CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 settembre 2021
Cassazione n. 37443/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la sentenza del 8 maggio 2015 del Tribunale di Ragusa, nella parte in cui ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di contraffazione di un permesso internazionale di guida apparentemente rilasciato dalle autorità serbe, commesso dall'imputata apponendo sul documento le proprie generalità e la propria fotografia, e, applicata la recidiva reiterata, l'ha condannata alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 10 cod. pen. e del difetto di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata dedotta l'improcedibilità del reato perché commesso all'estero. In particolare, con l'appello si era dedotto che l'imputata era serba e che la contraffazione aveva avuto ad oggetto un permesso internazionale di guida rilasciato dalle autorità serbe, cosicché doveva concludersi che il delitto fosse stato commesso all'estero con conseguente applicabilità dell'art. 10 cod. pen. che richiede, per la procedibilità del reato, la richiesta del Ministro della giustizia. La Corte di appello aveva risposto che non ricorrevano elementi che potessero far ritenere il delitto commesso all'estero, ma in tal modo aveva operato un'illegittima inversione dell'onere della prova, potendo l'imputata essere condannata solo in presenza di elementi che dimostrassero con certezza che il reato era stato commesso in Italia. La Corte di appello avrebbe, invece, dovuto indicare le ragioni per le quali la cittadinanza serba dell'imputata e la natura del documento contraffatto, apparentemente rilasciato dalle autorità serbe, erano elementi inidonei a sostenere che il reato era stato commesso in Italia, nonché esplicitare gli elementi che l'avevano condotta a ritenere certo che il delitto fosse stato consumato in Italia. In Italia era solo avvenuto l'utilizzo del documento, cosicché era al massimo ipotizzabile il reato di cui all'art. 489 cod. pen., ma anche tale disposizione era inapplicabile essendo la imputata una concorrente nella contraffazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), é necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità ovvero che non si tratti di concorso punibile, sicché sussiste il reato quando la falsificazione non é punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della giustizia ex art. 10 cod. pen., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato (Sez. 5, n. 41666 del 16/07/2014, Okafor, Rv. 262113; Sez. 5, n. 42907 del 08/07/2014, Delehaye, Rv. 260680). Pertanto, nel caso di specie, ove la contraffazione sia avvenuta in Italia, potrà ritenersi sussistente il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; laddove, invece, il documento sia stato contraffatto all'estero e sia stato solo utilizzato in Italia, potrà ritenersi sussistente, mancando la richiesta del Ministro della giustizia, il meno grave delitto di cui agli artt. 489, 482 e 477 cod. pen.. L'onere della prova della falsificazione in Italia, dipendendo da questa una più grave pena edittale, grava sul pubblico ministero. Nel caso di specie il difensore dell'imputata aveva indicato, con il primo motivo di appello, alcuni elementi a sostegno della falsificazione del documento all'estero, come la cittadinanza serba dell'imputata e la circostanza che il documento appariva essere stato emesso dalle autorità serbe, ma la Corte di appello non si è pronunciata su di essi, asserendo in modo apodittico, e quindi con motivazione apparente, che «In atti non risultano elementi che possano far ritenere che il reato si sia consumato all'estero, e trattandosi di mere deduzioni difensive non riscontrate il primo motivo va rigettato». In tal modo, la Corte di appello ha illegittimamente posto a carico della imputata l'onere di dimostrare che il reato fosse stato commesso all'estero e comunque non ha motivato sulle ragioni, eventualmente fondate su ulteriori elementi di segno opposto a quelli indicati dalla ricorrente, che l'hanno indotta a ritenere che, nel caso di specie, la falsificazione fosse certamente avvenuta in Italia. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catania. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso il 03/09/2021. Il Consigliere estensor