CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 46389/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Prato nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 agosto 1969, avverso la sentenza in data 30/01/2020 del GUP del Tribunale di Prato, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta, per l'imputato, la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 30 gennaio 2020 il GUP del Tribunale di Prato ha dichiarato, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato - cui erano state ascritte plurime violazioni in concorso dell'art. 1 I. n. 401 del 1989 - perché il fatto non sussiste. 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Prato presenta appello contro il proscioglimento sulla base di plurimi motivi, che si riportano nei limiti di quanto d'interesse. Con il primo motivo lamenta che il GUP ha esorbitato dal perimetro cognitivo proprio dell'udienza preliminare per giungere a una sentenza di proscioglimento disancorata dagli atti processuali. Con il quinto motivo eccepisce, tra l'altro, l'omessa motivazione in ordine agli atti di frode sportiva. Con il sesto e il settimo motivo denuncia il mancato accesso alla definizione del processo con l'applicazione della pena su concorde richiesta delle parti. I restanti motivi riguardano gli altri imputati. La Corte di appello di Firenze ha disposto la separazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] e, riqualificato l'appello del Pubblico ministero come ricorso per cassazione, ha ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il procedimento a carico dì [OSCURATO:PERSONA] fa parte di un più ampio procedimento a carico di numerosi imputati per svariati reati, tra cui violazioni del [OSCURATO:PERSONA] sull'immigrazione, abuso d'ufficio, falso e frode sportiva, definiti dal GUP del Tribunale di Prato con sentenza dì non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Il Pubblico ministero ha proposto appello e la Corte territoriale ha ritenuto di stralciare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione, perché ha ritenuto abnorme la decisione del GUP che non aveva definito ìl processo con l'applicazione concordata della pena come richiesto dalle parti. La decisione della Corte di appello non è corretta. Ed invero, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal GUP non è abnorme e non ha determinato alcuna stasi. Secondo le Sezioni Unite, è affetto da abnormità, non soltanto il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale ma, altresì, quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto può riguardare tanto il profilo strutturale - se l'atto si pone al di fuori del sistema normativo - quanto il profilo funzionale - nel caso in cui esso, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (si veda tra le sentenze più recenti, Sez. U, n. 4535 del 18/04/2019, dep. 2020, PMT, Rv. 277580 e n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581). La stessa sentenza n. 474444 del 17/10/2014, Colombini, Rv. 260957, nell'escludere la possibilità di prosciogliere in presenza di una richiesta di patteggiamento, non ha qualificato la sentenza come abnorme. La Corte di appello è tenuta, quindi, a valutare il gravame proposto ritualmente dal Pubblico ministero, prendendo le decisioni del caso anche sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Si dispone !a restituzione degli atti alla Corte di appello di Firenze per procedere sull'appello del Procuratore della Repubblica di Prato per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 2 dicembre