, senza alcuna motivazione, pur a fronte delle specifiche ed opposte indicazioni del consulente, avrebbe comunque assegnato le singole porzioni ai condividenti, omettendo di tenere in considerazione l'istanza di assegnazione dei beni formulata dalla ricorrente e così travisando la prova raccolta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Preliminarmente, appare opportuno precisare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284). Per cui, ogni profilo attinente al dedotto vizio di motivazione è inammissibile.Ciò considerato, l'art. 48, comma 7-ter, del d.lgs n. 159 del 2011, disciplina l'ipotesi in cui oggetto del provvedimento ablativo sia una quota ideale di un diritto. In questi casi, l'Agenzia (o anche il partecipante alla comunione) promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 cod. proc. pen., ed il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta i provvedimenti più opportuni attraverso i quali giungere allo scioglimento della comunione. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformità al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. La valutazione preliminare riservata al Tribunale attiene, quindi, alla divisibilità del compendio, ossia alla possibilità di individuare, nel rispetto della destinazione economica e funzionale del bene stesso, porzioni fisiche di esso, coerenti alle quote di titolarità del diritto. Coerenza, tuttavia, che non significa esatta corrispondenza delle porzioni alla quota di titolarità di ciascuno dei condividenti, perché, ove ciò non sia possibile (ipotesi frequente nella pratica) e la differenza di valori non sia eccessiva, la compensazione di eventuali differenze di valore può avvenire attraverso la previsione di conguagli in denaro, aventi la funzione, appunto, di adeguare le singole porzioni alle rispettive quote di ciascuno. Ebbene, in concreto, il tribunale, proprio al fine di valutare la divisibilità del compendio immobiliare confiscato, ha disposto una consulenza tecnica, all'esito della quale è emerso che esso è costituito da un unico corpo di fabbrica, già suddiviso in tre unità, economicamente e funzionalmente autonome (una destinata a civile abitazione, un locale commerciale ed un'altra unità abitativa ancora allo stato grezzo), ciascuna delle quali, tuttavia, non esattamente corrispondente alle quote di titolarità dei condividenti. Residuerebbe, infatti, una (limitata) differenza di valori che non permetterebbe di assegnare immediatamente ciascuna porzione ai singoli condividenti. Tanto, però, alla luce di quanto in precedenza osservato, non significa che il compendio non sia divisibile, ma solo che le differenze riscontrate dovranno essere compensate attraverso il meccanismo dei conguagli. Ed in questi termini ha provveduto il tribunale, che, proprio alla luce di quanto evidenziato dal tecnico, ha assegnato ai condividenti le singole porzioni e ha compensato la (contenuta) differenza di valori attraverso la previsione di un conguaglio, inferiore al 10% del valore complessivo della quota. Ciò considerato, proprio alla luce della già evidenziata divisibilità, il tribunale non ha accolto l'istanza di assegnazione avanzata dalla ricorrente; istanza che, secondo il disposto del richiamato comma 7-ter, presu one, invece, una previa valutazione d'indivisibilità. Né rileva, infine, la rilevata irregolarità edilizia ed urbanistica dell'intero corpo di fabbrica. Questa, infatti, preclude solo la possibilità di eseguire eventuali lavori astrattamente necessari per realizzare un ulteriore e diverso frazionamento dell'immobile (rispetto a quello esistente), ma non incide sulla possibilità di assegnare ai diversi comproprietari, le singole unità delle quali è composto l'immobile, essendo la vicenda traslativa conseguente alla confisca insensibile alle eventuali nullità previste dall'art. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per i trasferimenti inter vivos. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il •n-iglie estenso Il Presidente chel ezzullo uid\
Decreto Cassazione n. 22302/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris